Il regime del conferimento di partecipazioni a realizzo controllato, disciplinato dall’art. 177 del D.P.R. 917/1986, rappresenta uno degli strumenti cardine delle riorganizzazioni societarie nell’ordinamento tributario italiano. La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bergamo n. 50/1/26 ha riacceso il dibattito sulla qualificazione come abuso del diritto delle operazioni in regime di neutralità indotta, con un percorso argomentativo che presenta significative criticità.
Il presente contributo analizza il quadro normativo vigente dopo le modifiche del D.Lgs. 192/2024, esamina i limiti della pronuncia bergamasca e individua il vero discrimine tra vantaggi fiscali leciti e potenzialmente indebiti nell’attività economica della conferitaria e nella destinazione degli utili successivi al conferimento. Si evidenzia come la questione presenti profili civilistici di crescente rilevanza nella prassi professionale.
Premessa
Il conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato occupa una posizione nevralgica nel panorama delle operazioni straordinarie. L’istituto, che consente di determinare il valore di realizzo in capo al conferente sulla base delle voci di patrimonio netto formatesi nella conferitaria per effetto dell’apporto, ha conosciuto una diffusione crescente nell’ambito delle riorganizzazioni infragruppo e dei passaggi generazionali, attirando l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria sulla compatibilità delle operazioni con la disciplina dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212.
L’art. 17 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha profondamente rivisitato la disciplina contenuta nei commi 2 e 2-bis dell’art. 177 del TUIR. Le nuove disposizioni, applicabili ai conferimenti realizzati dal 31 dicembre 2024, hanno ampliato in misura significativa il perimetro dell’istituto, consentendo che la conferitaria, nel contesto del comma 2-bis, sia partecipata anche dai familiari del conferente persona fisica di cui all’art. 5, comma 5, del TUIR, a condizione che anch’essi conferiscano partecipazioni qualificate, e introducendo i nuovi commi 2-ter e 2-quater, che disciplinano rispettivamente le modalità di verifica delle soglie di qualificazione quando la società conferita è una holding ai sensi dell’art. 162-bis, comma 1, lettere b) o c), n. 1), del TUIR, e l’estensione a sessanta mesi del periodo di possesso ininterrotto rilevante ai fini dell’art. 87, comma 1, lettera a), per le partecipazioni ricevute in cambio dal conferente ai sensi del comma 2-bis.
In questo contesto, la sentenza della C.G.T. di I grado di Bergamo del 5 febbraio 2026, n. 50/1/26, ha introdotto un elemento di perturbazione, avallando una contestazione di abuso del diritto fondata su presupposti in contrasto con la lettera della norma e con la consolidata prassi dell’Amministrazione finanziaria.
1) Il nuovo assetto dell’art. 177 del TUIR e la neutralità indotta come scelta di sistema
Il fondamento sistematico del regime di realizzo controllato risiede in una precisa scelta di politica fiscale.
L’art. 177, comma 2, del TUIR prevede che, nei conferimenti mediante i quali la conferitaria acquisisce il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero ne incrementa la percentuale, il valore di realizzo sia determinato in misura corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formatasi nella conferitaria per effetto dell’apporto.
In sostanza, diversamente da quanto avverrebbe mediante il criterio ordinario del valore normale di cui all’art. 9, comma 5, del TUIR, la plusvalenza imponibile può non emergere qualora il valore di iscrizione della partecipazione nella conferitaria risulti pari al suo ultimo costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente. Si tratta di un meccanismo di neutralità indotta, che non esonera l’operazione dal carattere realizzativo, ma ne governa il criterio di valorizzazione.
La riforma del D.Lgs. 192/2024 ha confermato e rafforzato questa impostazione.
L’eliminazione dell’inciso relativo all’obbligo legale o al vincolo statutario, contenuto nel previgente comma 2, ha recepito le indicazioni della Direttiva 2009/133/CE, consentendo l’applicazione del regime anche ai conferimenti che determinano un mero incremento del controllo già esistente, a prescindere dalla fonte giuridica. Il riscritto comma 2-bis ha esteso l’ambito ai conferimenti di minoranze qualificate, ammettendo ora la partecipazione congiunta dei familiari del conferente persona fisica.
La novella ha inoltre chiarito, al comma 2-ter, che la nozione di holding va determinata secondo i criteri dell’art. 162-bis del TUIR. Il criterio di calcolo delle soglie di qualificazione è stato ulteriormente precisato dall’art. 5 del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, che ha introdotto una norma di interpretazione autentica del comma 2-ter, definendo le modalità di verifica della prevalenza del valore contabile delle partecipazioni rilevanti quando la conferita è una holding ex art. 162-bis.
Di particolare rilievo è la Risposta a interpello n. 9 del 20 gennaio 2026, con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime si applica anche quando l’apporto è destinato integralmente a patrimonio netto della conferitaria, senza aumento del capitale sociale e senza emissione di nuove quote, purché il conferente già detenga il controllo totalitario.
Questa apertura, confermata dallo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 37-2026/T, valorizza la sostanza economica dell’operazione rispetto alla sua veste formale e segna un ulteriore passo verso la piena attuazione del principio di neutralità.
A conferma dell’orientamento sistematico, la Risposta n. 42 del 18 febbraio 2026 ha escluso l’abuso del diritto in un’operazione di riorganizzazione familiare articolata nel conferimento di partecipazioni in una holding in regime di realizzo controllato e nella successiva donazione della nuda proprietà delle quote ai figli, confermando che la presenza di valide ragioni extrafiscali, quali il passaggio generazionale e la gestione unitaria del gruppo, impedisce la qualificazione abusiva dell’operazione.
In tale cornice, il vantaggio fiscale derivante dall’applicazione del criterio del valore contabile in luogo del valore normale non può mai qualificarsi come indebito ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000.
L’Agenzia lo ha espressamente confermato nella Risposta n. 199 del 22 marzo 2021, relativa a un conferimento seguito dalla cessione in participation exemption, e nella Risposta n. 215 del 26 aprile 2022, relativa a un conferimento seguito dall’incasso di dividendi esclusi da IRES al 95% ex art. 89 del TUIR.
Ti puo interessare leggere anche Abuso del diritto a rischio la holding che non distribuisce gli utili
2) La sentenza di Bergamo e i…
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
FISCOeTASSE.com
Source link


