La riscossione coattiva è il momento nel quale il credito tributario incide concretamente sul patrimonio, sul reddito e sull’attività economica del debitore.
L’esigenza di assicurare le entrate pubbliche è essenziale, ma non rende giuridicamente irrilevanti la scelta e l’intensità degli strumenti impiegati. Dopo l’introduzione dell’art. 10-ter nello Statuto dei diritti del contribuente, la proporzionalità è entrata espressamente nel procedimento tributario; occorre però stabilire come essa si coordini con la disciplina speciale di rateizzazione, fermo, ipoteca e pignoramento.
La sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2026 offre un criterio di metodo: nel giudizio di eguaglianza il raffronto deve essere pertinente alla struttura e alla finalità degli istituti, nel rispetto della discrezionalità legislativa. Ne deriva un modello di controllo rigoroso, che distingue la legittimità del credito dalle modalità della riscossione senza trasformare la difficoltà economica in una causa generale d’inesigibilità.
Consiglio: il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
Leggi descrizione
Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 €
41.80 €
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Il credito e le modalità del recupero sono questioni distinte
Nel dibattito sulla riscossione si sovrappongono spesso due problemi diversi.
- Il primo riguarda l’esistenza, la quantificazione e l’esigibilità del credito.
- Il secondo concerne gli atti attraverso i quali quel credito viene cautelato o riscosso coattivamente. Contestare il fermo, l’ipoteca o il pignoramento non equivale, da solo, a negare il debito; allo stesso modo, l’esistenza di un credito valido non rende automaticamente legittima ogni misura successiva.
Questa distinzione evita due conclusioni opposte ma ugualmente errate.
- La prima consiste nel ricavare dalla difficoltà economica del debitore un diritto generale alla sospensione o alla riduzione della pretesa.
- La seconda presume che la definitività del credito assorba qualsiasi censura riguardante lo strumento utilizzato.
An debeatur e quomodo della riscossione devono invece essere verificati separatamente, applicando a ciascuno la relativa disciplina.
La proporzionalità opera dunque sul modo di esercizio del potere soltanto quando una norma o un parametro applicabile le attribuisce rilievo. Non è una clausola capace di riscrivere il debito. È un criterio di legalità dell’azione amministrativa, nei limiti fissati dall’ordinamento, e diviene criterio di politica legislativa quando quei limiti non consentono una soluzione interpretativa.
L’art. 10-ter dello Statuto: un fondamento positivo, non una formula illimitata
Il decreto legislativo n. 219 del 2023 ha inserito nella legge n. 212 del 2000 l’art. 10-ter, rubricato «Principio di proporzionalità nel procedimento tributario».
La disposizione impone di bilanciare l’interesse erariale alla percezione del tributo con i diritti fondamentali del contribuente. Richiede inoltre che l’azione amministrativa sia necessaria, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limiti i diritti oltre quanto strettamente necessario.
L’innovazione è rilevante perché offre un ancoraggio normativo espresso. Non consente tuttavia di saltare direttamente dal principio generale alla disapplicazione della singola misura. Occorre prima stabilire se l’atto appartenga al procedimento tributario considerato dalla disposizione, quale sia la regola speciale applicabile, quale margine di scelta residui all’amministrazione e quale rimedio possa essere pronunciato dal giudice competente.
Il principio non può neppure cancellare soglie, percentuali e presupposti stabiliti direttamente dalla legge. Quando il legislatore ha già graduato l’interferenza patrimoniale, l’interprete deve muovere da quella scelta. La proporzionalità può orientare l’interpretazione entro alternative realmente consentite; non autorizza la creazione di una disciplina sostitutiva fondata sulla sola equità del caso concreto.
La graduazione è già presente nella disciplina della riscossione
Il testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al d.lgs. n. 33 del 2025, è destinato ad applicarsi dal 1° gennaio 2027 e riordina numerose disposizioni oggi contenute, in particolare, nel d.P.R. n. 602 del 1973.
Fino al 31 dicembre 2026 resta quindi necessario distinguere tra disciplina vigente e
disciplina del testo unico già emanata ma non ancora applicabile. La graduazione delle misure è, comunque, già presente nel diritto vigente.
Per le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità di lavoro, l’art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede limiti differenziati: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo oltre 2.500 e fino a 5.000 euro, ferma la misura di un quinto per importi superiori a 5.000 euro. Nel caso di accredito sul conto corrente, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. La legge realizza così una graduazione tipica, collegata alla consistenza del reddito e alla natura delle somme aggredite.
Anche l’espropriazione immobiliare è soggetta a limiti specifici. L’art. 76 del d.P.R. n. 602 del 1973 esclude, alle condizioni previste,…
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Salvatore Del Brocco
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