Protesi dentale eseguita male: quando il dentista risarcisce


Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 357/2026, ha riconosciuto la responsabilità di un odontoiatra per l’errata progettazione ed esecuzione di un trattamento protesico, chiarendo la distribuzione dell’onere della prova nelle controversie sanitarie. La decisione si sofferma anche sul valore delle linee guida, sulla necessità di dimostrare il nesso causale e sulle condizioni per ottenere il risarcimento dei danni biologici, morali e patrimoniali.

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Manuale pratico operativo della responsabilità medica


Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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Il volume affronta con taglio pratico-operativo i principali profili civilistici, processuali, assicurativi, penali e contabili della responsabilità medica, fornendo al professionista un quadro completo per gestire correttamente casi complessi, controversie risarcitorie e questioni applicative legate alla prova, al nesso di causalità, alla perdita di chance e alla liquidazione dei danni.
Particolare attenzione è dedicata alle novità normative e giurisprudenziali più recenti, con approfondimenti su consenso informato, autodeterminazione del paziente, mediazione, tentativo obbligatorio di conciliazione, azione diretta, responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.

Punti di forza

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  • Approfondimento sul decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco in materia di requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e professionisti.
  • Trattazione completa delle principali questioni della malpractice medica: consenso informato, nesso causale, perdita di chance, danni risarcibili e onere della prova.
  • Focus operativo sugli aspetti processuali, sulla mediazione e sul tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c.
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  • Approfondimento su responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
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Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore

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I fatti

Una signora si rivolgeva ad un odontoiatra, in quanto aveva subito la perdita di una parte degli elementi dentali, al fine di riabilitare le proprie arcate dentarie, mediante l’inserimento di protesi sostitutive, in modo da poter riacquisire una corretta funzione masticatoria.

Tuttavia, gli interventi di protesizzazione eseguiti dal dentista non raggiungevano il risultato sperato innanzi causavano alla paziente una serie di problematiche.

In considerazione di ciò, la paziente, ritenendo che il dentista avesse errato nel non prescrivere una indagine radiografica prima di eseguire gli interventi nonché nell’aver pianificato e eseguito dei trattamenti errati ed inadeguati, si rivolgeva al tribunale di Rimini chiedendo la condanna del sanitario al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

In particolare, la paziente riteneva che, a causa della inadeguata pianificazione e realizzazione del trattamento predisposto dall’odontoiatra per la riabilitazione delle arcate dentarie, avesse subito una lesione della propria salute nonché un danno patrimoniale consistente dei costi necessari per eseguire un nuovo trattamento risolutorio della patologia che la affliggeva.

Le valutazioni del Tribunale

Preliminarmente, il tribunale di Rimini ha ricordato come la sussistenza di un accordo negoziale tra le parti, in virtù del quale una di esse si obbliga ad eseguire una prestazione sanitaria in favore dell’altra, comporta l’applicazione della disciplina sulla responsabilità contrattuale.

Nel caso di responsabilità contrattuale in materia sanitaria, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto e l’insorgenza di una nuova patologia o l’aggravamento di una patologia preesistente, nonché allegare l’inadempimento del sanitario che sia astrattamente idoneo a provocare la patologia lamentata.

La natura contrattuale della responsabilità del medico, infatti, solleva il paziente dall’onere di provare la colpa del sanitario, ma non dall’onere di provare il nesso di causalità tra la condotta di quest’ultimo e danno che egli lamenta.

La ragione della suddetta disciplina in tema di onere probatorio deriva dalla opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente l’onere di fornire la prova positiva dell’avvenuto adempimento, in quanto tale parte può fornire più agevolmente detta prova (si parla di criterio della maggiore vicinanza della prova).

Pertanto, il paziente deve provare non soltanto di aver subito un danno alla propria salute, ma deve anche dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra detto danno la condotta posta in essere dal professionista sanitario.

La colpa del medico e l’inesatto adempimento

Invece, il paziente non dovrà provare la colpa del medico, né tantomeno la sua gravità. Infatti, il paziente dovrà semplicemente allegare che la prestazione fornita dal medico è difforme rispetto al modello di prestazione che avrebbe dovuto essere tenuta se eseguita in maniera diligente.

Una volta che il paziente aveva fornito la suddetta prova, spetterà al sanitario dimostrare di aver adempiuto in maniera…


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 Avv. Pier Paolo Muià

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