Termine di vincolatività dell’offerta – Riconvocazione commissione giudicatrice 


1. Processo amministrativo – Delimitazione degli effetti dell’annullamento giurisdizionale ai soli atti espressamente indicati nel dispositivo – Preclusione a dedurre tardivamente vizi relativi ad atti non annullati
2. Contratti pubblici – Termine di vincolatività dell’offerta – Previsione posta nell’esclusivo interesse dell’offerente – Persistente efficacia dell’offerta in assenza di interpello e di contraria manifestazione di volontà
3. Contratti pubblici – Riconvocazione della medesima Commissione giudicatrice in caso di rinnovo del procedimento a seguito di annullamento – Insussistenza di un principio generale di immodificabilità – Facoltà, non obbligo, di sostituzione
4. Processo amministrativo – Censure fondate su ipotesi di incompatibilità sopravvenuta o violazione del principio di segretezza prive di riscontro documentale o di autonoma deduzione nel ricorso introduttivo – Inammissibilità
5. Contratti pubblici – Rinnovazione della valutazione delle offerte a seguito di annullamento parziale – Utilizzabilità degli atti istruttori endoprocedimentali non investiti dagli effetti annullatori 

1. Ove la sentenza di annullamento di primo grado circoscriva espressamente il proprio dispositivo ai soli atti valutativi della Commissione giudicatrice (processi verbali di ammissione e valutazione delle offerte) e ai conseguenti provvedimenti di verifica dell’anomalia e di aggiudicazione, senza incidere sull’atto di nomina della Commissione medesima, l’ordine di rinnovazione della valutazione delle offerte non determina la riapertura dei termini per contestare la composizione dell’organo valutativo, non essendo tale atto stato investito dagli effetti annullatori del giudicato; ne consegue che la censura relativa al metodo di nomina della Commissione, ove non tempestivamente dedotta nel giudizio originario, deve ritenersi irrimediabilmente preclusa per decorso del termine decadenziale, non potendo essere “riesumata” in sede di impugnazione degli atti di riedizione del potere per allargare il perimetro del thema decidendum non diligentemente coltivato.
«tale preclusione processuale si è chiaramente cristallizzata al decorrere del naturale termine decadenziale e non può più essere riesumata artatamente dall’appellante per allargare il perimetro del thema decidendum non diligentemente coltivato secondo le ben note scansioni processuali»

2. La previsione, legale o di lex specialis, di un termine di vincolatività dell’offerta è dettata nell’esclusivo interesse dell’operatore economico offerente, essendo la relativa ratio quella di mantenere ferma l’offerta per il presumibile periodo di durata della gara, e non quella di limitare nel tempo l’efficacia dell’offerta a beneficio della stazione appaltante; ne consegue che, in assenza sia di un interpello da parte della stazione appaltante volto a sollecitare la conferma della validità dell’offerta, sia di un’espressa e univoca manifestazione di volontà contraria da parte del concorrente, l’offerta pervenuta conserva piena efficacia anche oltre la scadenza del termine di validità indicato dagli atti di gara, dovendosi desumere dal silenzio dell’operatore la persistenza del proprio interesse alla partecipazione per facta concludentia.
«la ratio della disposizione del bando, così come quella di legge, relativa ad un termine di 180 giorni è mantenere ferma l’offerta per tutto il periodo di presumibile durata della gara, e non di limitare nel tempo la validità o, meglio, l’efficacia dell’offerta, non corrispondendo certamente tale limitazione ad un interesse dell’amministrazione, con l’effetto che le offerte, una volta scaduto il termine di validità opposto in ossequio alle disposizioni degli atti di gara non possono, in assenza di una univoca manifestazione di volontà in tal senso da parte degli interessati, considerarsi private di efficacia»

3. L’art. 77, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 (ora art. 93, comma 6, d.lgs. n. 36/2023), nel prevedere che, in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione, sia riconvocata la medesima commissione giudicatrice, salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione stessa, non introduce un principio generale di immodificabilità dell’organo valutativo, ma riconosce alla stazione appaltante la facoltà, per ragioni di economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, di mantenere la medesima Commissione per le attività successive all’annullamento, anche giurisdizionale, dell’aggiudicazione, senza tuttavia escludere la possibilità di una diversa determinazione, ove ricorrano ipotesi di necessità o ragioni di cogente opportunità o di acclarata incompatibilità che impongano la sostituzione dell’organo valutativo.
«in presenza di talune ipotesi di necessità, il singolo membro può e deve anzi essere sostituito proprio per non aggravare oltre misura l’azione amministrativa legata alla ripetizione della procedura competitiva»

4. È inammissibile, per l’irriducibile tasso di astrattezza e ipoteticità, la censura fondata su possibili cause di incompatibilità sopravvenute a carico dei componenti della commissione giudicatrice, ove non risulti comprovato in atti l’avvio di alcun procedimento (segnatamente penale) a loro carico; è del pari inammissibile la censura relativa alla violazione del principio di segretezza delle offerte derivante dalla riconvocazione della medesima Commissione, ove tale specifico profilo non sia stato oggetto di un autonomo e distinto motivo di ricorso nel giudizio introduttivo, ma sia stato richiamato solo in chiave meramente rafforzativa di una diversa e generica censura relativa alla necessità di nomina di una nuova Commissione.

5. Ove il dispositivo della sentenza di annullamento circoscriva espressamente i propri effetti ai soli atti a valenza provvedimentale o decisoria (quali i processi verbali di ammissione e valutazione delle offerte e i provvedimenti di verifica dell’anomalia), lasciando impregiudicati gli atti istruttori endoprocedimentali sottostanti, la stazione appaltante, in sede di riedizione del potere, può legittimamente avvalersi, secondo un ragionevole canone di economicità e di conservazione degli atti giuridici, dei precedenti apporti istruttori già acquisiti, purché proceda a una rinnovata valutazione in piena autonomia, non essendo configurabile alcun vizio derivante dal mero richiamo, nell’ambito della nuova istruttoria, di elementi istruttori non travolti dall’annullamento.

Sintesi della Decisione

1) La vicenda
OMISSIS – Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza, quale Soggetto Aggregatore regionale, indiceva una procedura aperta, suddivisa in cinque lotti territoriali, per l’affidamento del servizio di ristorazione per le Aziende Sanitarie delle Regioni Abruzzo e Molise (valore complessivo € 104.866.801,17, oltre IVA), aggiudicata con determina dell’11 dicembre 2024 al Lotto 1 a OMISSIS S.p.A., ai Lotti 2 e 3 a OMISSIS S.p.A. e ai Lotti 4 e 5 a OMISSIS Service S.r.l.
C.N.S. – Consorzio Nazionale Servizi impugnava tali esiti dinanzi al T.A.R. Abruzzo, che, con sentenza n. 271/2025, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando i processi verbali di ammissione e valutazione delle offerte redatti dalla Commissione giudicatrice, i conseguenti provvedimenti del RUP di verifica dell’anomalia e la determina di aggiudicazione, disponendo una “rinnovata integrale…


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