Responsabilità del progettista e direttore dei lavori


1. Processo civile – Ricorso per cassazione – Principio di specificità – Necessità di consentire la comprensione della censura senza autonomo scrutinio degli atti di causa
2. Processo civile – Distinzione tra violazione di legge in senso proprio ed erronea ricostruzione della fattispecie concreta – Rilevanza ai fini dell’ammissibilità del motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
3. Consulenza tecnica d’ufficio – Ambito delle valutazioni consentite al consulente in materia edilizia – Necessario intreccio tra accertamenti tecnici e considerazioni giuridiche
4. Processo civile – Apprezzamento sulla gravità dell’inadempimento contrattuale – Insindacabilità in sede di legittimità in assenza di vizio di motivazione
5. Contratto d’opera intellettuale – Progettazione edilizia – Obbligo di conformità del progetto alla normativa urbanistica – Irrealizzabilità del progetto come inadempimento legittimante il rifiuto del compenso o la risoluzione
6. Contratti a esecuzione istantanea – Presupposti per la risoluzione parziale ex art. 1458 c.c. – Necessità dell’autonomia economico-funzionale delle prestazioni
7. Processo civile – Questione di risoluzione parziale del contratto non dedotta nei gradi di merito – Novità della questione e onere di allegazione della sua pregressa deduzione
 
1. Il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto della controversia e il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa; in virtù di tale principio, conformemente alle indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021 (causa Succi e altri c. Italia), il ricorso deve essere modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati mediante il richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte di interesse, in modo da contemperare l’esigenza di semplificare l’attività del giudice di legittimità con la garanzia della certezza del diritto, della corretta amministrazione della giustizia e del diritto di accesso della parte a un organo giudiziario.
«il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, principio in virtù del quale il ricorso deve essere modulato […] secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse»

2. L’applicazione di una norma a una fattispecie concreta asseritamente ricostruita dal provvedimento impugnato in modo erroneo o carente non ridonda necessariamente in violazione di quella norma, potendo invece costituire espressione di un giudizio di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; il discrimine tra le due ipotesi è segnato dal fatto che solo la censura relativa all’erronea ricostruzione della fattispecie concreta, e non quella di violazione di legge in senso proprio, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, sicché l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito.
«l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione»

3. La consulenza tecnica d’ufficio è funzionale alla sola risoluzione di questioni di fatto che presuppongano cognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicché i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, salvo che tale valutazione, ove comunque effettuata, venga vagliata criticamente e sottoposta al dibattito processuale delle parti; tuttavia, in materia edilizia, gli accertamenti di natura tecnica e le valutazioni di tipo giuridico sono spesso strettamente intrecciati, sicché deve ritenersi consentito al consulente tecnico d’ufficio di inserire nel proprio elaborato le indicazioni normative e le considerazioni giuridiche strettamente necessarie per rispondere al quesito assegnatogli e per rendere intelligibile la risposta, restando fermo l’indefettibile controllo dell’organo giudicante, tenuto a sottoporre tali indicazioni a un autonomo vaglio critico.
«in materia edilizia, gli accertamenti di natura tecnica e le valutazioni di tipo giuridico sono spesso strettamente intrecciati, sicché, in tale ambito, deve ritenersi consentito al consulente tecnico d’ufficio di inserire nel suo elaborato le indicazioni normative e le considerazioni giuridiche strettamente necessarie al fine di rispondere al quesito assegnatogli e di rendere intelligibile la risposta medesima»

4. Norme rilevanti: artt. 1453 e 1455 c.c.; art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
L’apprezzamento del giudice di merito sul concorso degli estremi relativi all’inadempimento e alla sua gravità nel quadro dell’economia contrattuale, implicando la risoluzione di questioni di fatto, è insindacabile in sede di legittimità tutte le volte in cui tale apprezzamento sia immune da errori logici o giuridici; ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso che, senza denunciare uno specifico vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., intenda rimettere in discussione, in sede di legittimità, il suddetto apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
«l’apprezzamento del giudice di merito sul concorso degli estremi relativi all’inadempimento ed alla sua gravità nel quadro dell’economia contrattuale, implicando la risoluzione di questioni di fatto, è insindacabile in cassazione tutte le volte in cui l’apprezzamento stesso, che costituisce giudizio di fatto, sia immune da errori logici o giuridici»

5. Rientra nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio l’obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica; il committente ha diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d’arte e conforme ai patti, sicché l’irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica e/o giuridica costituisce inadempimento dell’incarico e consente al committente di autotutelarsi rifiutando il compenso, ovvero, ove il compenso sia già stato corrisposto, di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. con le conseguenti restituzioni.
«l’irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica e/o giuridica, queste ultime accertate nella specie, costituisce inadempimento dell’incarico e consente al committente di autotutelarsi, rifiutandogli il compenso […] ovvero, ove lo stesso compenso sia stato già elargito, di chiedere la risoluzione a norma dell’art. 1453 c.c. e le discendenti restituzioni»

6. La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall’art. 1458 c.c. per i contratti a esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto a esecuzione istantanea, ma solo a condizione che il relativo oggetto sia rappresentato — secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in…


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