Contratto di appalto di opere pubbliche – Sospensione esecuzione


1. Contratto di appalto di opere pubbliche- Sospensione – Non è consentita in nessun caso all’appaltatore – Di regola neppure all’amministrazione: con la sola eccezione di “circostanze speciali che impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d’arte
2. Contratto di appalto di opera pubblica- Esecutore non in grado di completare i lavori per cause a lui non imputabili – Ha la facoltà di richiedere la proroga del contratto, senza poter però vantare il diritto ad alcuna indennità per il maggior tempo impiegato- Salvo il caso che la causa dell’impossibilità di terminare i lavori sia imputabile alla stazione appaltante.
3. Contratto di appalto di opere pubbliche- Amministrazione- Non può essere tenuta al compimento di attività eccezionali per conoscere ostacoli sopraggiunti e imprevedibili
 
1. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, «anche il contratto di appalto di opere pubbliche è caratterizzato dall’obbligo dell’appaltatore di eseguire la prestazione senza interruzione onde assicurare il tempestivo e regolare compimento dell’opera, e da quello speculare della stazione appaltante della continua cooperazione onde rendere possibile all’appaltatore non solo l’inizio, ma anche la regolare esecuzione (ed ultimazione) dei lavori (Cass. 12235/2003; 16368/2014). Per cui, la loro sospensione non è consentita in nessun caso all’appaltatore (Cass. 9794/1994; 9246/2012), e di regola neppure all’amministrazione: con la sola eccezione già individuata […] di “circostanze speciali che impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d’arte» (così Cass. civ., Sez. I, Sent., 10.2.2017, n. 3611).

2. La proroga del termine di ultimazione dei lavori su richiesta dell’appaltatore è regolamentata dall’art. 107, co. 5, cit., che riproduceva il contenuto dell’art. 159, co. 1-13 d.P.R. n. 207/2010, non innovandone la materia (adesso contenuta nell’art. 121 D.Lgs. n. 36/2023).
Ha trovato, dunque, conferma il principio secondo cui l’esecutore non in grado di completare i lavori per cause a lui non imputabili ha la facoltà di richiedere la proroga del contratto, senza poter però vantare il diritto ad alcuna indennità per il maggior tempo impiegato, salvo il caso che la causa dell’impossibilità di terminare i lavori sia imputabile alla stazione appaltante.
In questo ultimo caso, la concessione della proroga «non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante». La richiesta deve essere effettuata con «congruo» anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale e sulla stessa decide il RUP, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

3. Se è vero che incombe sull’amministrazione il dovere di cooperare con l’appaltatore al fine di rendere possibile l’adempimento delle obbligazioni assunte da quest’ultimo,
ossia nella sostanza l’esecuzione dell’opera, che costituisce lo scopo perseguito dalle parti, seppur da posizioni contrapposte, è anche vero che l’amministrazione, come rilevato dalla giurisprudenza, «non può essere tenuta al compimento di attività eccezionali per conoscere […] ostacoli sopraggiunti e imprevedibili», come l’attrice pretenderebbe nella fattispecie de qua (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent., 23.5.2022, n. 7543).
 
Nota di sintesi

1. La vicenda
La questione oggetto della controversia è se la protrazione dei lavori relativi al contratto di appalto, possa essere imputata alla condotta antigiuridica di Alfa che ritardò nell’approvare la perizia di variante tecnica in corso d’opera, inducendo l’impresa appaltatrice a richiedere ben tre proroghe e, infine, sospendendo i lavori, ai sensi dell’art. 107, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di 93 giorni.

2. La decisione del Tribunale e la motivazione.
Il Tribunale ritiene la domanda di risarcimento formulata dall’appaltatore pet la protrazione della durata dei lavori effettuati in esecuzione del contratto di
appalto pubblico infondata e la rigetta con una puntuale ricostruzione della disciplina normativa, tenendo conto che il contratto di appalto è regolato dalla previgente normativa di cui al D.Lgs. n. 50/2016, il quale, all’art. 107, disciplina la sospensione della esecuzione del contratto di appalto pubblico (nel caso di specie, di lavori); disciplina, adesso, contenuta nell’art. 121 D.Lgs. n. 36/2023.
 
“Tale normativa nacque con l’intenzione di creare un corpus unitario di norme in tema di contratti pubblici, attuatrice di quanto previsto dall’art. 73 della direttiva 2014/24/UE, dall’art. 90 della direttiva 2014/25/UE e anche dell’art. 44 della direttiva 2014/23/UE, assurgendo a fonte di rango primario e con portata generale, per appalti di lavori, servizi e forniture, superando quanto in precedenza previsto per i soli appalti di lavori dagli artt. 158, 159 e 160 d.P.R. n. 207/2017.
 
L’art. 107 individua  le fattispecie di sospensione, le quali possono ricondursi a due categorie generali:
(a) le cause imprevedibili al momento della stipula del contratto, qualificata come «circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte» (comma 1);
(b) le «ragioni di necessità o di pubblico interesse» (comma 2).
Nella controversia viene in rilievo la prima ipotesi.
Il Tribunale si riporta quindi alla giurisprudenza di legittimità.
In via generale, è utile ricordare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, «anche il contratto di appalto di opere pubbliche è caratterizzato dall’obbligo dell’appaltatore di eseguire la prestazione senza interruzione onde assicurare il tempestivo e regolare compimento dell’opera, e da quello speculare della stazione appaltante della continua cooperazione onde rendere possibile all’appaltatore non solo l’inizio, ma anche la regolare esecuzione (ed ultimazione) dei lavori (Cass. 12235/2003; 16368/2014). Per cui, la loro sospensione non è consentita in nessun caso all’appaltatore (Cass. 9794/1994; 9246/2012), e di regola neppure all’amministrazione: con la sola eccezione già individuata […] di “circostanze speciali che impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d’arte» (così Cass. civ., Sez. I, Sent., 10.2.2017, n. 3611).
Invece, con riferimento specifico alla citata ipotesi di sospensione, la Suprema Corte ha affermato che la sua legittimità è subordinata «non soltanto alla iniziale sussistenza, ma anche alla permanenza nel tempo di due contestuali condizioni, immanenti alla stessa natura e funzione dell’istituto:
a) la prima riferita, non solo al sopravvenire, ma anche al protrarsi di circostanze, fatti o eventi di carattere obbiettivo e del tutto speciale, non previsti nè prevedibili dalla stessa stazione appaltante con l’impiego dell’ordinaria diligenza (Cass. 5135/2002), tali da imporre la necessità e/o l’assoluta opportunità tecnica di disporre (e mantenere) la sospensione dei lavori (nonchè della decorrenza del termine della loro ultimazione);
b) la seconda, tratta immediatamente dal tenore del R.D. n. 350 del 1895, art. 16, ispirata alla necessità che l’impedimento alla prosecuzione dei lavori a regola d’arte sia di natura “temporanea”, e cioè destinato ad essere rimosso dalle parti o a cessare con il decorso del tempo: in quanto un ostacolo che si protragga a…


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