Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11966 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11966 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a BOSCOTRECASE il DATA_NASCITA NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/01/2022 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale per nuovo giudizio;
udito l’AVV_NOTAIO che, in difesa di NOME e NOME, ha illustrato i motivi del ricorso e ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME impugnano l’ordinanza in data 27/01/2022 del Tribunale di Napoli, che ha accolto l’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza del 23 aprile 2021 del G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata. In particolare, il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell’appello, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti degli odierni ricorrenti; va ulteriormente precisato che il G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata aveva ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non
anche le esigenze cautelari in relazione ai reati di associazione per delinquere dedita alla commissione di truffe, tentativo di truffa, falso ideologico commesso dal Pubblico ufficiale. La decisione oggi impugnata, quindi, riteneva la sussistenza delle esigenze cautelari.
Deducono:
1.1. “Violazione dell’art. 606, co. 1, lett. c) in relazione all’art. 591, co. lett. c) in ordine alle modalità di presentazione dell’appello del P.M. ex art. 582 e 583 c.p.p.”.
Con il primo motivo i ricorrenti assumono l’inammissibilità dell’appello proposto dal Pubblico ministero, in quanto le modalità della sua ricezione non consentono di stabilire l’osservanza delle forme prescritte per la sua proposizione, finalizzate a garantire l’autenticità dell’atto e la legittimità della presentazione.
In ragione di ciò si chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata in quanto pronunciata sulla base di un atto di appello inammissibile.
1.2. “Violazione dell’art. 309, in relazione all’art. 125 co. 3 c.p.p. e 606, co. 1, lett. e) e co. 9 c.p.p. – Motivazione nneramente apparente o comunque illogica e contraddittoria sull’eccezione difensiva sull’inutilizzabilità degli atti di indagi – Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 405 – 407 c.p.p.”.
Con il secondo motivo la difesa eccepisce l’inutilizzabilità degli atti d’indagine per la scadenza del termine di cui all’art. 407, comma 3, cod.proc.pen., in quanto le indagini si erano protratte per oltre quattro anni senza che venisse disposta alcuna proroga.
A sostegno dell’assunto viene illustrata la sequenza delle iscrizioni a modello 21 effettuate a carico degli indagati; sulla base di tale dato temporale deduce l’inutilizzabilità di tutti gli atti compiuti alle rispettive scadenze de indagini preliminari in assenza di proroghe.
Sostiene, dunque, che la censura è stata disattesa dal Tribunale con motivazione apodittica e in violazione degli artt. 405-407, cod.proc.pen., facendo riferimento a un aggiornamento dell’iscrizione che, però, non è una nuova iscrizione utile a far decorrere nuovi termini di durata delle indagini preliminari né a essa può attribuirsi un’efficacia sanante rispetto all’attività compiuta in precedenza, in mancanza di una proroga della durata delle indagini.
1.3. “Violazione dell’art. 309, in relazione all’art. 125 co. 3 c.p.p. e 606, co. 1, lett. c) ed e) c.p.p. – Violazione di legge processuale in relazione all’art. 17 co. 2, lett. b) c.p.p.”.
Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano che il tribunale ha ritenuto l’attualità delle esigenze cautelari valorizzando il capo 8 della rubrica, assumendo che vi fosse contestato un fatto risalente al 2018, mentre -in realtà- il fatto è
datato sino al marzo 2017.
Deduce, quindi, l’illegittimità di una non consentita operazione di espansione temporale del fatto.
1.4. “Violazione dell’art. 309, in relazione all’art. 125 co. 3 c.p.p. e 606, co. 1, lett. c) ed e) c.p.p. – Violazione di legge processuale in relazione all’art. 178 co. 2, lett. b) c.p.p.”. Omessa motivazione sulle investigazioni difensive depositate in relazione al capo 8) di imputazione – Violazione di norma processuale prevista a pena di nullità in relazione all’art. 292, co. 2 lett. c-bis) c.p.p.”.
Come emerge dall’intitolazione, il motivo denuncia l’omessa motivazione con riguardo alle investigazioni difensive versate in atti dalla difesa e relative al capo 8) della rubrica, con particolare riguardo alle sommarie informazioni testimoniali rilasciate da COGNOME NOME, così come riscontrate con la documentazione a esse allegate e alle intercettazioni specificamente indicate.
Viene altresì compendiata la motivazione del tribunale, al fine di evidenziare l’omessa motivazione sulle deduzioni e sulle investigazioni difensive.
1.5. “Violazione dell’art. 309, in relazione all’art. 125, co. 3 c.p.p. e 606, co 1, lett. e), c.p.p. – Omessa motivazione sulla condotta di reato concretamente posta in essere dai COGNOME – motivazione manifestamente illogica sulla sussistenza della gravità indiziaria”.
I ricorrenti ripercorrono la motivazione del tribunale con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, al fine di evidenziarne l’inadeguatezza e l’assenza di prova circa le condotte contestate.
1.6. “Violazione dell’art. 309, in relazione all’art. 125, co. 3 c.p.p. e 606 co. 1, lett. b) ed e) c.p.p. ed all’art. 416 c.p. – Violazione di legge e motivazione manifestamente illogica e apparente in relazione al capo 7”.
Anche in questo caso i ricorrenti ripercorrono la motivazione spesa dal tribunale con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, con specifico riferimento al reato associativo al fine di evidenziarne l’inadeguatezza e l’assenza di prova circa le condotte contestate.
1.7. “Violazione dell’art. 309, in relazione all’art. 125, co. 3 c.p.p. e 606, co 1, lett. c) ed e) c.p.p. – Violazione di legge processuale in relazione all’art. 275 co. 2-bis c.p.p. – Omessa motivazione in relazione alla dedotta prescrizione delle fattispecie oggetto di contestazione e circa la prognosi sulla futura prescrizione di quelle non ancora prescritte”.
A tal riguardo si sostiene che l’eccezione di prescrizione sollevata in sede di riesame è stata rigettata dal tribunale con motivazione apodittica e comunque contraddittoria rispetto alle emergenze procedimentali.
Vengono, dunque, illustrate le circostanze che secondo la difesa fanno
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emergere l’imminente prescrizione dei fatti di reato ovvero il già compiuto perfezionamento della fattispecie estintiva.
1.8. “Violazione dell’art. 606, lett. c) e lett. e) in ordine all’art. 274 co. lett. c). Assenza degli elementi integranti il pericolo di recidiva a pena di nullità mancanza illogica e contraddittoria motivazione.
Con l’ultimo motivo di ricorso, articolato in più punti, la difesa evidenzia in particolare come la motivazione del Tribunale sia del tutto apparente con riguardo alle esigenze cautelari, in quanto trascura di prendere in considerazione il…
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Carmine Paul Alexander TEDESCO – Avvocato
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