Offerte anomale – Prestazioni accessorie e subappalto


1. Contratti pubblici- Gara pubblica- Sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine all’anomalia dell’offerta – Investe anche i profili che attengono alla congruità della relativa istruttoria e all’adeguatezza della motivazione sottesa
2. Contratti pubblici- Principi del risultato e della fiducia- Non esonerano la stazione appaltante dall’obbligo di un’istruttoria effettiva e proporzionata
3. Contratti pubblici- Prestazioni accessorie di cui si avvale l’aggiudicatario per eseguire il servizio oggetto del contratto principale – Non rientrano nell’ambito del subappalto
 
1. A norma dell’art. 110 decreto legislativo n. 36/2023, “1. Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.
In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.
Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi:
a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente.
Non sono ammesse giustificazioni:
a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
b) in relazione ai costi di sicurezza di cui alla normativa vigente.
La stazione appaltante esclude l’offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l’offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 119;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 108, comma 9, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 41, comma 13…”.
Al riguardo, il Collegio osserva che la verifica giurisdizionale, pur non potendo estendersi ad un “sindacato sostitutivo – o di maggiore attendibilità – sulla discrezionalità tecnica esercitata dalla stazione appaltante in sede di verifica anomalia”, è certamente ammessa in relazione ad eventuali “profili di irragionevolezza, travisamento, erroneità, vizi istruttori o lacune motivazionali (Cons. Stato, sez. III, 25 settembre 2025, n. 7712)” (Cons. Stato, Sez. V, 20 gennaio 2026, n. 442).
Anche la sentenza del Cons. Stato, Sez. V, 20 marzo 2026, n. 2368, richiamata dalla controinteressata nella propria memoria, ha rimarcato che laddove “le valutazioni dell’amministrazione in ordine alla congruità della offerta, pur in ipotesi opinabili, siano tuttavia motivate sotto il profilo tecnico discrezionale e fondate su dati, anche statistici, non manifestamente errati né travisati (o del cui errore o travisamento non sia stata fornita alcuna dimostrazione in giudizio), non può che concludersi per il rigetto della relativa impugnazione (ex multis, Consiglio di Stato n. 2170 del 2023)”, con ciò postulando la necessità di un’adeguata motivazione, sotto il profilo tecnico discrezionale, delle valutazioni espresse dall’Amministrazione in ordine alla congruità dell’offerta.
In altri termini, non può essere posto in dubbio il principio, ampiamente sostenuto dalla giurisprudenza, per cui il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine all’anomalia dell’offerta (il quale “non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza”) investe anche i profili che attengono alla “congruità della relativa istruttoria” e all’adeguatezza della motivazione sottesa (cfr., in tal senso, le già citate Cons. Stato,Sez. V, 20 marzo 2026, n. 2368, e 20 gennaio 2026, n. 442).
In senso conforme si è espresso anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (cfr. sentenza n. 310 in data 4 maggio 2026), il quale ha avuto modo di sindacare la congruità dell’istruttoria verificando, nel caso ivi attenzionato, che il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta era stato “eseguito in modo approfondito”.
Come precisato dalla giurisprudenza, inoltre, “quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell’offerta e questa sia stata impugnata dall’operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell’amministrazione, essendo perciò gravato dell’onere della prova relativa, potendosi dubitare della congruità dell’offerta, anche sotto lo specifico profilo relativo al costo della manodopera, qualora la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica che è espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale insindacabile salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza non renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta” (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 108 in data 25 febbraio 2026). (Rif.: Articolo 110 del dlgs. 36 del 2023)

2. Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (cfr. Sez. II, 16 settembre 2025, n. 2670), “appare parimenti non condivisibile la tesi secondo cui, una volta richiamati i principi di risultato e di fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 36/2023, la discrezionalità amministrativa verrebbe ad ampliarsi sino a ricomprendere scelte non suffragate da un adeguato riscontro documentale. I principi indicati, infatti, non esonerano la stazione appaltante dall’obbligo di un’istruttoria effettiva e proporzionata”. (Rif.: Articoli 1 e 2 del dlgs. 36 del 2023)
 
3. La giurisprudenza ha evidenziato che le prestazioni accessorie di cui si avvale l’aggiudicatario per eseguire il servizio oggetto del contratto principale non rientrano nell’ambito del subappalto, dovendo, quindi, escludersi la dedotta violazione della relativa disciplina (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 777 in data 17 settembre 2020, secondo cui “mentre il subappaltatore assume di eseguire in tutto o in parte una prestazione dell’appaltatore (art. 1655 e ss., cc) a diretto beneficio del committente, il subfornitore si impegna a porre nella disponibilità dell’appaltatore un certo berne da inserire nella produzione dell’appaltatore, per cui il relativo rapporto rileva…


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