Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva i due decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 — l’”AI Act” — in attuazione della delega contenuta nella legge 23 settembre 2025, n. 132, legge italiana sull’intelligenza artificiale. Tra le molte cose che queste norme dispongono, ce n’è una destinata a produrre effetti pratici immediati su quelle società che progettano, distribuiscono o semplicemente usano sistemi di intelligenza artificiale: l’ingresso dell’AI nel catalogo dei reati presupposto del decreto legislativo 231 del 2001.
L’AI nella legge 231: due norme pilastro
Il meccanismo si articola attraverso due norme. La prima, è un nuovo articolo del codice penale, il 437-bis, che punisce l’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di AI ad alto rischio e la loro alterazione illecita.
La seconda è un nuovo articolo del decreto 231, il 25-vicies, che estende all’ente la responsabilità per quel delitto e per il reato di deepfake — l’articolo 612-quater del codice penale — già introdotto dalla legge 132/2025 e fino a oggi rilevante solo per le persone fisiche.
Partiamo dalla collocazione di questa norma, in chiave sistematica.
L’art. 437-bis viene inserito nel Titolo VI del codice penale, quello dei delitti contro l’incolumità pubblica, immediatamente dopo l’articolo 437, che storicamente punisce la rimozione o l’omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È una norma nata per i macchinari di fabbrica e per i dispositivi di sicurezza. Il legislatore, mettendo l’intelligenza artificiale accanto a quella disposizione pone l’accento sull’aspetto della sicurezza, piuttosto che sulla norma in area informatica. Un sistema di AI ad alto rischio viene trattato, giuridicamente, come un impianto: qualcosa che, se non presidiato, può arrecare danno male alle persone.
Il “231” per chi non fa il penalista
Dal 2001 in Italia le società e gli enti possono essere sanzionati direttamente, all’interno di un processo penale, per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da amministratori, dirigenti o dipendenti (cd. soggetti apicali). Il rimprovero che l’ordinamento muove all’ente è la cosiddetta colpa di organizzazione. L’impresa risponde perché non si è data un’organizzazione sufficientemente efficace rispetto alla necessità di prevenire quel tipo di reato.
Per questo la norma stessa richiede un presidio organizzativo adeguato: un modello di organizzazione, gestione e controllo — il Modello 231 — e un Organismo di Vigilanza che ne verifica il funzionamento. Le sanzioni sono di due tipi: pecuniarie, calcolate in «quote», e interdittive, che incidono sull’operatività dell’ente.
Due caratteristiche del sistema contano in modo particolare per il tema di cui parliamo. La prima: il 231 prevede un catalogo chiuso di reato. Pertanto, se un reato non è nell’elenco, l’ente non risponde, per quanto grave possa essere il fatto commesso nel suo interesse. Questo a sottolineare l’importanza dell’inserimento dell’AI nel catalogo.
La seconda: l’Articolo 8 del decreto stabilisce che la responsabilità dell’ente è autonoma, e quindi può essere affermata anche quando l’autore persona fisica non sia stato identificato. Torneremo su questo punto, più avanti, perché interessante proprio con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale.
Le due nuove fattispecie di reato
Il nuovo articolo 25-vicies prevede, per il reato di cui all’articolo 437-bis, una sanzione pecuniaria da seicento a mille quote; per il deepfake dell’articolo 612-quater, da duecento a settecento quote. A entrambe si aggiungono sanzioni interdittive: la sospensione o la revoca di autorizzazioni funzionali all’illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni e finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Non è invece prevista l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la misura più drastica: una scelta di proporzionalità, per colpire l’operatività nei settori connessi all’illecito, senza tuttavia paralizzare l’impresa.
Il reato di cui all’articolo 437-bis
Il primo reato punisce chi, nella progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato o utilizzazione professionale di sistemi di AI ad alto rischio, omette le misure tecniche idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del sistema, oppure omette le necessarie misure di sorveglianza umana. Con una condizione: che da quella omissione derivi un pericolo concreto per la vita o l’incolumità individuale — la pena è la reclusione da uno a cinque anni — o per l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato, e allora si sale da due a otto anni. Un secondo comma copre l’ipotesi speculare, cioè l’alterazione attiva del funzionamento del sistema da parte di chi lo manipola dall’esterno. Un terzo comma estende la punibilità alla colpa grave, con pena ridotta.
Due precisazioni. La prima, la norma punisce la creazione di un pericolo concreto per beni di rango primario, non la violazione degli obblighi previsti dall’AI Act. Il mero utilizzo dell’intelligenza artificiale, anche disinvolto, anche mal governato, non produce di per sé un rischio-reato. La seconda: proprio la previsione della colpa grave è ciò che rende la norma interessante in chiave 231, perché sposta l’attenzione dalle condotte dolose (intenzionali) alle gravi carenze organizzative, tecniche e di controllo.
Il reato all’articolo 612-quater
Il secondo reato — l’articolo 612-quater, già in vigore dall’ottobre 2025 e ora destinato a diventare reato presupposto — riguarda i deepfake: punisce chi cagiona un danno ingiusto a una persona diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante sistemi di AI e idonei a ingannare sulla loro genuinità. Qui il perimetro è molto più largo, perché manca del tutto il riferimento, e quindi il filtro, dell’alto rischio. Ma ci torniamo tra poco.
Il raccordo con l’AI Act: una definizione presa in prestito
È da considerare che il codice penale non dice che cosa sia un sistema “ad alto rischio”. Per saperlo bisogna uscire dal codice ed entrare nel Regolamento europeo: l’articolo 6 e gli Allegati I e III dell’AI Act. Da un lato ci sono i sistemi che finiscono dentro un prodotto fisico: l’AI che svolge una funzione di sicurezza — o il cui guasto mette in pericolo le persone — all’interno di macchinari, dispositivi medici, ascensori, giocattoli, apparecchi a pressione. Con una condizione ulteriore, che restringe di molto il campo: quel prodotto deve richiedere la certificazione di un organismo terzo, non l’autocertificazione del fabbricante.
Il software che legge una radiografia dentro un dispositivo medico di classe IIa, o il sistema di visione che arresta una pressa quando rileva la mano dell’operatore sono esempi di tale contesto. Dall’altro i casi d’uso elencati nell’Allegato III: biometria, infrastrutture critiche, istruzione, occupazione e gestione dei lavoratori, accesso a servizi essenziali, attività di contrasto, migrazione e frontiere, amministrazione della giustizia e processi democratici — con l’eccezione, prevista dal paragrafo 3, per i sistemi che non presentano un rischio significativo, e con l’avvertenza che i sistemi di profilazione di persone fisiche restano sempre ad…
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Silvano Donato Lorusso
Source link

