Interdittiva antimafia – Principio di gradualità – Specifico onere di adeguata motivazione sull’insussistenza delle condizioni per disporre le misure amministrative di prevenzione collaborativa, applicabili in caso di agevolazione occasionale
Il legislatore, con la norma citata [articolo 94-bis del dlgs. 159 del 2011], ha introdotto un principio di gradualità delle misure prefettizievolte al contrasto della criminalità organizzata, in applicazione del quale l’informativa interdittiva è divenuta l’extrema ratio, da limitare alle situazioni più gravi di pericolo di condizionamento mafioso dell’attività imprenditoriale.
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, sussiste, pertanto, a carico dell’Amministrazione, uno specifico onere di adeguata motivazione sull’insussistenza delle condizioni per disporre le misure amministrative di prevenzione collaborativa, applicabili in caso di agevolazione occasionale e, quindi, dell’idoneità della sola, più gravosa, misura interdittiva a far fronte al pericolo di infiltrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 16 settembre 2025, n. 7330; Consiglio di Stato, Sez. III, 3 settembre 2025, n. 7195; Consiglio di Stato, Sez. III, 7 luglio 2025, n. 5836).
La condivisibile giurisprudenza del Giudice di appello ha stabilito che tale obbligo di motivazione ”… può ritenersi assolto quando vengono messi in luce elementi che indichino un legame strutturale, organico o duraturo tra l’impresa e la criminalità organizzata, con riferimento alla continuità e stabilità dei rapporti con soggetti controindicati e, in particolare, al condizionamento della gestione aziendale.
Ciò che non può essere omesso è un giudizio prognostico sulla possibilità che il ricorso alle misure di cui all’art. 94-bis cit. sia sufficiente a superare il tentativo di infiltrazione, sottraendo l’impresa dal rischio di condizionamenti delle consorterie criminali” e che “Né può ritenersi sufficiente una presunta valutazione implicita sul punto. Tale conclusione, infatti, se applicata in modo generalizzato, finirebbe per sterilizzare la garanzia di un approccio graduale alla prevenzione antimafia. Né, d’altra parte, dalla motivazione del provvedimento impugnato, emergono circostanze che rendono ex se incontrovertibile la circostanza per cui l’applicazione delle misure preventive non potrebbe comunque garantire la neutralizzazione del rischio infiltrativo” (Consiglio di Stato, Sez. III., 23 luglio 2026, n. 6035). (Rif.: Articolo 94, comma 2 del dlgs. 36 del 2023)
Nota di sintesi
1. La vicenda.
La questione attiene all’’omessa valutazione, da parte della Prefettura, prima di procedere con l’interdittiva antimafia nei confronti di Alfa, della possibilità di riconoscere le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Alfa propone ricorso al Tar.
2. La decisione del Tar e la relativa motivazione
Il Tar accoglie il ricorso.
L’articolo 94-bis del dlgs. 159 del 2011 ha introdotto un principio di gradualità delle misure prefettizie volte al contrasto della criminalità organizzata, in applicazione del quale l’informativa interdittiva è divenuta l’extrema ratio, da limitare alle situazioni più gravi di pericolo di condizionamento mafioso dell’attività imprenditoriale.
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, sussiste, pertanto, a carico dell’Amministrazione, uno specifico onere di adeguata motivazione sull’insussistenza delle condizioni per disporre le misure amministrative di prevenzione collaborativa, applicabili in caso di agevolazione occasionale e, quindi, dell’idoneità della sola, più gravosa, misura interdittiva a far fronte al pericolo di infiltrazione (cfr.Consiglio di Stato, Sez. III, 16 settembre 2025, n. 7330; Consiglio di Stato, Sez. III, 3 settembre 2025, n. 7195; Consiglio di Stato, Sez. III, 7 luglio 2025, n. 5836).
Nella fattispecie la Prefettura non risulta avere eseguito, preventivamente, alcun giudizio prognostico in ordine alla possibilità che l’utilizzo delle misure di prevenzione collaborativa sia sufficiente a superare il tentativo di infiltrazioni mafiose così da sottrarre l’impresa ricorrente dal rischio di tali condizionamenti ove occasionali.
Ne consegue l’annullamento dell’interdittiva salva una nuova determinazione in seguito ad ulteriori accertamenti.
3. Esito.
Il ricorso viene accolto con compensazione delle spese[1].
Pubblicato il 21/08/2026
N. 01602 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 02028/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2028 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia e Aldo Zagarese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e U.T.G. – Prefettura di Cosenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; Comune di Corigliano – Rossano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Achiropita Luzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Annullamento:
-del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 27.9.2024, con il quale il Prefetto di Cosenza ha adottato l’“Informazione Interdittiva Antimafia” nei confronti della ditta individuale denominata -OMISSIS-;
della nota della Prefettura di Cosenza prot. n. -OMISSIS- del 2.7.2024;
della nota della Questura di Cosenza prot. n. -OMISSIS- del 5.8.2024;
della nota della Prefettura di Cosenza prot. n. -OMISSIS- del 14.8.2024;
del verbale della Riunione del Gruppo Interforze del 12.9.2024;
della nota della Prefettura di Cosenza di avvio del procedimento, mai notificata;
-delle note della Prefettura di Cosenza prot. nn. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- del 27.9.2024;
del decreto di revoca della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- adottato dal Comune di Corigliano-Rossano con atto prot. n. -OMISSIS- dell’11.10.2024 e notificato in data 17.10.2024;
del decreto di revoca della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- adottato dal Comune di Corigliano-Rossano con atto prot. n. -OMISSIS- dell’11.10.2024 e notificato in data 17.10.2024;
-dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 21.10.2024 (prot. n. -OMISSIS- del 21.10.2024) con la quale il Dirigente del Settore urbanistica e commercio del Comune di Corigliano-Rossano ha disposto il divieto di prosecuzione delle attività di cui alla “SCIA STABILIMENTO BALNEARE” e alla “SCIA SANITARIA”, notificata in data 22.10.2024;
-di tutti gli altri atti prodromici, connessi o, comunque, consequenziali, anche se non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 28 gennaio 2025: Annullamento:
-della nota del Comune di Corigliano-Rossano prot. n. -OMISSIS- del 22.11.2024, avente ad oggetto: “Revoca Licenza subingresso n. -OMISSIS–adempimenti successivi”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del U.T.G. -Prefettura di Cosenza nonché del Comune di…
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