Dopo tredici anni la professione forense cambia regole. La riforma organica dell’ordinamento della professione di avvocato è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale ed è legge dello Stato, ma non è ancora una disciplina operativa: si tratta di una legge delega, che fissa principi e criteri direttivi e rinvia a uno o più decreti legislativi la scrittura delle norme di dettaglio. Alcune indicazioni, però, sono già leggibili con chiarezza, a partire da quelle che toccano compensi, forme di esercizio della professione e regime delle incompatibilità.
Riforma forense, cosa prevede la legge 137/2026 e quando entra in vigore
Il percorso parlamentare si è chiuso il 22 luglio 2026, quando il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega (A.S. 1917) con 114 voti favorevoli, nessun contrario e 19 astensioni, dopo il via libera della Camera dei deputati arrivato il 26 maggio. Il testo è stato poi pubblicato in Gazzetta ufficiale il 1° agosto 2026, come legge 28 luglio 2026, n. 137.
L’entrata in vigore è fissata al 16 agosto 2026. Da quella data decorrono i sei mesi entro i quali il Governo dovrà adottare i decreti legislativi, su proposta del ministro della Giustizia e sentito il Consiglio nazionale forense. Gli schemi, corredati di relazione tecnica sulla neutralità finanziaria, vanno trasmessi alle Camere per il parere delle commissioni competenti, che si esprimono entro trenta giorni: se quel termine scade a ridosso della scadenza della delega, quest’ultima slitta di ulteriori trenta giorni. È inoltre prevista una fase correttiva, entro dodici mesi dall’adozione dell’ultimo decreto delegato.
L’articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fino all’entrata in vigore dei decreti resta pienamente applicabile la legge 247 del 2012.
Attività riservate, giuramento e segreto professionale
La delega chiede una definizione più puntuale delle attività riservate agli iscritti all’albo. Restano attività esclusive dell’avvocato l’assistenza, la rappresentanza e la difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice.
Sulla consulenza il testo introduce un criterio di prevalenza: la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, quando è connessa all’attività giurisdizionale e viene svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati, fatte salve le competenze già attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate. Coerentemente, viene prevista la nullità di ogni pattuizione che riconosca compensi per queste attività a soggetti non iscritti all’albo.
Resta invece espressamente consentita l’assistenza legale stragiudiziale prestata in regime di lavoro subordinato o con contratti di collaborazione continuativa e coordinata nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, con estensione a società controllanti, controllate o collegate. Sul piano identitario tornano il giuramento dell’avvocato, abolito nel 2012, e un segreto professionale qualificato come inviolabile e indisponibile. Confermato l’obbligo di polizza per la responsabilità civile professionale, con condizioni essenziali e massimali minimi da aggiornare ogni cinque anni con decreto ministeriale.
Compensi: parametri ogni due anni e obbligo solidale di pagamento
Il compenso resta oggetto di libera pattuizione tra avvocato e cliente, salvi i casi disciplinati dalla normativa sull’equo compenso, e deve risultare adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione resa. Può essere parametrato anche al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto di cessione di crediti litigiosi previsto dall’articolo 1261 del codice civile.
Il ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, dovrà adottare ogni due anni un decreto con i parametri per il calcolo del compenso, applicabili in assenza di pattuizione scritta e nei casi di liquidazione giudiziale.
La novità più rilevante sul fronte dei crediti professionali riguarda la solidarietà: quando un procedimento giudiziale o arbitrale si chiude con un accordo di qualsiasi natura, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati in solido al pagamento del compenso agli avvocati che risultino creditori, salvo diverso accordo tra gli stessi. Il legislatore chiede inoltre di valutare una razionalizzazione dei casi di rilascio del parere di congruità da parte dell’ordine, per agevolare il recupero dei crediti, e conferma l’obbligo di rimborsare spese anticipate e spese forfetarie.
Monocommittenza, la disciplina che riguarda i professionisti più giovani
Per la prima volta la delega affronta in modo organico la posizione dell’avvocato che lavora stabilmente per un solo committente. La disciplina, introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera l), riguarda l’attività prestata dietro compenso in favore di un altro avvocato, di un’associazione professionale, di una rete dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati.
L’obiettivo è favorire l’accesso al mercato del lavoro del singolo professionista, salvaguardando nello svolgimento del rapporto l’autonomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale e di giudizio, oltre al diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione eseguita. Il tutto nel rispetto dei principi dell’ordinamento dell’Unione europea in materia di lavoro. Il perimetro è quindi quello dei rapporti interni al mondo professionale: la delega non introduce la figura dell’avvocato dipendente di un’impresa privata.
Associazioni, reti e società tra avvocati
L’esercizio in forma collettiva potrà avvenire attraverso associazioni professionali, reti professionali o società tra avvocati. In tutti i casi l’incarico è conferito personalmente all’avvocato, che ne assume responsabilità personale illimitata in solido con la società di appartenenza, ed è nullo qualsiasi patto che comprima autonomia e indipendenza di giudizio.
L’associazione professionale ha natura forense solo se la maggioranza degli associati è costituita da avvocati. Le reti possono essere reti-contratto o reti-soggetto, queste ultime dotate di soggettività giuridica a condizione che il contratto istitutivo abbia forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e preveda organo comune e fondo patrimoniale. Alle reti multidisciplinari devono partecipare almeno due avvocati iscritti all’albo: solo in questo caso il contratto di rete può avere a oggetto l’esercizio di attività proprie della professione forense.
L’esercizio in forma societaria è consentito a società di persone, di capitali o cooperative, iscritte in una sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale in cui la società ha sede. Almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono appartenere ad avvocati iscritti all’albo, eventualmente insieme a professionisti iscritti in albi di altre professioni. I soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, la maggioranza dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati e la società non può prestare attività in misura…
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Ivana Zimbone
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