Dal 3 agosto 2026 l’obbligo di rinnovabili negli edifici scatta
anche se mi limito a sostituire la caldaia? Conta la data in cui
presento la pratica in Comune oppure quella in cui firmo l’APE? E
se applico la regola sbagliata, il Comune può negarmi il
titolo?
A questi interrogativi risponde il D.Lgs. n.
5/2026, che modifica l’Allegato III del D.Lgs. n.
199/2021 e tocca uno degli aspetti più sottovalutati
quando si programma un intervento a cavallo dell’estate, perché i
nuovi obblighi di rinnovabili negli edifici si applicano alle
richieste di titolo edilizio presentate dal 3 agosto
2026. Chi presenta la pratica alla vigilia resta nel
perimetro precedente, chi la presenta dopo entra in quello nuovo,
che non è più severo per tutti, e chi ha impostato il calcolo mesi
fa e arriva allo sportello ad agosto può ritrovarsi con una
relazione da rifare e un titolo che non arriva. Non spostano il
problema né il preventivo già firmato, né il generatore già
ordinato, né il progetto consegnato al committente prima della
scadenza.
Su una cosa non ci si può più appoggiare, ovvero sull’idea che
le rinnovabili riguardino soltanto le nuove costruzioni e le grandi
ristrutturazioni. Il nuovo Allegato III porta le quote minime anche
sulle ristrutturazioni importanti di secondo livello e sugli
interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.
Il quadro presenta, inoltre, altri due aspetti meritevoli di
interesse:
- il primo riguarda la classe energetica dell’unità immobiliare,
che decide se il riscaldamento elettrico a resistenza possa bastare
a soddisfare l’obbligo; - il secondo riguarda la nuova deroga per non convenienza
economica, che vale per tutti ma non comporta per tutti lo stesso
requisito alternativo.
Da dove nasce la scadenza del 3 agosto 2026 e quali norme
cambiano
La data non è scritta in nessuna disposizione, si ricava per
conteggio. Il D.Lgs. n. 5/2026 è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 20 gennaio 2026 ed è entrato in vigore il 4 febbraio,
e il nuovo Allegato III si applica agli interventi per i quali la
richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta
giorni dall’entrata in vigore del «presente decreto»; riferendo
quell’espressione al provvedimento che ha introdotto la modifica,
il calendario porta al 3 agosto.
In cima alla gerarchia sta la direttiva (UE) 2023/2413, che
vincola gli Stati membri e non dispone nei confronti del
progettista. Il decreto rinnovabili la recepisce intervenendo su
testi già vigenti anziché scrivere una disciplina nuova e, sul
fronte degli edifici, agisce sul D.Lgs. n. 199/2021, di cui
modifica l’articolo 26 con l’articolo 13 e l’Allegato III con
l’articolo 29.
L’architettura dell’articolo 26 resta quella di sempre.
L’obbligo grava sul progetto, la verifica confluisce nella
relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n.
192/2005 o nel provvedimento equivalente di Regione o Provincia
autonoma, e l’inosservanza comporta il diniego del rilascio del
titolo edilizio. Le novità toccano il perimetro e le deroghe,
perché fra i destinatari entrano gli interventi di ristrutturazione
di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e
funzionalmente fattibili, e accanto all’impossibilità tecnica
compare la non convenienza economica.
Le categorie di intervento, invece, non sono definite lì.
L’Allegato III rinvia al D.M. 26 giugno 2015 (Decreto Requisiti
Minimi), come modificato dal D.M. 28 ottobre 2025, che è in vigore
dal 3 giugno 2026, e ne adotta le nozioni di ristrutturazione
importante di primo e di secondo livello, articolate nell’Allegato
1. Vi attinge anche per la ristrutturazione dell’impianto termico,
che l’Allegato 1 specifica muovendo dalla definizione dell’Allegato
A al D.Lgs. n. 192/2005. Su quelle nozioni il MASE si è espresso
con le
indicazioni agli operatori del giugno 2026, un documento
dedicato al Requisiti Minimi che non introduce obblighi nuovi ma
orienta la prassi.
Quali interventi fanno scattare l’obbligo di rinnovabili dal 3
agosto 2026
Alla luce di questo quadro, la disciplina impone quattro soglie
diverse a seconda dell’intervento. Per le nuove costruzioni resta
la copertura del 60% dei consumi previsti per l’acqua calda
sanitaria e del 60% della somma dei consumi per acqua calda
sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva. Le
ristrutturazioni importanti di primo livello scendono al 40% su
entrambi i fronti, mentre quelle di secondo livello e gli
interventi di ristrutturazione dell’impianto termico devono
garantire il 15% della somma dei consumi per climatizzazione
invernale ed estiva.
Il riallineamento delle definizioni non è un inasprimento
uniforme. Fino al 2 agosto valeva una soglia sola, il 60% su
entrambi i fronti, riferita agli edifici nuovi e alle
ristrutturazioni rilevanti del D.Lgs. n. 28/2011, ovvero l’edificio
esistente oltre i 1.000 metri quadrati con ristrutturazione
integrale dell’involucro e quello demolito e ricostruito. Da oggi
il perimetro si allarga verso il basso, ma quello stesso edificio,
se l’intervento si qualifica come ristrutturazione importante,
scende al 40% oppure al 15%, e nel secondo caso perde anche
l’obbligo autonomo sull’acqua calda sanitaria. La demolizione con
ricostruzione resta al 60%, perché il Requisiti Minimi la assimila
alla nuova costruzione.
Restano invece fuori dall’obbligo, secondo le indicazioni del
MASE, gli ampliamenti e i recuperi di volumi esistenti, che non
sono soggetti né agli obblighi di integrazione delle rinnovabili né
al target nZEB (edificio a energia quasi zero); se però
l’intervento genera una nuova unità immobiliare accatastata ex
novo, non si tratta più di ampliamento ma di nuovo edificio, e
l’esclusione non opera.
Accanto alla copertura corre l’obbligo di potenza elettrica da
installare sopra o dentro l’edificio o nelle pertinenze, pari alla
superficie in pianta al livello del terreno moltiplicata per 0,05
nelle nuove costruzioni e per 0,025 negli edifici esistenti; il
fotovoltaico a terra non concorre e per gli edifici pubblici le
percentuali salgono di cinque punti e la potenza del 10%.
Calcoli e verifiche vanno inseriti nella relazione tecnica ex
Legge n. 10/1991, di cui una copia è trasmessa al GSE, e dove la
relazione non è dovuta il progettista comunica le informazioni al
Comune.
Quando la sostituzione della caldaia diventa ristrutturazione
dell’impianto termico
Dal punto di vista tecnico il discrimine non è la sostituzione
del generatore, ma la qualificazione dell’intervento come
ristrutturazione dell’impianto termico. Nelle indicazioni del
giugno 2026 il Ministero legge la nozione nel senso che la modifica
sostanziale debba interessare tutti i sistemi presenti, dalla
generazione alla distribuzione all’emissione, e precisa che il
passaggio da una caldaia tradizionale a gas a una a condensazione
non costituisce cambio di tipologia, perché restano identici
vettore energetico e tecnologia di combustione. Su questa lettura
il semplice cambio del generatore non fa scattare la quota del
15%.
Attenzione però ai sistemi privi di rete di distribuzione, come
il riscaldamento locale, dove la sola modifica sostanziale della
produzione può bastare a configurare la ristrutturazione
dell’impianto.
Va segnalata poi un’asimmetria. Il requisito alternativo
sull’energia primaria non rinnovabile è riferito ai soli edifici
nuovi e alle…
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