Scoprire che la propria azienda o la propria persona fisica è stata iscritta a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia rappresenta un evento drammatico. Nel sistema creditizio moderno, la segnalazione negativa agisce come una vera e propria marchiatura economica: nel giro di pochissimi giorni, tutti gli altri istituti di credito ed intermediari finanziari ricevono l’allerta, bloccando le linee di fido, revocando i finanziamenti accordati e rifiutando l’emissione di nuovi mutui o garanzie.
Tuttavia, moltissime segnalazioni effettuate dalle banche si rivelano del tutto arbitrarie ed illegittime. Spesso le banche iscrivono i clienti a sofferenza al primo ritardo di pagamento o in presenza di mere contestazioni sull’ammontare degli interessi e delle commissioni, senza compiere la necessaria istruttoria sulla situazione economico-patrimoniale complessiva e senza inviare il preavviso scritto obbligatorio richiesto dalla legge.
In questa guida completa affrontiamo tutte le tutele per la segnalazione illegittima centrale rischi cancellazione urgenza. Analizziamo l’articolo 125 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), la nozione di sofferenza secondo le Istruzioni della Banca d’Italia, le modalità di proposizione del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. in Tribunale ed i criteri di risarcimento del danno patrimoniale e reputazionale, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei Giudici di merito.
In Sintesi: Punti Chiave
- Illegittimità del Mero Inadempimento: La segnalazione a sofferenza non può scaturire dal semplice ritardo nel pagamento delle rate ma richiede una valutazione complessiva di grave difficoltà patrimoniale.
- Obbligo Imperativo di Preavviso: Ai sensi dell’art. 125 TUB ed art. 1335 c.c., l’istituto di credito deve inviare una comunicazione scritta prima della segnalazione a pena di illegittimità della stessa.
- Ricorso d’Urgenza ex Art. 700 c.p.c.: Consente di ottenere dal Tribunale un ordine cautelare immediato di cancellazione della sofferenza per ripristinare l’accesso al credito.
- Risarcimento dei Danni Patrimoniali e Reputazionali: L’iscrizione illegittima dà diritto al risarcimento dei danni da revoca dei fidi e lesione del merito creditizio e dell’immagine commerciale.
1. Segnalazione Illegittima Centrale Rischi Cancellazione Urgenza: i Presupposti ex Art. 125 TUB
1.1 Cos’è la sofferenza bancaria e quali condizioni devono sussistere per la segnalazione?
La sofferenza bancaria è la classificazione dell’esposizione verso un cliente in stato di grave ed insolubile difficoltà patrimoniale, non equiparabile al mero ritardo.
La Centrale dei Rischi (CR) è la banca dati pubblica gestita dalla Banca d’Italia che raccoglie le informazioni sui crediti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari ai propri clienti. Tra le varie categorie di segnalazione (crediti accordati, sconfinamenti, ristrutturati), la segnalazione a “sofferenza” rappresenta la qualificazione più infamante e penalizzante sotto il profilo economico e creditizio.
Secondo le Istruzioni della Banca d’Italia (Circolare n. 139/1991 e succ. agg.), l’appostamento a sofferenza presuppone un’attenta valutazione dell’istituto di credito sulla complessiva situazione finanziaria e patrimoniale del debitore. La sofferenza non si identifica con l’insolvenza fallimentare, ma richiede l’accertamento di uno stato di grave ed insolubile difficoltà economica, tale da rendere altamente improbabile il recupero del credito.
Per azionare la tutela relativa alla segnalazione illegittima centrale rischi cancellazione urgenza, occorre evidenziare che la banca non può mai procedere all’iscrizione a sofferenza sulla base del solo ed unico fatto del mancato pagamento temporaneo di una o più rate di mutuo o di uno sconfinamento di conto corrente.
Se il cliente dispone di un patrimonio immobiliare di valore superiore al debito o di liquidità presso altri istituti, la segnalazione effettuata dalla banca è radicalmente illegittima e contraria alle direttive di vigilanza dell’Autorità creditizia.
Focus Normativo — Art. 125 Testo Unico Bancario e Preavviso al Cliente
L’articolo 125 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) impone agli intermediari finanziari di informare preventivamente per iscritto il cliente la prima volta che segnalano alle banche dati informazioni negative a suo carico, consentendogli di adempiere o contestare prima dell’iscrizione.
1.2 Perché il semplice ritardo nei pagamenti non giustifica la segnalazione a sofferenza?
Il ritardo o l’inadempimento contrattuale non costituiscono sofferenza se non si accompagnano ad un accertato deficit patrimoniale del debitore.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei Tribunali di merito è ferma nel distinguere l’inadempimento contrattuale dallo stato di sofferenza. Il mero inadempimento, anche se prolungato, legittima l’esercizio delle azioni di recupero credito o la risoluzione del contratto, ma non autorizza affatto la banca a segnalare il debitore a sofferenza presso la Centrale Rischi.
Per qualificare legittimamente un credito come “in sofferenza”, la banca ha l’obbligo giuridico di svolgere una rigorosa istruttoria patrimoniale, esaminando i bilanci dell’azienda, la presenza di garanzie reali, la capienza del patrimonio immobiliare ed il flusso di cassa complessivo del debitore.
Qualora la contestazione sul debito sia fondata su vizi del contratto (ad esempio la presenza di tassi usurari, anatocismo illegittimo o commissioni non pattuite), il rifiuto di pagamento da parte del cliente costituisce un legittimo esercizio dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e non può mai essere punito con la segnalazione in Centrale Rischi.
Quando la banca iscrive il cliente a sofferenza senza aver verificato il suo stato d’incapienza o in presenza di contestazioni giudiziali pendenti, la segnalazione è viziata da illegittimità per abuso del diritto e violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c.
2. L’Obbligo di Preavviso Scritto e l’Istruttoria Patrimoniale della Banca
2.1 Perché il preventivo avviso scritto è un requisito di validità della segnalazione?
L’invio del preavviso scritto recettizio è un obbligo inderogabile che consente al debitore di evitare il pregiudizio creditizio pagando il dovuto.
L’articolo 125, comma 3, del Testo Unico Bancario stabilisce espressamente che i finanziatori debbono informare preventivamente il cliente la prima volta che segnalano a una banca dati informazioni negative sul suo conto. Tale comunicazione scritta assolve ad una duplice ed essenziale funzione di garanzia: avvisare il debitore dell’imminente iscrizione a sofferenza e concedergli un termine congruo per sanare la morosità o fornire chiarimenti economico-patrimoniali.
Sotto il profilo formale, il preavviso di segnalazione ha natura di atto unilaterale recettizio ai sensi degli articoli 1334 e 1335 del Codice Civile. Pertanto, l’istituto di credito segnalante ha l’onere probatorio di dimostrare l’effettiva ricezione della comunicazione scritta da parte del destinatario (tramite raccomandata A/R con avviso di ricevimento o PEC).
Se la banca invia la comunicazione ad un indirizzo errato o non è in grado di esibire in giudizio la cartolina di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna della PEC, la segnalazione in Centrale Rischi è…
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Bruno Taverniti
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