Indennità ferie non godute docenti: il diritto



SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 4908 2026 – N. R.G. 00043564 2025 DEPOSITO MINUTA 24 04 2026 PUBBLICAZIONE 24 04 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO – PRIMO GRADO 3^

IL GIUDICE, AVV_NOTAIO, quale giudice del lavoro, all’udienza del 24 aprile 2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 43564/2025 R.G e vertente

TRA

, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO .

RICORRENTE

E

rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c dai funzionari NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

La parte ricorrente è un insegnante che ne ll’ a.s. 2023/2024 ha lavorato presso un istituto a Roma, e quindi presso una scuola statale, con un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 180 giorni l’anno e con scadenza al 30 giugno.

Con il presente giudizio lamenta di avere maturato un credito non corrisposto dal per indennità sostitutiva delle ferie non godute per un importo complessivo di Euro 794,02, oltre accessori che dovrebbe essere corrisposto, ai sensi dell’art. 35 del CCNL Scuola e con disapplicazione della L. 228/2012, in ragione della violazione del principio di non discriminazione di cui alla

clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE.

Il si è costituito tardivamente chiedendo di respingere il ricorso perché infondato con vittoria di spese.

All’odierna udienza il giudice, all’esito della camera di consiglio, ha deciso la causa.


L’oggetto del giudizio è costituito dalle differenze retributive relative all’indennità sostitutiva delle ferie maturate che il non ha pagato non ritenendo di avere un simile obbligo secondo la legge italiana e la contrattazione collettiva di settore.

Più in particolare, parte ricorrente sostiene, richiamando la giurisprudenza della Cassazione e della Corte di Giustizia, di non avere goduto delle ferie e di avere diritto alla monetizzazione della relativa indennità sostitutiva dovendo ritenersi illegittima una collocazione in ferie d’ufficio; il avrebbe erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo compreso ai sensi dell’art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 tra il primo settembre e il 30 giugno destinato alle attività didattiche e alle attività funzionali all’insegnamento ex art. 29 CCNL che non richiedono la presenza fisica a scuola; in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Tale opinione va condivisa alla luce di una giurisprudenza che sul punto appare del tutto consolidata.

Ma vediamo prima la normativa c.d. ‘interna’ in materia.

A norma dell’art. 5 comma 8 del D.L. n. 95/2012: ‘ Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’ articolo 1,comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi… .’
L’art. 1, comma 54, legge n. 228 del 2012 prescrive che ‘ Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. ‘.
Il comma 55 della legge 228/2012 ha modificato l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 successivamente convertito in legge aggiungendo il seguente periodo: ‘ Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie ‘ –
Secondo poi quando statuito dall’art. 13, commi 8 e 9, del CCNL comparto scuola 2006 2009 (e dall’art. 38 del CCNL comparto scuola 2024) che si applica, ex art. 19 del medesimo CCNL, anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, ‘ le ferie devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico ‘ e ‘ devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è
consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative ‘.

Ora, un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina sopra richiamata impone di ritenere il rifiuto del di corrispondere l’indennità sostitutiva delle ferie non godute contrastante con l’art. 36, comma 3, Cost., che riconosce invero al lavoratore il diritto alle ferie oltre che al riposo settimanale. Contr

Deve infatti considerarsi che il docente, nel periodo di sospensione delle lezioni, rimane in servizio, a disposizione dell’istituzionale scolastica, impegnato nello svolgimento di tutte le attività funzionali all’insegnamento (quali quelle di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali). Suddette attività, contemplate dall’art. 29 del CCNL, se pure non comportano l’obbligo di presenza a scuola, non consentono di ritenere il lavoratore automaticamente in ferie.
Sul punto si è espressa la Cassazione evidenziando come sia ‘ evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie ‘ (Cass. N. 23944 del 2020).

Non può essere condivisa allora l’interpretazione adottata dal secondo la quale l’art. 1, comma 55, legge n. 228 del 2012, riferendosi ai giorni in cui è consentito al personale docente di fruire delle ferie e non a quelli in cui queste siano effettivamente fruite, consentirebbe la monetizzazione delle ferie non godute solo per ‘i giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale’. Contr

Come rilevato dalla giurisprudenza, tale interpretazione, oltre ad essere contrastante con il diritto eurounitario, come si vedrà meglio in seguito, finisce per privare di qualunque effetto la norma in questione impedendo in ogni caso la corresponsione dell’indennità…


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