La Cassazione conferma il licenziamento senza preavviso di un dipendente pubblico accusato di accessi abusivi alla posta elettronica del dirigente. La ricostruzione contenuta nella sentenza penale può essere utilizzata nel giudizio del lavoro come prova atipica, anche prima del passaggio in giudicato. Per approfondimenti, segnaliamo il volume “Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon.

Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia
Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).
Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.
Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.
Completa il volume un pratico Formulario online stragiudiziale e giudiziale, disponibile anche in formato editabile e stampabile.
Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.
Leggi descrizione
Manuela Rinaldi, 2024, Maggioli Editore
26.00 €
24.70 €
Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia
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Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.
Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.
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Sentenza penale non definitiva e licenziamento disciplinare
La sentenza penale non ancora definitiva può essere utilizzata per accertare la responsabilità disciplinare del lavoratore, purché il giudice del lavoro non recepisca automaticamente la condanna e proceda a un’autonoma valutazione degli elementi probatori riportati nel provvedimento.
È questo il principio centrale affermato dalla Corte di cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza 30 luglio 2026, n. 24241, pronunciata in una controversia relativa al licenziamento senza preavviso di un dipendente dell’Istituto nazionale di astrofisica.
La decisione assume particolare rilievo per il pubblico impiego contrattualizzato, perché affronta contemporaneamente quattro profili di frequente applicazione pratica: l’utilizzabilità degli atti del processo penale, la competenza dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, la tempestività della contestazione e la proporzionalità della sanzione espulsiva.
Il caso: accessi alla posta elettronica e invio di messaggi a nome del dirigente
La vicenda riguardava un operatore tecnico dell’INAF (Istituto nazionale di astrofisica) al quale erano state contestate condotte aventi anche rilevanza penale.
In particolare, il lavoratore era accusato di avere utilizzato ripetutamente la casella di posta elettronica dell’allora direttore generale dell’ente, inviando da quell’account due messaggi dal contenuto diffamatorio. Gli era stato inoltre addebitato l’accesso abusivo alla casella e-mail del dirigente, con conseguente conoscenza di comunicazioni riservate indirizzate a quest’ultimo.
Il procedimento disciplinare, inizialmente avviato nel 2018, era stato sospeso ai sensi dell’articolo 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, in attesa degli sviluppi del processo penale. Nelle more, il dipendente era stato sospeso cautelarmente dal servizio.
A seguito della condanna pronunciata dal Tribunale penale di Roma per due dei reati contestati, l’amministrazione aveva riattivato il procedimento disciplinare. Il lavoratore, collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età il 1° luglio 2021, era stato successivamente licenziato senza preavviso con provvedimento del 26 novembre 2021.
Il dipendente aveva impugnato sia la sospensione cautelare sia il licenziamento, chiedendo la reintegrazione, il risarcimento del danno e la conseguente regolarizzazione della posizione pensionistica e della buonuscita. Le domande erano state respinte dal Tribunale e, successivamente, dalla Corte d’appello di Roma.
La condanna penale non deve essere passata in giudicato
Nel ricorso per cassazione, il lavoratore sosteneva che la Corte d’appello avesse attribuito valore decisivo a una sentenza penale non definitiva, senza esaminare direttamente gli atti del procedimento penale e senza svolgere un’autonoma valutazione delle prove.
La Cassazione ha respinto la censura.
Secondo i giudici di legittimità, l’ordinamento processuale civile non contiene una regola generale di tassatività dei mezzi di prova. Il giudice può quindi porre a fondamento della decisione anche le cosiddette prove atipiche, comprese quelle raccolte al di fuori del processo civile o del giudizio del lavoro.
Tra queste possono rientrare anche gli elementi di prova riportati in una sentenza penale non definitiva.
La rilevanza della decisione penale, pertanto, non deriva necessariamente dall’autorità del giudicato. Al di fuori dei casi disciplinati dagli articoli 651 e seguenti del codice di procedura penale, la sentenza può essere utilizzata come documento attraverso il quale vengono rappresentate e rese conoscibili le prove raccolte nel procedimento penale.
Il giudice del lavoro può dunque esaminare la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza e trarne elementi utili per verificare autonomamente se il comportamento integri un illecito disciplinare.
Cosa significa “autonoma valutazione” del giudice del lavoro
L’autonomia del giudizio disciplinare non impone necessariamente l’acquisizione materiale di ogni verbale, testimonianza o documento formato nel processo penale.
La Cassazione precisa che, pur essendo prudenzialmente preferibile l’esame diretto delle fonti probatorie, il giudice civile può valutarle anche attraverso la sentenza penale che ne riporti il contenuto.
Nel caso esaminato, la Corte d’appello non si era limitata a rilevare l’esistenza della condanna. Aveva preso in considerazione specifici elementi investigativi richiamati nella decisione penale.
Dalla testimonianza dell’ispettore della Polizia postale risultava, in particolare, che i messaggi disconosciuti dal…
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Redazione Giuricivile
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