Affidamenti in house- Applicabilità rito appalti 


1. Affidamenti in house- Procedure soggette al rito appalti- Termini di impugnazione previsti dall’articolo 120 cpa
2. Affidamenti in house- Rito applicabile- Sono soggetti all’articolo 120 cpa- Articolo . 7 del dlgs. 36 del 2023- Prevede espressamente l’in house providing tra le modalità di affidamento e il riferimento al d.lgs. n. 201 del 2022
3. Processo amministrativo- Errore scusabile- Non invocabile in assenza di motivo di impedimento oggettivo-Non è invocabile se non vi è incertezza del diritto 

1. Il Tar “ritiene che il ricorso debba essere qualificato alla stregua del rito di cui all’art. 120 c.p.a. Invero, per consolidata e giurisprudenza, «l’affidamento diretto di contratti di lavori, servizi e forniture ad un ente in house deve ritenersi riconducibile al concetto di «procedure» utilizzato dai più volte citati artt. 119, comma 1, lett. a), e 120, comma 1, del codice del processo amministrativo» (Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2017, n. 2533; si vedano anche Sez. I, 30 marzo 2022 n. 687 e T.A.R. Lazio, Sez. II, 29 dicembre 2022, n. 17840)”.
Ne deriva che il ricorso proposto è tardivo perché non proposto nei termini previsti dall’articolo 120 cpa. (Rif.: Articolo 209 (articolo 120 comma 2 cpa- termini di impugnazione))

2. Sul terreno sistematico ritiene il Collegio che sarebbe poco razionale, oltre che collidente con un elementare canone di certezza del diritto, distinguere il termine di proposizione di un ricorso avverso un affidamento in house a seconda che si tratti di un servizio pubblico locale o meno (sul punto cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. IV, 23 dicembre 2024, n. 3768). L’interesse del potenziale ricorrente è infatti il medesimo: opporsi a un atto autoritativo dell’Amministrazione volto a sottrarre il servizio alla sfera della contendibilità da parte degli operatori economici. Sempre rimanendo sullo stesso piano, non è superfluo poi rilevare che l’art. 7 c.c.p. contempla espressamente l’in house providing tra le modalità di affidamento e il riferimento al d.lgs. n. 201 del 2022, che peraltro non contiene alcuna disposizione processuale, è ovviamente funzionale a far salva la peculiare disciplina ivi dettata per i servizi pubblici locali. (Rif.: 2. Articolo 7 del dlgs- 36 del 2023)
 
3. Non sussistono poi presupposti della rimessione in termini per errore scusabile, ai sensi dell’articolo 37 cpa. Non essendo stato rappresentato alcun motivo oggettivo di impedimento, né “ è ravvisabile la fattispecie delle «oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto»: l’orientamento giurisprudenziale relativo all’applicabilità del rito appalti agli affidamenti in house, come sopra visto, è sufficientemente radicato, per numero e carattere risalente dei precedenti e, in ogni caso, il tenore letterale dell’art. 120, co. 3, come novellato dal d.lgs. n. 36 del 2023, è inequivoco (Rif.: Articolo 209 (articolo 120 cpa- Articolo 37 cpa- Errore scusabile) del dlgs. 36 del 2023)

Nota di sintesi

1.La vicenda.

La Giunta Comunale ha avviato l’istruttoria ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201. per la scelta della modalità di affidamento del servizio di gestione della sosta nel Comune e per la verifica della possibilità di ricorrere all’affidamento in house.
Successivamente, il Comune ha disposto l’affidamento in house providing alla società Beta. della concessione del servizio pubblico locale di gestione della sosta tariffata e dei parcheggi automatizzati di OMISSIS, per una durata di dieci anni.
Alfa propone ricorso deducendo dedotto la mancata sussistenza del requisito del controllo analogo (primo motivo) e la carente motivazione, nonché l’erroneità, della scelta di ricorrere al modello dell’in house (secondo motivo).
 
2. La decisione del Tar e la relativa motivazione.

Il Tar dichiara il ricorso irricevibile.
In particolare “ritiene che il ricorso debba essere qualificato alla stregua del rito di cui all’art. 120 c.p.a. Invero, per consolidata e giurisprudenza, «l’affidamento diretto di contratti di lavori, servizi e forniture ad un ente in house deve ritenersi riconducibile al concetto di «procedure» utilizzato dai più volte citati artt. 119, comma 1, lett. a), e 120, comma 1, del codice del processo amministrativo» (Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2017, n. 2533; si vedano anche Sez. I, 30 marzo 2022 n. 687 e T.A.R. Lazio, Sez. II, 29 dicembre 2022, n. 17840).
Ne deriva che il ricorso proposto è tardivo perché non proposto nei termini previsti dall’articolo 120 cpa.
Peraltro, afferma il Tar, “non può assecondarsi la pur suggestiva ricostruzione della ricorrente, secondo la quale non si applicherebbe il termine di trenta giorni in quanto l’art. 120, co. 1 c.p.a. limiterebbe l’applicazione del rito speciale alle sole procedure disciplinate dal d.lgs. n. 36 del 2023 e nel caso di specie non si tratta di affidamento disciplinato dal codice dei contratti pubblici, bensì dal d.lgs. n. 201 del 2022, in materia di servizi pubblici locali.
Anche volendo assecondare la ricostruzione della ricorrente, e rimanendo dunque sul piano strettamente letterale, non si può omettere di rilevare che il riferimento – in tesi limitativo – al codice dei contratti non compare nel terzo comma dell’art. 120 c.p.a., ove si legge che «il ricorso è comunque proposto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all’affidamento in house al soggetto partecipato o controllato».
Sul terreno sistematico, poi, ritiene il Collegio che sarebbe poco razionale, oltre che collidente con un elementare canone di certezza del diritto, distinguere il termine di proposizione di un ricorso avverso un affidamento in house a seconda che si tratti di un servizio pubblico locale o meno (sul punto cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. IV, 23 dicembre 2024, n. 3768). L’interesse del potenziale ricorrente è infatti il medesimo: opporsi a un atto autoritativo dell’Amministrazione volto a sottrarre il servizio alla sfera della contendibilità da parte degli operatori economici. Sempre rimanendo sullo stesso piano, non è superfluo poi rilevare che l’art. 7 c.c.p. contempla espressamente l’in house providing tra le modalità di affidamento e il riferimento al d.lgs. n. 201 del 2022, che peraltro non contiene alcuna disposizione processuale, è ovviamente funzionale a far salva la peculiare disciplina ivi dettata per i servizi pubblici locali.
 
Non sussistono poi presupposti della rimessione in termini per errore scusabile, ai sensi dell’articolo 37 cpa. Non essendo stato rappresentato alcun motivo oggettivo di impedimento, né “ è ravvisabile la fattispecie delle «oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto»: l’orientamento giurisprudenziale relativo all’applicabilità del rito appalti agli affidamenti in house, come sopra visto, è sufficientemente radicato, per numero e carattere risalente dei precedenti e, in ogni caso, il tenore letterale dell’art. 120, co. 3, come novellato dal d.lgs. n. 36 del 2023, è inequivoco”.
 
3.Esito.

Il ricorso viene dichiarato irricevibile con relativa condanna alle spese di giudizio[1].
 
Pubblicato il 01/08/2026
N. 00996/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01234/2025 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA
​IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di…


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