L‘attuale governo, nelle politiche migratorie, si è prefissato l’obiettivo primario del contrasto all’immigrazione clandestina, anche a seguito dell’istituzione del trattato con l’Albania.

Al fine di adottare una politica migratoria a livello europeo, anche su impulso dell’Italia, nel dicembre 2025 la Commissione LIBE del Parlamento europeo ha stilato un elenco dei Paesi da ritenersi sicuri nell’intero territorio dell’Unione, mentre il Consiglio dei ministri degli Affari interni e Giustizia ha raggiunto un accordo con l’obiettivo di una più equa condivisione delle responsabilità nel settore dell’asilo, provvedimenti confermati nella seduta plenaria dal Parlamento europeo in data 10 febbraio 2026.

Il Nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo è entrato in vigore il 12 giugno 2026 in tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea e ridisegna le regole comuni per la gestione dei flussi, il controllo delle frontiere e la responsabilità condivisa tra i Paesi membri, trovando attuazione in Italia anche attraverso il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 (noto come decreto Giustizia-Migranti), convertito in legge n. 145 dell’8 agosto 2026, norma d’urgenza emanata dal Governo italiano per garantire l’immediato adeguamento dell’ordinamento nazionale alle regole del Nuovo Patto UE sulla migrazione e l’asilo.

Tuttavia, nonostante tali interventi, potrebbe ritenersi sostanzialmente ancora in vigore il Regolamento di Dublino che rappresenta una spina nel fianco dei Paesi di primo ingresso dell’Unione Europea (Italia, Spagna, Grecia, Malta e Cipro) e, secondo le stime di Eurostat, l’Italia dovrebbe riaccogliere 24.152 migranti.


1. Cenni sul Regolamento di Dublino

La Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, è un trattato internazionale multilaterale in tema di diritto di asilo.

Il corrispondente regolamento di Dublino (formalmente chiamato Regolamento UE n. 604/2013 oppure Regolamento di Dublino III) è un regolamento dell’Unione Europea, che stabilisce «i criteri e i meccanismi per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide», nell’ambito della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e la relativa direttiva UE.

Il “sistema di Dublino” fu istituito dalla omonima Convenzione di Dublino, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (per l’Italia dal governo Andreotti) ed è entrato in vigore il successivo 1° settembre 1997 per i primi dodici Stati firmatari (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito), il 1° ottobre 1997 per Austria e Svezia e il 1° gennaio 1998 per la Finlandia.

Successivamente, il regolamento di Dublino II (regolamento 2003/343/CE) fu adottato nel 2003 (per l’Italia, dal Governo Berlusconi) e sostituì la convenzione di Dublino in tutti gli Stati membri dell’UE, con l’eccezione della Danimarca. Successivamente, un accordo con la Danimarca sull’estensione dell’applicazione del regolamento anche in tale Paese è entrato in vigore nel 2006, insieme al protocollo separato che aveva esteso l’accordo a Islanda e Norvegia. Il 1º marzo 2008 le disposizioni del regolamento sono state applicate anche alla Svizzera, che il 5 giugno 2005 le aveva sottoposte a referendum per la ratifica (votata dal 54,6% dei voti), e al Liechtenstein.

Il regolamento di Dublino III (2013/604/CE) è stato invece approvato nel giugno 2013 (per l’Italia, dal Governo Letta), aggiornando il regolamento di Dublino II e si applica a tutti gli Stati membri dell’UE ad eccezione della Danimarca. Lo stesso entrato in vigore il 19 luglio 2013 e si basa sullo stesso principio dei due precedenti regolamenti: il primo Stato membro in cui viene registrata una richiesta di asilo (o vengono memorizzate le impronte digitali) è responsabile della richiesta d’asilo di un rifugiato. Mentre nel 1990 tale regola rispondeva ad un criterio di buon senso in quanto i flussi migratori erano limitati ed erano comunque ancora presenti le frontiere fra i paesi Europei, nel nuovo millennio tali fattori risultano totalmente cambiati e, pertanto, si è determinato un acceso dibattito sulla necessità che tali regole debbano essere aggiornate per fronteggiare il mutato quadro sociopolitico internazionale.

Il regolamento di Dublino II individua lo Stato membro dell’Unione europea competente a esaminare una domanda di asilo o riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 (art. 51). Esso rappresenta la pietra angolare del sistema di Dublino, costituito dal regolamento Dublino II e dal regolamento EURODAC, che istituisce una banca dati a livello europeo delle impronte digitali per chi intende presentare richiesta di asilo e per chi entra irregolarmente nel territorio dell’Unione Europea. Il regolamento di Dublino mira a «determinare con rapidità lo Stato membro competente [per una domanda di asilo]» e prevede il trasferimento di un richiedente asilo in tale Stato. Generalmente lo Stato competente all’esame della domanda d’asilo è lo Stato in cui il richiedente asilo ha fatto il proprio ingresso nell’Unione europea. In particolare, quando viene accertato «che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. Detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera», trascorsi i quali lo Stato competente diventa l’ultimo nel quale il richiedente ha soggiornato per un periodo di almeno cinque mesi.

Uno degli obiettivi principali del regolamento di Dublino è impedire ai richiedenti asilo di presentare domande in più Stati membri (c.d. asylum shopping). Un altro obiettivo è quello di ridurre il numero di richiedenti asilo “in orbita”, che si recano da uno Stato membro ad un altro Stato membro.

Secondo il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE) e l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), il sistema attuale non riesce a fornire una protezione efficace. È stato dimostrato in diverse occasioni sia dall’ECRE sia dall’UNHCR, che il regolamento non tutela i diritti legali e il benessere personale dei richiedenti asilo, compreso il diritto a un giusto esame della loro domanda d’asilo e, ove riconosciuto, a una protezione effettiva. Esso conduce, inoltre, a una distribuzione ineguale delle richieste d’asilo tra gli Stati membri.

Il sistema di Dublino aumenta anche la pressione sulle regioni di confine esterno dell’UE, dove la maggioranza dei richiedenti asilo entrano e in cui gli Stati sono spesso meno in grado di offrire sostegno per l’asilo e la protezione dei richiedenti, tra cui soprattutto Grecia, Malta, Cipro, Spagna e Italia. (Paolo Gentilucci, Le politiche migratorie del governo italiano e dell’Unione europea: criticità e convergenze, in Democrazia e Sicurezza, maggio 2026, pp. 17-110).

2. L’accordo europeo sulle migrazioni e l’asilo in data 10 aprile 2024

Anche in seguito alle pressioni dei Paesi più esposti alle pressioni migratorie, tra cui…


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