Autotutela correttiva in corso di procedura


1. Processo amministrativo – Distinzione tra interesse finale al conseguimento dell’aggiudicazione e interesse strumentale alla riedizione della gara – Onere di allegazione e conseguenze sull’ammissibilità del ricorso
2. Contratti pubblici – Autotutela correttiva in corso di procedura – Rinnovo limitato alla sola offerta illegittimamente pretermessa – Fisiologicità dell’operazione anche a offerte economiche altrui già conosciute
3. Contratti pubblici – Divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica – Insussistenza in caso di erroneo caricamento di documenti tecnici nella busta amministrativa – Interpretazione non formalistica del principio di segretezza 

1. L’interesse finale al conseguimento dell’aggiudicazione e l’interesse strumentale alla caducazione dell’intera procedura di gara, ai fini della sua riedizione, costituiscono situazioni giuridicamente distinte: il primo richiede che i vizi dedotti, ove fondati, comportino, previa dimostrazione della c.d. prova di resistenza, il certo conseguimento dell’aggiudicazione da parte del ricorrente; il secondo prescinde da tale dimostrazione, ma presuppone la sussistenza di ragionevoli possibilità di conseguire l’utilità richiesta attraverso la rinnovazione della gara, oltre a un solido collegamento con l’interesse finale. In virtù del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può sostituirsi al ricorrente nella qualificazione dell’interesse azionato: ove il ricorso, nell’epigrafe e nelle conclusioni, richieda esclusivamente l’annullamento dell’aggiudicazione con conseguimento del contratto in proprio favore, senza articolare la domanda in termini di interesse strumentale alla riedizione della procedura, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ove non sia fornita la prova di resistenza, non potendo il giudice riqualificare d’ufficio la domanda come volta alla tutela di un interesse strumentale non dedotto dalla parte.
“Trattasi all’evidenza di interessi ben distinti poiché quello finale richiede la sussistenza di vizi degli atti di gara che ove ritenuti esistenti comportino, ove fornita la c.d. prova di resistenza, il certo conseguimento dell’aggiudicazione (Consiglio di Stato sez. VI, 25/02/2022, n. 1350) mentre l’interesse strumentale alla caducazione dell’intera gara è finalizzato unicamente alla sua riedizione, sempre che sussistano, in concreto, ragionevoli possibilità di ottenere l’utilità richiesta (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 20/11/2015, n. 5296) pur dovendo sussistere un solido collegamento dell’interesse strumentale con quello finale (Corte Costituzionale 13/12/2019, n. 271).
Per il principio dispositivo valevole anche nel processo amministrativo non può l’adito Tribunale Amministrativo d’ufficio sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 25/07/2025, n. 6634) che si tradurrebbe nella fattispecie nel dare ingresso alla tutela della lesione di un interesse appunto di tipo strumentale di cui parte ricorrente non lamenta la lesione, si che il ricorso è inammissibile per difetto di interesse non essendosi fornita l’indispensabile prova di resistenza.”
 
2. Ove l’amministrazione, in corso di procedura di gara non ancora conclusa, accerti che l’esclusione di un concorrente sia dipesa da un errore nel caricamento della documentazione sulla piattaforma telematica, che abbia comportato la mancata valutazione della relativa offerta tecnica, essa esercita un legittimo potere di autotutela correttiva riammettendo il concorrente e disponendo, ad opera della medesima commissione, il rinnovo della sola valutazione relativa all’offerta illegittimamente pretermessa; tale rinnovo costituisce evenienza fisiologica anche quando le offerte economiche degli altri concorrenti siano già state conosciute dalla commissione, non essendo necessario l’azzeramento dell’intera procedura, in applicazione del principio di conservazione degli atti di gara, secondo cui va annullato il solo segmento procedimentale viziato.
 
3. Non integra violazione del divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica, funzionale a garantire l’imparzialità e la trasparenza delle valutazioni discrezionali rimesse all’organo collegiale, la circostanza che il concorrente abbia inserito, sin dall’origine, documenti afferenti all’offerta tecnica nella busta virtuale contenente la documentazione amministrativa anziché in quella tecnica, trattandosi di circostanza priva di per sé di capacità invalidante, dovendo il principio di segretezza essere inteso in senso sostanziale e non meramente formalistico.
 
Sintesi della Decisione

1) La vicenda
L’OMISSIS indiceva una procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023, tramite la piattaforma SATER-Intercent-ER, per l’affidamento in concessione della gestione di impianti sportivi comunali (2026-2036), articolata in tre lotti. 
La società OMISSIS S.r.l., concorrente per i lotti 1 e 2, veniva inizialmente esclusa con provvedimento dell’8 agosto 2025, per non aver raggiunto la soglia minima di sbarramento (40/80 punti) nella valutazione dell’offerta tecnica, poiché la commissione non aveva visualizzato le relative relazioni tecniche. 
A seguito di segnalazione della società, corroborata da dichiarazione notarile e dalle verifiche del gestore della piattaforma Intercent-ER, che confermavano il regolare caricamento originario dei documenti tecnici (erroneamente confluiti nella sezione della documentazione amministrativa anziché in quella tecnica), l’amministrazione, con provvedimento del 5 settembre 2025, revocava l’esclusione e riammetteva OMISSIS alla gara, disponendo la rivalutazione della sua offerta tecnica. 
La commissione, in seduta riservata dell’8 settembre 2025, procedeva alla nuova valutazione tecnica e, solo successivamente, all’apertura della busta economica della sola Ma.Co.Si. (non essendo ancora nota alla commissione l’offerta economica di quest’ultima, sebbene fossero già note quelle degli altri concorrenti), attribuendole punteggi superiori a quelli della ricorrente OMISSIS A.S.D., che risultava conseguentemente superata in graduatoria per i lotti 1 e 2. 
OMISSIS impugnava l’aggiudicazione, deducendo la violazione dei principi di segretezza e par condicio, per essere la riammissione avvenuta dopo la conoscenza delle offerte economiche e tecniche degli altri concorrenti, e chiedendo l’annullamento degli atti, il subentro nel contratto e, in subordine, il risarcimento del danno.

2) La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha anzitutto rilevato che la ricorrente aveva articolato la propria domanda esclusivamente in termini di interesse finale al conseguimento dell’aggiudicazione (annullamento e affidamento della commessa in proprio favore), senza dedurre l’interesse strumentale alla riedizione dell’intera gara, che sarebbe stato l’unico astrattamente coerente con la censura di violazione della segretezza delle offerte; non avendo la ricorrente fornito la prova di resistenza necessaria a sostenere l’interesse finale, e non potendo il giudice, in virtù del principio dispositivo, riqualificare d’ufficio la domanda come volta alla tutela dell’interesse strumentale non dedotto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse
Il Tribunale ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato: la riammissione di OMISSIS, disposta a…


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