Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6758 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 6758 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21290/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e NOME COGNOME;
-ricorrente principale-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
avverso la SRAGIONE_SOCIALENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 1542/2020, depositata il 04/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal
Consigliere COGNOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 1542/2020, in riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALE stessa sede, ha respinto le domande proposte da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui era dipendente, dirette ad ottenere la declaratoria di nullità, annullabilità ed illegittimità del provvedimento di destituzione intimato il 18.4.2017 a seguito di contestazione con la quale gli era stato addebitato che, nei giorni di domenica 11 dicembre, venerdì 16 dicembre e sabato 17 dicembre 2016, pur avendo goduto dei permessi ex lege n. 104/92 per assistere la madre NOME COGNOME, non aveva svolto la relativa assistenza in quanto non si era recato al domicilio di quest’ultima.
I giudici di seconde cure, a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, hanno rilevato che: a) i Consigli di disciplina, previsti dal RD n. 148/1931, quali organi amministrativi deputati alla emissione delle sanzioni disciplinari più gravi, non potevano ritenersi più vigenti, in quanto implicitamente abrogati per effetto RAGIONE_SOCIALE soppressione delle funzioni di tali Consigli nelle Gestioni governative ad RAGIONE_SOCIALE del D.lvo n. 112/98 art. 102; b) il lavoratore aveva dedotto che non gli era stato consentito l’accesso agli atti del procedimento in funzione RAGIONE_SOCIALE sua ulteriore difesa davanti ai Consigli di disciplina e non aveva beneficiato RAGIONE_SOCIALE sospensione del provvedimento disciplinare fino alla emissione del giudizio dei predetti Consigli; c) la regula iuris cui rifarsi era quella secondo cui il richiamato Regio Decreto non poteva considerarsi abrogato se non nelle parti che regolamentavano il rapporto di RAGIONE_SOCIALE in maniera incompatibile con il sistema RAGIONE_SOCIALE; d) avuto riguardo alle disposizioni RAGIONE_SOCIALE Statuto dei lavoratori (art. 7), non era ravvisabile alcuna violazione delle regole formali né poteva ritenersi sussistente l’obbligo RAGIONE_SOCIALE azienda di mettere a disposizione gli atti del procedimento per la cui visione non vi era alcuna necessità difensiva; e) nel merito, la condotta tenuta dal lavoratore, cioè di avere omesso di assistere la madre nei giorni richiesti di permesso ex lege n. 104/92, doveva ritenersi provata e sufficiente a radicare la legittimità del recesso.
Avverso la sentenza di secondo RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE che ha formulato, a sua volta, ricorso incidentale con un solo motivo.
Il ricorrente principale ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 -56 dell’all. A al RD n. 148 del 1931, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte distrettuale ritenuto applicabile, quanto all’accesso degli atti di accertamento, il procedimento maggiormente garantista di cui al RD n. 148 del 1931 ri spetto all’art. 7 St. lav. e per avere considerato implicitamente abrogati i Consigli di Disciplina previsti dal citato Regio decreto. Sostiene che, in sede di legittimità (e in altri precedenti RAGIONE_SOCIALE medesima Corte territoriale) i suindicati Consigli di disciplina per la generalità delle aziende di trasporto, salvo che per le gestioni governative, erano da considerarsi ancora vigenti e che la Azienda datrice di RAGIONE_SOCIALE aveva avviato la procedura di cui al RD n. 148 del 1931, salvo poi non applicarla per qua nto riguardava l’accesso agli atti.
Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 legge n. 604 del 1966, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte di merito, una volta esclusa l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE speciale disciplina di cui al RD citato, non osservato il disposto di cui all’art. 5 legge n. 604/966 addossando al lavoratore l’onere di provare i fatti negativi, senza avvedersi che gli elementi di prova addotti dalla resistente presentavano numerosi punti critici.
Con il ricorso incidentale la società invita questa Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 RD n. 148/1931, per violazione dell’art. 3 Cost., per violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto la norma prevede la permanenza di un sistema legale eccezionale in favore di alcune categorie di lavoratori rispetto a tutte le altre, in relazione a quanto previsto dall’art. 7 legge n. 300 del 1970 e per violazione dell’art. 39 Cost, ossia per vi olazione del principio del pluralismo sindacale sancito da detta disposizione.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
Questa Corte ha più volte precisato (di recente Cass. n. 32861/2021; Cass. n. 13804/2017; Cass. n. 551/2013; Cass. n. 11929/2009) che la speciale disciplina dettata dall’allegato A al RD n. 148/1931 non è stata abrogata dall’art. 7 St. lav.
Tale soluzion e ha avuto l’autorevole avallo dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 301/2004 e Corte Cost. n. 188/2020) che ha sottolineato la natura di fonte primaria dell’All. A al RD n. 148/1931 nonché la permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di RAGIONE_SOCIALE degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di tale impiego può essere modificato unicamente mediante interventi legislativi.
La Corte Costituzionale ha, infatti, così ricostruito le vicende normative del RD n. 148/1931:
< Il provvedimento in questione riordina disposizioni introdotte, sotto la spinta delle agitazioni RAGIONE_SOCIALE di categoria, a partire dai primi anni del ‘900, volte a garantire l’«equo trattamento» (come fu poi definito) dei dipendenti del settore, e, al tempo stesso, il regolare funzionamento di un servizio che appariva di rilevanza strategica: disposizioni che assumevano come moRAGIONE_SOCIALE di riferimento la disciplina concernente i dipendenti delle ferrovie gestite direttamente dallo RAGIONE_SOCIALE.
Il regime, così delineato, conferiva al rapporto di RAGIONE_SOCIALE degli autoferrotranvieri connotati di specialità, configurandolo come una sorta di tertium genus, intermedio tra l’impiego pubblico e l’impiego privato (sentenze n. 500 del 1988, n. 300 del 1985 e n. 257 del 1984). Soluzione che questa Corte reputò giustificata, in rapporto a varie sue espressioni, alla luce dell’intento di tutelare «l’interesse collettivo ritenuto preminente -al buon funzionamento ed efficienza del servizio pubblico…
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Carmine Paul Alexander TEDESCO – Avvocato
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