1. Contratti pubblici – Obbligo dichiarativo relativo alle pendenze fiscali – Estensione a tutte le violazioni non definitivamente accertate a prescindere dal superamento della soglia di gravità ex Allegato II.10
2. Contratti pubblici – Omessa dichiarazione di pendenze fiscali non definitivamente accertate – Riconducibilità alla fattispecie del grave illecito professionale per violazione dell’obbligo di buona fede e trasparenza
3. Contratti pubblici – DURC negativo – Natura di dichiarazione di scienza vincolante per la stazione appaltante salvo querela di falso
4. Contratti pubblici – Sostituzione o estromissione del componente del raggruppamento privo dei requisiti – Necessità di motivazione rigorosa e specifica del diniego circa l’effettiva alterazione sostanziale dell’offerta
5. Processo amministrativo – Notifica del ricorso al concorrente collocato in graduatoria prima della formale aggiudicazione – Insussistenza della qualità di controinteressato necessario
6. Processo amministrativo – Qualificazione giuridica della domanda operata dal giudice sulla base del principio iura novit curia – Non violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato
7. Processo amministrativo – Motivazione per relationem alle difese delle parti costituite – Inammissibilità quando integri motivazione apparente
 
1. L’obbligo dichiarativo dell’operatore economico relativo alle pendenze fiscali non è circoscritto alle sole violazioni che superino la soglia di gravità (percentuale del 10% del valore dell’appalto e soglia minima di € 35.000,00) prevista dagli artt. 3 e 4 dell’Allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023 ai fini della configurazione della causa di esclusione ex art. 95, comma 2, ma si estende a tutte le pendenze fiscali, anche non definitivamente accertate, in grado di incidere sulla valutazione di affidabilità e integrità dell’operatore economico, anche quando sia ancora pendente il termine per l’impugnazione o siano state attivate iniziative difensive (quali la richiesta di sospensione giurisdizionale garantita da polizza fideiussoria) volte a evitarne il consolidamento; la valutazione circa la rilevanza delle pendenze tributarie ai fini della causa di esclusione spetta esclusivamente alla stazione appaltante, e non può essere anticipata dall’operatore economico mediante un’autonoma selezione delle informazioni da dichiarare, sussistendo un obbligo di onnicomprensività della dichiarazione.
«l’obbligo dichiarativo non è circoscritto alle sole violazioni definitivamente accertate, ma si estende a tutte le pendenze fiscali in grado di incidere sulla valutazione di affidabilità e integrità dell’operatore economico, anche quando sia ancora pendente il termine per l’impugnazione o siano state attivate […] iniziative difensive volte a evitarne il consolidamento»

2. L’omissione informativa riguardante carichi tributari, ancorché non definitivamente accertati, integra un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023, in quanto la condotta reticente incrina irrimediabilmente l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico e arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura; ai fini dell’integrazione della fattispecie escludente, l’elemento rilevante non è la qualificazione giuridica definitiva della pendenza tributaria, bensì l’omissione informativa in quanto tale, idonea a incidere sul processo decisionale della stazione appaltante, a prescindere dal fatto che la pretesa fiscale fosse già consolidata ovvero ancora sub iudice, e ciò in violazione del principio generale di buona fede e tutela dell’affidamento sancito dall’art. 5 del Codice, nonché dell’obbligo generale e permanente di comunicazione di cui all’art. 96, comma 14.
«l’omissione informativa riguardante carichi tributari, ancorché non definitivamente accertati, integra un grave illecito professionale ex art. 95, comma 1, lett. e) del d.lgs. 36/2023, in quanto la condotta reticente incrina irrimediabilmente l’integrità e affidabilità dell’operatore, arrecando ‘un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura’»

3. Gli esiti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) non sono soggetti a valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, costituendo il DURC una dichiarazione di scienza che si colloca tra gli atti di certificazione o attestazione facenti fede fino a querela di falso, con la conseguenza che, in presenza di un DURC negativo emesso dall’ente previdenziale, tale attestazione si impone alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori autonomi accertamenti sulla sussistenza dell’irregolarità contributiva; né possono ricadere sull’ente previdenziale gli effetti dell’inosservanza di obblighi (quali quelli inerenti alla regolarità contributiva e alla corretta trasmissione dei flussi informativi) che appartengono al datore di lavoro, e la successiva regolarizzazione o l’eventuale sussistenza, allo stato, di crediti dell’operatore economico verso l’ente previdenziale non incide sulla legittimità del DURC negativo emesso per un differente e antecedente periodo temporale, ove non sia provato che tali crediti sussistessero già alla data di emissione del certificato irregolare.

4. Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, il diniego opposto dalla stazione appaltante alla richiesta del raggruppamento di sostituire o estromettere il componente privo dei requisiti generali, fondato sull’assunto della non invarianza sostanziale dell’offerta tecnica conseguente a tale estromissione, deve essere sorretto da una motivazione rigorosa e specifica, che illustri concretamente sotto quale profilo la sostituzione del componente incida sulla valutazione dell’offerta e in quali parti e in che misura l’offerta tecnica risulterebbe sostanzialmente modificata, nonché in che modo l’apporto del componente da estromettere risulti “significativo, effettivo, funzionale e distintivo” rispetto al contenuto complessivo dell’offerta; è pertanto illegittimo, per difetto di istruttoria e motivazione, il provvedimento che si limiti ad affermare genericamente la natura “sostanziale” dell’apporto del componente da estromettere, senza confrontarsi analiticamente con le specifiche allegazioni difensive del raggruppamento in ordine alla marginalità di tale apporto (quali la quota di partecipazione, la sovrapponibilità delle certificazioni possedute con quelle della mandataria, l’invarianza dell’organigramma proposto in offerta).
«non emerge una adeguata motivazione sulle ragioni in base alle quali si è ritenuta l’impossibilità della sostituzione della mandante nel raggruppamento […] il RUP […] avrebbe dovuto illustrare in maniera più approfondita sotto quale profilo la sostituzione […] avrebbe inciso sulla valutazione dell’offerta, e in quali parti e in che misura l’offerta tecnica […] sarebbe stata modificata […] e soprattutto avrebbe dovuto chiarire in che modo l’apporto della mandante sarebbe stato ‘significativo, effettivo, funzionale e distintivo’»

5. Prima della formale aggiudicazione della gara, il concorrente collocato al primo posto in graduatoria all’esito della sola proposta di aggiudicazione non riveste la qualifica di controinteressato necessario, cui il ricorso debba essere notificato a pena di inammissibilità, sicché la mancata notifica del ricorso introduttivo a tale soggetto, prima che la relativa posizione di controinteressato si sia cristallizzata…


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