1. Terzo settore – Co-progettazione ex art. 55 d.lgs. 117/2017 – Natura di modello di amministrazione condivisa estraneo alla disciplina dei contratti pubblici
2. Terzo settore – Co-progettazione – Natura di canale di amministrazione condivisa alternativo al rapporto sinallagmatico di mercato
3. Terzo settore –  Co-progettazione – Requisito di idoneità tecnico-professionale ancorato agli “ambiti di intervento” – Interpretazione teleologica alla luce del progetto di massima e non restrittiva rispetto alle sole categorie di destinatari espressamente definite dalla lex specialis
4. Terzo settore –  Co-progettazione – Esperienze pregresse in ambiti di vulnerabilità sociale connessi a fattori di rischio per la salute mentale – Idoneità a integrare il requisito esperienziale richiesto per l’ambito “formazione-lavoro” nei servizi di salute mentale
5. Terzo settore – Co-progettazione – Requisito di idoneità tecnico-professionale in caso di partecipazione plurisoggettiva – Sufficienza della sua comprova in capo alla metà degli enti mandanti
6. Terzo settore – Co-progettazione – Insussistenza di un obbligo di applicazione di un determinato CCNL da parte degli enti mandanti in assenza di espressa previsione della lex specialis
 
1. La co-progettazione disciplinata dall’art. 55 del Codice del Terzo Settore costituisce un modello organizzativo di amministrazione condivisa, privo di rapporti sinallagmatici, fondato sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore, che la pubblica amministrazione può apprestare, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale ex art. 118, ultimo comma, Cost., in relazione ad attività a spiccata valenza sociale; tale istituto, per espressa previsione dell’art. 6, ultimo periodo, d.lgs. n. 36/2023, non rientra nel campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici, purché gli enti del Terzo settore coinvolti contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato, restando comunque soggetto ai principi generali della l. n. 241/1990 e ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento nell’individuazione degli enti partner.
«a livello regolatorio, l’istituto in argomento sfugge alla disciplina dei contratti pubblici per espressa previsione del legislatore […] purché gli enti del Terzo settore coinvolti contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato»

2. La co-programmazione, la co-progettazione e il partenariato con gli enti del Terzo settore, ai sensi dell’art. 55 CTS, si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un rapporto tra il pubblico e il privato sociale non fondato su un rapporto sinallagmatico, bensì sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico proprio del rapporto contrattuale di mercato.
“Il formante giurisprudenziale è stato presto suggellato dal formante normativo che, in seno al nuovo Codice dei contratti pubblici, è stato estremamente netto nel ricondurre la procedura di co-progettazione ex art. 55 cit. nel novero dei ‘modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore’ che la pubblica amministrazione può apprestare, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale (v. art. 6 d.lgs. n. 36/2023): sicché, a livello regolatorio, l’istituto in argomento sfugge alla disciplina dei contratti pubblici per espressa previsione del legislatore […] Quanto precede vale a sgombrare il campo da ogni dubbio ermeneutico circa l’estraneità della procedura per cui è causa dalla disciplina specifica dettata per gli appalti pubblici di servizi.” 

3. Il requisito di idoneità tecnico-professionale, richiesto dall’avviso pubblico di co-progettazione con riferimento a una determinata esperienza pregressa maturata “con riferimento agli ambiti di intervento” oggetto della procedura, deve essere interpretato in chiave teleologico-funzionale, avendo riguardo agli obiettivi e ai destinatari degli interventi quali definiti dal progetto di massima; tale interpretazione non può tuttavia essere condotta in senso indebitamente restrittivo, limitando l’ambito di intervento alle sole categorie di destinatari espressamente e specificamente menzionate in singoli passaggi della lex specialis (ad esempio, le sole persone con disagio psichico conclamato, disabilità cognitiva o dipendenze patologiche), ove il progetto di massima, esaminato nel suo complesso, definisca un ambito di intervento più ampio, comprensivo anche di situazioni di vulnerabilità e fragilità sociale (quali indigenza, marginalità sociale, condizione di migrante, difficoltà di scolarizzazione) che, secondo la letteratura di settore e gli strumenti di programmazione regionale richiamati nello stesso progetto, costituiscono fattori di rischio prodromici allo sviluppo di problematiche di salute mentale, e che pertanto rientrano, in ottica preventiva e di presa in carico interdisciplinare, nell’ambito di intervento dei servizi di salute mentale.
“Non si dubita che il dato letterale […] vada interpretato teleologicamente nella cornice delle linee di intervento tracciate dal progetto di massima avendo a mente gli obiettivi e i destinatari degli interventi stessi […] le categorie soggettive rientranti nel novero degli utenti […] sono assai più numerose di quelle ricondotte al disagio psichico o alla disabilità cognitiva, potendo ricadervi, in ottica preventiva, tutte quelle situazioni di fragilità o vulnerabilità che costituiscono fattori di rischio per la salute mentale. […] Tali ponderate riflessioni inducono, dunque, ad una rilettura più ampia e comprensiva del requisito esperienziale previsto dall’Avviso pubblico diversamente dalla linea interpretativa indebitamente restrittiva patrocinata dal giudice di prime cure. […] trattasi di esperienze dell’ambito ‘Formazione e lavoro’ mirate e qualificanti in pieno ossequio allo spirito della procedura di co-progettazione.” 

4. Sono idonee a integrare il requisito esperienziale richiesto per la partecipazione a una procedura di co-progettazione nell’ambito “formazione-lavoro” di un Dipartimento di Salute Mentale, in quanto riconducibili al medesimo ambito teleologicamente inteso, le esperienze pregresse maturate da un ente del Terzo settore in relazione a progetti di accoglienza e integrazione di popolazioni migranti, servizi di contrasto alla povertà nell’ambito delle misure di reddito di cittadinanza, tirocini di inclusione sociale, nonché piani di intervento per l’integrazione scolastica e formativa di allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio, trattandosi di attività rivolte a categorie vulnerabili suscettibili di ricadere in condizioni di disagio psichico, e pertanto pienamente rientranti nello spirito preventivo e interdisciplinare della…


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