Se hai stipulato una polizza assicurativa privata contro gli infortuni per proteggere la tua persona o la tua famiglia dalle conseguenze economiche di eventi imprevisti, sai bene quanto sia importante poter contare sulla liquidazione tempestiva delle somme pattuite. Quando a seguito di un incidente o di una caduta ti trovi ad affrontare postumi fisici o psichici irreversibili, sorge il tuo diritto di richiedere alla compagnia l’erogazione dell’indennizzo.
Tuttavia, l’iter per la liquidazione dell’indennizzo si rivela spesso un percorso a ostacoli caratterizzato dalle rigide contestazioni delle compagnie assicurative. Le compagnie tendono ad eccepire la tardività della denuncia, l’operatività di franchigie contrattuali o la prescrizione del diritto, sostenendo erroneamente che il termine biennale decorra dalla data del sinistro anziché dal momento della reale stabilizzazione clinica dei postumi invalidanti.
In questa guida dettagliata ti spieghiamo la disciplina della polizza infortuni indennizzo invalidita permanente. Esaminiamo i criteri di calcolo della prescrizione biennale previsti dal Codice Civile, il funzionamento delle clausole peritali di arbitrato medico, la distinzione tra inabilità temporanea ed invalidità permanente ed i rimedi legali per superare il diniego della compagnia assicuratrice.
In Sintesi: Punti Chiave
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Decorrenza della Prescrizione Biennale: Il termine di prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. per l’invalidità permanente non decorre dalla data del sinistro, ma dalla stabilizzazione dei postumi invalidanti. -
Onere della Prova dell’Assicuratore: Spetta alla compagnia assicuratrice dimostrare la data esatta in cui l’invalidità permanente si è oggettivamente manifestata se intende eccepire la prescrizione. -
Arbitrato Medico e Sospensione: L’attivazione della perizia contrattuale medica sospende il decorso della prescrizione per tutta la durata delle operazioni peritali fino alla pronuncia del collegio. -
Cumulo con i Danni Civili: L’indennizzo della polizza privata infortuni è cumulabile con il risarcimento del danno biologico e patrimoniale spettante al terzo responsabile dell’evento.
1. Polizza Infortuni ed Indennizzo per Invalidità Permanente: la Disciplina Legale
1.1 Quando spetta l’indennizzo della polizza infortuni privata?
L’indennizzo previsto dalla polizza infortuni privata spetta quando l’assicurato subisce un lesione corporale causata da un evento violento, fortuito ed esterno, che determina postumi di invalidità permanente accertabili in sede medico-legale.
Il contratto di assicurazione contro gli infortuni rientra nella categoria delle assicurazioni contro i danni disciplinate dall’articolo 1882 del Codice Civile. A differenza delle polizze di responsabilità civile che coprono i danni arrecati a terzi, la polizza infortuni ha carattere personale ed indennitario: essa garantisce all’assicurato o ai suoi beneficiari il pagamento di un capitale o di una rendita predeterminata nel contratto al verificarsi dell’evento protetto.
Per l’operatività della garanzia inerente la polizza infortuni indennizzo invalidita permanente, le condizioni generali di contratto richiedono il concorrente accertamento di tre elementi costitutivi della causa lesiva: la causa violenta (un’azione repentina e concentrata nel tempo), la causa fortuita (l’imprevedibilità dell’evento estranea alla volontà dell’assicurato) e la causa esterna (un fattore proveniente dall’esterno dell’organismo umano). Quando da tale evento derivano postumi fisici non più suscettibili di guarigione, si perfeziona il diritto alla prestazione.
È opportuno sottolineare che la liquidazione dell’importo è condizionata dalle franchigie convenzionali inserite in polizza. La maggior parte dei contratti stabilisce una franchigia (solitamente compresa tra il 3% ed il 5%): le lesioni che determinano un’invalidità permanente di grado inferiore alla franchigia non danno diritto ad alcun indennizzo, mentre per le percentuali superiori la liquidazione avviene in base ad apposite tabelle di valutazione allegate al contratto o riconducibili al T.U. INAIL.
Focus Normativo — Art. 2952 Codice Civile e Termini di Prescrizione
L’articolo 2952, comma 2, c.c., stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nella polizza infortuni per invalidità permanente, la giurisprudenza interpreta il “fatto” non come l’incidente iniziale, ma come il momento in cui si è manifestato e stabilizzato lo stato di invalidità permanente coperto dalla garanzia assicurativa.
1.2 Qual è la differenza tra inabilità temporanea ed invalidità permanente?
L’inabilità temporanea indennizza i giorni di malattia durante i quali l’assicurato è impossibilitato a svolgere l’attività lavorativa, mentre l’invalidità permanente indennizza la perdita definitiva dell’integrità psicofisica.
Nell’ambito del diritto delle assicurazioni private, la distinzione tra inabilità temporanea ed invalidità permanente è di capitale importanza sia ai fini del calcolo delle somme spettanti, sia per l’individuazione dei diversi termini di decorrenza della prescrizione. L’inabilità temporanea copre la fase acuta della patologia o della lesione compresa tra il momento dell’infortunio ed la guarigione clinica (con o senza postumi), erogando una diaria giornaliera pattuita in polizza.
L’invalidità permanente, al contrario, presuppone che il processo biologico di guarigione si sia concluso e che siano residuati postumi di natura definitiva ed ineliminabile. Come chiarito dalla costante giurisprudenza di merito, la coesistenza di una malattia acuta in corso e di uno stato di invalidità permanente è concettualmente incompatibile: finché la patologia è in fase di evoluzione o terapia, il danno ha carattere temporaneo e non è ancora possibile stabilire se ed in quale misura residuerà una menomazione permanente.
Sul piano giuridico ne consegue che per l’inabilità temporanea il termine prescrizionale decorre giorno per giorno (*de die in diem*) per ciascun giorno di astensione dal lavoro, mentre per la richiesta della somma a titolo di invalidità permanente il termine biennale comincia a decorrere unicamente al momento della consolidazione e stabilizzazione dei postumi invalidanti.
2. La Prescrizione Biennale ex Art. 2952 c.c. ed il Dies a Quo
2.1 Da quando decorre la prescrizione biennale per la richiesta di indennizzo?
La prescrizione biennale decorre dal momento della stabilizzazione dei postumi invalidanti, ossia quando la menomazione fisica diviene oggettivamente constatabile e valutabile medico-legalmente come permanente.
Il punto nodale dei contenziosi assicurativi risiede nella corretta individuazione del *dies a quo* da cui computare i due anni previsti dall’art. 2952 c.c. Quando un assicurato richiede la liquidazione a distanza di tempo dal trauma, le compagnie assicurative eccepiscono quasi sistematicamente la prescrizione, sostenendo che i due anni debbano calcolarsi a partire dal giorno dell’infortunio.
Questa tesi difensiva delle assicurazioni è stata ripetutamente rigettata dalla Corte di Cassazione e dai Tribunali di merito. La Suprema Corte ha affermato che nel contratto di assicurazione contro gli infortuni il fatto su cui il diritto si fonda non è il semplice evento lesivo originario, bensì il perfezionamento della…
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Bruno Taverniti
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