Le condizioni per l’esenzione totale dal dazio nelle situazioni di emergenza


La Corte di Cassazione, con Ordinanza 19542/2026, in tema di esenzione totale dal dazio all’importazione a fronte dell’introduzione nel territorio doganale UE di un mezzo di trasporto ivi non immatricolato e guidato da una persona residente fuori da tale territorio, ha condiviso la tesi dei giudici di secondo grado che avevano ritenuto la ricorrenza, nella fattispecie, della situazione di emergenza, prevista dal sistema normativo doganale unionale, escludendo la debenza dei dazi ed il conseguente sequestro, ai fini della confisca, del mezzo di trasporto.

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1) La questione giuridica

La vicenda origina da un provvedimento di irrogazione di sanzioni e di confisca, per l’evasione dei dazi doganali e dell’IVA all’importazione relativi all’anno 2019, adottato a seguito di un sequestro amministrativo eseguito dalla Guardia di finanza su un autoveicolo di proprietà di un soggetto (A.A.) residente in Marocco, al momento della contestazione condotto dalla sig.ra B.B.

I giudici tributari di secondo grado accoglievano l’appello dei sig.ri A.A. e B.B. evidenziando che: a) la fattispecie dedotta in giudizio integrasse l’ipotesi di utilizzazione, da parte di una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione europea (la B.B., residente in Italia), di un mezzo di trasporto immatricolato al di fuori di tale territorio (in Marocco), a nome di una persona stabilita ugualmente fuori da esso (il A.A., residente in Marocco); b) in tale ipotesi potesse operare la previsione dell’art. 214lett. c), del Reg. UE 2015/2446 (regolamento delegato – c.d. RD – del Reg. UE 952/2013 – Codice Doganale dell’Unione, c.d. CDU), alla cui stregua le persone stabilite nel territorio doganale della UE beneficiavano dell’esenzione dai dazi se i mezzi di trasporto erano utilizzati in una situazione di emergenza; c) non era oggetto di contestazione che nel giorno del sequestro amministrativo la sig.ra B.B. avesse provveduto a trasportare la sua conoscente C.C., presente in auto, dall’odontoiatra in ragione dell’insorgenza di un ascesso; d) tali condizioni integravano la situazione di emergenza prevista dalla legge, non dovendo ricorrere gli elementi costitutivi della differente esimente di cui all’art. 54 cod. pen., integrante il c.d. stato di necessità, sicché le contestazioni dell’Agenzia delle dogane (ADM) dovevano essere escluse.

ADM impugnava la sentenza con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. B.B. e A.A. resistevano con controricorso.

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2) I caratteri dell’esimente

Con l’unico motivo di ricorso (rigettato dall’ordinanza della Corte) ADM deduceva la violazione dell’art. 214, c. 1, lett. c), del Reg. UE 2015/2446 (RD), per avere la CGT2 erroneamente interpretato il concetto di situazione di emergenza, il quale richiederebbe che il comportamento adottato rappresenti l’unica situazione possibile, caratterizzata da circostanze fattuali tali da non poter rendere esigibile una reazione diversa da parte del soggetto. Tenuto conto dei fatti, pacifici, dedotti, la situazione di emergenza non sarebbe configurabile nel caso di specie. 

L’art. 214 del RD, rubricato Condizioni per la concessione dell’esenzione totale dal dazio all’importazione alle persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione (rich. l’art. 250, par. 2, lett. d), del CDU), dispone che le persone stabilite nel territorio doganale UE, beneficiano dell’esenzione totale dal dazio all’importazione quando una delle seguenti condizioni è soddisfatta: a) se i mezzi di trasporto ferroviario sono messi a disposizione di tali persone in virtù di un accordo secondo cui ogni persona può utilizzare il materiale rotabile dell’altra nell’ambito di tale accordo; b) per i mezzi di trasporto stradale immatricolati nel territorio doganale dell’Unione, se un rimorchio è agganciato al mezzo di trasporto; c) se i mezzi di trasporto sono utilizzati in una situazione di emergenzad) se i mezzi di trasporto sono utilizzati da un’impresa di locazione in vista della loro riesportazione.

La disposizione unionale del RD individua i presupposti dell’esenzione in una situazione di emergenza. Già per i giudici di secondo grado era pacifica, nel caso in oggetto, l’applicazione dell’art. 214, par. 1, lett. c), del RD, il quale indica le condizioni per le quali le persone stabilite nel territorio doganale possano utilizzare mezzi di trasporto appartenenti ad altri soggetti stabiliti al di fuori del territorio doganale in regime di esenzione dai dazi all’importazione.

I giudici di merito sostenevano che la situazione di emergenza non fosse in alcun modo equiparabile allo stato di necessità previsto dall’art. 54 cod. pen., dovendo, invece, intendersi come tale l’insorgenza improvvisa di un fatto anche solo potenzialmente dannoso per le persone o le cose, le cui conseguenze possono essere evitate (o ridotte) mediante l’occasionale utilizzo del mezzo di trasporto in questione

La norma unionale non richiede che tale utilizzo rappresenti l’unica (o anche solo la più appropriata) modalità di trasporto necessaria per ovviare alla situazione di emergenza, apparendo sufficiente che esso sia idoneo allo scopo, sulla base di una valutazione ex ante.

La differente interpretazione sostenuta da ADM, invece, voleva significare che la situazione di emergenza sarebbe integrata solo quando l’utilizzatore del veicolo si sia trovato in condizioni tali da non potere ragionevolmente operare secondo modalità differenti. Tale definizione della situazione di emergenza è molto vicina a quella prevista per la ricorrenza dell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen. (stato di necessità), per la cui applicazione occorre un’effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea convinzione, provocata da circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (v. Cass. 4834/2018).

Nel diritto penale, la…


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