La sicurezza sul lavoro non può essere organizzata assumendo
come punto di partenza che il lavoratore eseguirà sempre
correttamente ogni operazione. Le procedure, le attrezzature, la
formazione e la vigilanza servono
anche a evitare che una scelta imprudente, una valutazione
sbagliata o una modalità operativa inadeguata possano trasformarsi
in un infortunio.

Su questo presupposto si sviluppa la sentenza della
Corte di Cassazione n. 31434/2026
, con la quale la IV
Sezione Penale ha confermato la responsabilità del datore di lavoro
e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione a
seguito di un infortunio mortale verificatosi durante la
movimentazione di un componente particolarmente pesante all’interno
di un cantiere.

La decisione parte da una situazione molto specifica, ma offre
indicazioni che vanno ben oltre le modalità con cui era stato
movimentato il carico. Il tema centrale riguarda infatti il confine
tra il rischio che deve essere governato
dall’organizzazione aziendale e quello che, per il
carattere eccezionale della condotta del lavoratore, può invece
collocarsi al di fuori della responsabilità del garante.

Sicurezza sul lavoro e comportamento imprudente: il rischio deve
essere governato

Il principio da cui partire è che la condotta imprudente
del lavoratore
non è, da sola, sufficiente a escludere la
responsabilità del datore di lavoro o degli altri soggetti titolari
di una posizione di garanzia.

Perché possa interrompersi il nesso causale tra
la violazione delle regole prevenzionistiche e l’infortunio non
basta dimostrare che il lavoratore abbia sbagliato, abbia
utilizzato un’attrezzatura in modo improprio oppure abbia adottato
una modalità operativa diversa da quella che sarebbe stata
preferibile. Ciò che invece va verificato è se quella condotta
abbia determinato l’attivazione di un rischio
eccentrico
o esorbitante rispetto alla
sfera che il garante era chiamato a governare.

Una differenza sostanziale, considerato che la disciplina
prevenzionistica non protegge il lavoratore soltanto dagli
infortuni che possono verificarsi mentre esegue correttamente una
lavorazione, ma anche dagli errori, dalle imprudenze e dalle
negligenze che risultino ragionevolmente riconducibili allo
svolgimento dell’attività affidata.

Proprio per questo, la Cassazione ha ribadito che, affinché la
condotta del lavoratore possa essere considerata realmente
eccentrica, il garante deve avere preventivamente adottato anche le
cautele destinate a governare il rischio derivante dal
comportamento imprudente
.

Solo dopo che quel rischio sia stato valutato, siano state
predisposte misure adeguate, siano stati formati i lavoratori e sia
stata organizzata la necessaria vigilanza, può assumere rilievo una
condotta talmente estranea alle modalità ipotizzabili di esecuzione
del lavoro da spezzare il collegamento causale con le omissioni del
garante.

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno individuato
diverse carenze nell’organizzazione della
sicurezza
: insufficiente informazione dei lavoratori,
mancata disponibilità di attrezzature idonee alla
specifica movimentazione dei carichi, carenze del POS e mancata
valutazione dei rischi relativi alla fase di collocazione finale
del componente.

Una ricostruzione confermata anche dagli ermellini, che hanno
respinto la tesi secondo cui l’evento sarebbe stato determinato
esclusivamente dalla scelta autonoma e imprudente dei lavoratori di
utilizzare un cric per auto per completare la
movimentazione del pacco bombole.

POS e valutazione dei rischi: la lavorazione deve essere analizzata
nelle sue modalità effettive

Uno degli aspetti più interessanti della pronuncia riguarda il
Piano operativo di sicurezza. Nel POS erano stati
considerati i pericoli relativi al trasporto e allo scarico del
manufatto, mentre non era stata sviluppata una valutazione
specifica relativa alla movimentazione dei singoli componenti
dell’impianto all’interno del locale tecnico, fase nella quale si è
generato l’infortunio.

Si tratta dell’ulteriore conferma di come la valutazione
del rischio
non possa fermarsi alla descrizione generale
della lavorazione o delle sue principali fasi, ma debba
confrontarsi con le modalità mediante le quali il lavoro verrà
realmente eseguito.

Il POS, del resto, è definito dall’art. 89, comma 1, lett. h),
del D.Lgs. n. 81/2008 come il documento che il
datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige con riferimento al
singolo cantiere, mentre l’art. 96, comma 1, lett. g), ne pone la
redazione tra gli obblighi del datore di lavoro.

Non basta quindi che una lavorazione compaia genericamente nel
documento. Se per completarla sono necessarie operazioni di
traslazione, sollevamento, posizionamento, assemblaggio o utilizzo
di determinate attrezzature, anche queste modalità devono entrare
nella valutazione quando presentano rischi per i lavoratori.

Peraltro, sebbene la difesa sostenesse che le carenze del POS
fossero collegate al mancato aggiornamento del
PSC, la Corte ha escluso che questa circostanza
potesse determinare l’esonero da responsabilità, perché la fase di
lavorazione che avrebbe dovuto essere valutata era stata concordata
prima dell’inizio dei lavori e risultava quindi già
conoscibile.

Il mancato aggiornamento del PSC non può quindi essere invocato
per escludere le responsabilità connesse alle carenze del
POS
quando, come nella fattispecie esaminata, la
lavorazione e i relativi rischi erano già conoscibili prima
dell’inizio dei lavori.

RSPP: funzione consulenziale e responsabilità concorrente

In riferimento alla figura del Responsabile del servizio
di prevenzione e protezione
, la Corte ha ribadito
anzitutto che il RSPP è un consulente del datore di lavoro, privo
di autonomi poteri decisionali, e che non può essergli attribuito
un generale obbligo di intervento nella fase esecutiva delle
lavorazioni.

La sua funzione resta quella delineata dal TUSL: individuazione
dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, elaborazione delle
misure preventive e protettive e delle procedure di sicurezza,
supporto tecnico al datore di lavoro. All’interno di questo
perimetro può però maturare una responsabilità
concorrente
.

Il RSPP può infatti rispondere dell’evento quando abbia commesso
un errore tecnico nella valutazione dei rischi,
abbia fornito un’indicazione errata oppure abbia omesso di
segnalare una situazione di pericolo che avrebbe dovuto conoscere
nell’esercizio delle proprie competenze.

Non gli viene quindi rimproverato di non avere impedito
materialmente la manovra pericolosa, attività che appartiene alla
fase esecutiva, ma di non avere adeguatamente intercettato e
rappresentato il rischio al momento in cui questo avrebbe dovuto
essere analizzato.

Allo stesso tempo, la sua presenza non alleggerisce
automaticamente la posizione del datore di lavoro. La sua
designazione non costituisce delega di funzioni e
non trasferisce al servizio di prevenzione e protezione gli
obblighi che l’ordinamento mantiene in capo al datore di
lavoro.

Informazione, formazione ed esperienza del lavoratore

Ulteriore spunto di riflessione è il rapporto tra esperienza
professionale e formazione del lavoratore. La vittima, secondo
quanto ricostruito dai giudici, aveva acquisito esperienza
lavorando sul campo, ma non risultava adeguatamente formata e
informata rispetto all’operazione da…


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