RTI – Ripartizione delle prestazioni – Subappalto necessario


1. Raggruppamento temporaneo di imprese – Requisiti di qualificazione ex art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 – Regola generale del cumulo e limite del possesso in capo al materiale esecutore
2. Raggruppamento temporaneo di imprese – Dichiarazione cumulativa e generica delle quote di esecuzione riferite al “totale delle prestazioni” – Onnicomprensività della dichiarazione e impossibilità di successiva esclusione delle prestazioni accessorie dalla sfera di esecuzione della mandante
3. Raggruppamento temporaneo di imprese – Immodificabilità dell’impegno relativo alla ripartizione delle quote di esecuzione – Inammissibilità della modifica in sede di soccorso istruttorio
4. Contratti pubblici – Principio del risultato ex art. 1 d.lgs. n. 36/2023 – Limiti rispetto al principio di legalità e alla par condicio competitorum
5. Contratti pubblici – Subappalto necessario o qualificante – Necessità di dichiarazione specifica sin dalla domanda di partecipazione – Insufficienza della dichiarazione generica di subappalto facoltativo
6. Contratti pubblici – Tassatività delle cause di esclusione ex art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 – Limiti di applicazione 

1. Alla stregua dell’interpretazione sistematica dei commi 2, 4 e 11 dell’art. 68 d.lgs. n. 36/2023, per gli appalti di servizi e forniture la regola generale suppletiva resta quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme, salva specifica previsione della legge di gara che, in ragione della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota da parte dei singoli raggruppati esecutori; resta comunque fermo, in ogni caso, che il materiale esecutore, sia esso mandante o mandataria, deve possedere il prescritto requisito tecnico per la prestazione che si è impegnato a realizzare.
«per gli appalti di servizi e forniture, la regola generale supplettiva è quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme (esattamente come nel passato), salva specifica previsione della legge di gara che, alla luce della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte da parte dei singoli raggruppati esecutori»

2. Ove, nella domanda di partecipazione, le quote di esecuzione siano riferite in modo unitario e indistinto al “totale delle prestazioni oggetto d’appalto”, senza alcuna descrizione specifica, in termini qualitativi, delle singole parti del servizio assegnate a ciascun componente del raggruppamento, tale dichiarazione ha carattere omnicomprensivo quanto alle prestazioni, ricomprendendo pertanto anche quelle soggette a specifici requisiti di qualificazione (nella specie, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali); ne consegue che il concorrente non può successivamente pretendere di escludere tali prestazioni dalla sfera di esecuzione dell’impresa mandante priva del relativo requisito, poiché l’obbligo di specificazione delle quote di esecuzione soddisfa l’esigenza, consustanziale alla funzione dei raggruppamenti, di rendere conoscibile il ruolo operativo di ciascuna impresa raggruppata, onde evitare l’elusione delle norme di ammissione mediante la partecipazione di imprese non qualificate.
«l’obbligo di specificazione delle quote di esecuzione del contratto all’interno del R.T.I. […] soddisfa l’esigenza, consustanziale alla funzione dei raggruppamenti, che risulti quale sia il ruolo operativo assegnato a ciascuna delle imprese raggruppate e consorziate, allo scopo di evitare che si avvalgano del raggruppamento […] per aggirare le norme di ammissione nel bando e consentire la partecipazione di imprese non qualificate»

3. L’impegno ad eseguire l’appalto sulla base di una determinata ripartizione delle quote di esecuzione tra le imprese raggruppate deve essere già definito al momento della partecipazione alla gara, poiché in tal modo le imprese formalizzano, nei loro rapporti reciproci e nei confronti della stazione appaltante, la misura entro la quale si assumeranno l’esecuzione del contratto e la corrispondente misura dei requisiti di qualificazione di cui devono essere in possesso; tale impegno non può essere modificato in corso di gara attraverso il soccorso istruttorio, che non può essere utilizzato per porre rimedio a errori o incompletezze contenuti nell’offerta, pena l’alterazione del principio di par condicio tra i concorrenti; la specificazione, resa in sede di soccorso istruttorio, secondo cui le prestazioni soggette a un determinato requisito di qualificazione sarebbero eseguite integralmente da un solo componente del raggruppamento, in difformità da quanto originariamente e genericamente dichiarato, integra un’inammissibile modifica postuma dell’offerta.
«l’impegno ad eseguire l’appalto, sulla base di una determinata ripartizione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo, deve essere già definito al momento in cui si partecipa alla gara […] questo impegno non può essere modificato in corso di gara»

4. L’applicazione del principio del risultato, di cui all’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, deve avvenire nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, e non può mai prevalere sul principio della par condicio competitorum, che impone l’applicazione uniforme e uguale, per tutti i concorrenti, delle regole della lex specialis, eventualmente eterointegrate dalle norme imperative vigenti in materia; ne consegue che il principio del risultato non può essere invocato per sanare un’irregolarità nella ripartizione delle quote di esecuzione o nella qualificazione del raggruppamento, quand’anche la capacità sostanziale di eseguire l’appalto non sia posta in dubbio.

5. Il subappalto necessario o qualificante, funzionale a supplire un requisito di qualificazione mancante in capo al concorrente, si differenzia sul piano funzionale dal subappalto facoltativo (rimesso a una libera scelta imprenditoriale di un concorrente già in possesso di tutti i requisiti), pur condividendone la natura giuridica; ai fini della sua validità, il concorrente è tenuto a dichiarare espressamente, sin dalla domanda di partecipazione, la volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante, costituendo tale dichiarazione non una mera esternazione di volontà, ma una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, non passibile di successiva modifica né suscettibile di essere resa per la prima volta in sede di soccorso istruttorio; una dichiarazione generica di voler subappaltare “tutti i servizi” nella misura massima consentita, priva di specifica indicazione della finalità qualificante rispetto alle singole prestazioni carenti, non è idonea a integrare i requisiti di gara mancanti.
«Alla luce delle funzioni assolte dal subappalto qualificante rispetto a quello facoltativo, il concorrente è tenuto, in sede di presentazione dell’offerta a dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante. Quindi l’operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto necessario»

6. La…


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