1. Contratti pubblici – Verifica di anomalia dell’offerta – Erronea individuazione della base ribassabile quale premessa non determinante rispetto alle autonome ragioni di incongruità
2. Processo amministrativo – Autotutela su istanza dell’interessato – Discrezionalità nell’an ma non nel quomodo – Obbligo di motivazione puntuale in caso di riesame effettivamente avviato
3. Contratti pubblici – Clausola della lex specialis sulla congruità del ricavo minimo rispetto al costo della manodopera – Natura di indice presuntivo e non di automatismo escludente
4. Contratti pubblici – Verifica di anomalia – Standard probatorio richiesto in sede di riesame in autotutela rispetto al giudizio tecnico-discrezionale originario
5. Processo amministrativo – Sindacato giurisdizionale su elementi di valutazione tecnico-discrezionale – Limite dell’obbligo per l’amministrazione di provvedere nuovamente
6. Processo amministrativo – Invalidità derivata dell’aggiudicazione disposta in favore del concorrente successivamente graduato a seguito dell’illegittima esclusione del primo graduato
7. Processo amministrativo – Domanda risarcitoria – Rigetto per assenza di danno attuale in pendenza di riesame amministrativo
1. Ove il provvedimento di esclusione per anomalia dell’offerta muova da un’erronea premessa in ordine all’individuazione della base ribassabile (nella specie, l’artificiosa scissione dell’importo a base di gara in una quota ribassabile e in una quota corrispondente ai costi della manodopera, in contrasto con la previsione della lex specialis secondo cui il ribasso va calcolato sull’intero importo comprensivo dei costi della manodopera), tale erroneità non inficia di per sé la legittimità del provvedimento, ove esso si fondi, in via autonoma e sufficiente, su altre e distinte ragioni analitiche di incongruità dell’offerta, specificamente illustrate; in tal caso, l’erronea premessa costituisce un errore meramente descrittivo, privo di efficacia determinante sull’esito del giudizio di anomalia.
2. Il procedimento di riesame in autotutela di un provvedimento amministrativo non costituisce procedimento ad avvio obbligatorio, neppure quando sollecitato dal soggetto che ne subisce gli effetti, e l’amministrazione può legittimamente non darvi corso; tuttavia, ove l’amministrazione decida discrezionalmente di avviare un riesame complessivo della propria precedente determinazione, dichiarando di procedere a una nuova e più approfondita istruttoria alla luce delle deduzioni tecniche articolate e puntuali formulate dall’istante, essa è tenuta, in forza dei principi del giusto procedimento, a riscontrare tali deduzioni con motivazione puntuale e analitica, idonea a controdedurre rispetto alle specifiche osservazioni svolte, non potendo limitarsi a formule stereotipate di conferma della precedente decisione, pena la violazione degli obblighi di istruttoria e motivazione, e la sostanziale smentita della premessa dichiarata di voler procedere a un effettivo riesame.
«risulta meramente formalistica e contraria all’obbligo di motivazione una determinazione che riscontri l’istanza di autotutela assumendo di aver fatto un approfondito riesame, ma si richiami poi al contenuto del provvedimento precedentemente emesso. È evidente che siffatto modus operandi sconfesserebbe la premessa: ossia, che l’amministrazione intende riesaminare la questione alla luce dei rilievi del privato»
3. La clausola della lex specialis secondo cui le offerte non sono ritenute congrue ove il ricavo stimato non risulti superiore al costo della manodopera incrementato di una determinata percentuale deve essere interpretata, per essere conforme ai principi di libertà di ribasso e di concorrenza, non come automatismo espulsivo, bensì come indice presuntivo di incongruità, idoneo unicamente ad attivare un concreto confronto con l’operatore economico, al quale deve essere consentito di fornire prova contraria rispetto all’insufficienza dei ricavi stimati; un’interpretazione rigida della clausola, in termini di automatica esclusione, introdurrebbe un inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare la propria proposta economica sulla base delle rispettive capacità organizzative e imprenditoriali.
4. Se, ai fini del giudizio originario di anomalia dell’offerta, è sufficiente l’emersione di elementi seri, concreti e convergenti idonei a far dubitare dell’attendibilità, affidabilità e sostenibilità dell’offerta nel suo complesso, senza necessità di dimostrare l’impossibilità assoluta di esecuzione del contratto, tale minor rigore probatorio non è replicabile allorché l’amministrazione abbia discrezionalmente deciso di riesaminare, in sede di autotutela, la propria determinazione a seguito di un’istanza dettagliata e analitica dell’operatore economico, dovendo in tal caso l’amministrazione fornire puntuali controdeduzioni rispetto alle specifiche osservazioni tecniche svolte dal privato, a pena di violazione dell’obbligo motivazionale.
5. L’accoglimento delle censure relative al difetto di motivazione e istruttoria nel riscontro all’istanza di autotutela non comporta la sostituzione del giudice al giudizio tecnico-discrezionale dell’amministrazione, trattandosi di elementi di valutazione tecnica che devono essere vagliati, in prima battuta, dall’amministrazione medesima; ne consegue che l’annullamento del provvedimento per difetto motivazionale determina l’obbligo per la stazione appaltante di pronunciarsi nuovamente sull’istanza di autotutela con provvedimento analitico, che può assumere contenuto sia positivo sia negativo, purché riscontri adeguatamente le singole deduzioni tecniche sollevate dall’operatore economico.
6. L’annullamento del provvedimento di esclusione del concorrente risultato primo graduato all’esito della procedura di gara determina, per invalidità derivata, l’illegittimità del successivo provvedimento di aggiudicazione disposto in favore del concorrente secondo graduato, non potendo quest’ultimo provvedimento conservare autonoma validità ove il suo presupposto (l’esclusione del primo graduato) sia stato annullato in sede giurisdizionale.
7. È infondata la domanda di risarcimento del danno proposta dal concorrente illegittimamente escluso, ove l’annullamento giurisdizionale del provvedimento di esclusione per difetto di motivazione comporti l’obbligo per l’amministrazione di procedere a un nuovo riesame della posizione dell’operatore economico, il cui esito — potendo condurre sia all’aggiudicazione in suo favore sia a una nuova e più motivata esclusione — non consente, allo stato, di configurare concretamente un danno attuale e certo.
Sintesi della Decisione
1) La vicenda
Il Comune di OMISSIS indiceva una procedura per l’affidamento del supporto all’Ufficio tributi per la gestione dei tributi IMU, TARI e TASI, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
OMISSIS Tributi S.r.l., risultata prima graduata (89,79 punti) con un’offerta corrispondente a un ribasso del 60% sull’aggio posto a base di gara, veniva sottoposta a verifica di anomalia ex art. 110 d.lgs. n. 36/2023 e, all’esito, esclusa con provvedimento del 12 marzo 2026, sulla base di analitiche ragioni di incongruità relative ai costi del…
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