I nuovi reati agroalimentari e i poteri di accertamento della Polizia locale. Prassi operative alla luce della Legge 21 aprile 2026, n. 75. 


§ 1. Introduzione: il nuovo paradigma della tutela agroalimentare

L’entrata in vigore, il 29 maggio 2026, della Legge 21 aprile 2026, n. 75 (“Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, pubblicata in G.U. n. 110 del 14 maggio 2026), segna un radicale mutamento di paradigma nel diritto penale dell’economia. Il legislatore ha definitivamente superato l’obsoleta concezione che focalizzava la repressione penale quasi esclusivamente sulla fase terminale della vendita, prendendo atto che le moderne frodi si sviluppano in forma organizzata lungo l’intera filiera.

Il provvedimento, composto da 21 articoli in tre titoli — il secondo dei quali articolato in cinque capi —, interviene contestualmente sul codice penale, sul codice di procedura penale, sul D.Lgs. 231/20011, sulla disciplina IGP/DOP2 e sul regime sanzionatorio della pesca marittima. L’introduzione del nuovo “patrimonio agroalimentare” quale bene giuridico autonomo (Capo II-bis, Titolo VIII, Libro II del Codice Penale) eleva il cibo non solo a bene di consumo, ma a valore identitario ed economico da proteggere sin dalle fasi di importazione e produzione.

Diritto penale e processo, Direzione scientifica: Spangher Giorgio, Palazzo Francesco, Periodico. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina – La Rivista segue l’evoluzione del diritto penale sostanziale e processuale.
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§ 2. L’architettura penale: i nuovi reati di filiera e la responsabilità degli enti

La riforma si snoda attraverso l’abrogazione degli artt. 516 e 517-bis c.p.3 e l’introduzione di nuove fattispecie che anticipano sensibilmente la soglia di punibilità.

La frode alimentare (art. 517-sexies c.p.), sanziona chi, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, e al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione — anche con tecniche di comunicazione a distanza o strumenti digitali — alimenti, acque o bevande non genuini o sostanzialmente difformi per origine, provenienza, qualità o quantità. È un reato a dolo specifico, punito con la reclusione da due mesi a un anno e la multa da 1.000 a 4.000 euro. La norma si applica espressamente anche all’e-commerce alimentare.

Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.), colpisce l’uso di segni distintivi, diciture o indicazioni — anche figurative — false o ingannevoli, idonee a trarre in errore il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto, incluse le informazioni diffuse su canali digitali. Pena: reclusione da tre a diciotto mesi e multa fino a 20.000 euro.

Contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni protette (art. 517-quater c.p.), già esistente, viene sensibilmente inasprita: la pena passa a reclusione da uno a quattro anni e multa da 10.000 a 50.000 euro (in luogo del previgente “fino a due anni” e “fino a 20.000 euro”).

A queste norme si affianca un rigoroso sistema di circostanze aggravanti (art. 517-octies c.p.), che prevede aumenti di pena da un terzo alla metà per quattro ipotesi tipizzate: coinvolgimento di marchi DOP/IGP, alimenti falsamente dichiarati “biologici” in assenza di certificazione, uso di falsi documenti di trasporto (DDT) o false dichiarazioni agli organismi di vigilanza, ingenti quantità. In caso di particolare gravità o recidiva specifica, il giudice può inoltre disporre la chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio da cinque giorni a tre mesi.

Un regime sensibilmente più severo, e distinto da quello appena descritto, si applica invece solo in caso di condanna per l’aggravante di agropirateria o per associazione a delinquere finalizzata a questi reati (v. infra):

interdizione dall’ottenere autorizzazioni, licenze o finanziamenti pubblici per l’attività d’impresa (richiamo all’art. 30 c.p.), chiusura temporanea da uno a dodici mesi e, se ricorrono entrambe le condizioni, possibile chiusura definitiva dello stabilimento o revoca delle autorizzazioni (art. 518.1 c.p., “Ulteriori pene accessorie”). Le due chiusure temporanee — quella breve dell’art. 517-octies e quella, ben più lunga, dell’art. 518.1 — non vanno quindi confuse: si applicano a soglie di gravità diverse e non sono cumulabili nello stesso caso.

Particolare rilevanza assume l’aggravante ad effetto speciale della “Agropirateria” (art. 517-octies, comma 4, c.p.), che scatta qualora l’illecito sia realizzato — fuori dai casi di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. — attraverso più operazioni e l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate. È proprio questa circostanza aggravata (insieme al caso associativo ex artt. 416, 416-bis diretto a questi delitti) a far scattare il regime più severo dell’art. 518.1 appena descritto. È fondamentale sottolineare come il legislatore abbia esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001) ai nuovi reati alimentari esclusivamente nella loro forma aggravata dall’agropirateria (nuovo richiamo all’art. 517-octies, comma 4, nell’art. 25-bis.1, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 231/2001). Le frodi occasionali, isolate o non organizzate restano quindi fuori dal perimetro della responsabilità dell’ente.

È inoltre prevista la confisca obbligatoria e per equivalente (nuovo art. 518.2 c.p.) delle cose che servirono a commettere il reato e di quelle che ne costituiscono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto.

§ 3. Le altre novità di sistema: contrassegno di sicurezza, filiera bufalina, “cabina di regia”

Accanto all’impianto penale, la legge introduce alcuni strumenti di prevenzione e tracciabilità che l’operatore di Polizia Locale deve conoscere per contestualizzare i controlli:

– Contrassegno di sicurezza per DOP e IGP (art. 6): un contrassegno volontario, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e qualificato come “carta valori”, dotato di elementi di sicurezza anti-contraffazione, a garanzia dell’autenticità del prodotto in etichetta.

– Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati, istituito nell’ambito del SIAN4, accompagnato da un Piano straordinario di controllo nazionale sulla filiera bufalina e sui prodotti lattiero-caseari DOP/IGP, esteso a stabilimenti, allevamenti e trasportatori.

– Divieto di denominazioni lattiero-casearie per alimenti di origine vegetale: non è consentito l’uso di termini come “latte” o “formaggio” per bevande o alimenti vegetali, nemmeno con specificazioni (es. “latte di soia”), art. 7-bis D.Lgs. 231/2017.

– Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, istituita presso il MASAF5, con funzione di coordinamento delle attività di vigilanza tra le diverse amministrazioni e le associazioni di categoria.

§4. Il rafforzamento delle sanzioni amministrative e il “Blocco Ufficiale Temporaneo”

Sul versante amministrativo (etichettatura, tracciabilità, pratiche leali di informazione), la vera leva deterrente è la rimodulazione delle sanzioni pecuniarie, ora calcolabili anche in percentuale sul fatturato dell’impresa, fino al 3%, con…


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