La bozza OIC per micro e piccole imprese semplifica la contabilizzazione delle immobilizzazioni materiali: rilevazione al passaggio della proprietà, scorporo forfettario dei terreni, ammortamento dall’entrata in funzione, aliquota dimezzata nel primo anno e utilizzo condizionato delle aliquote fiscali.

La bozza del nuovo OIC immobilizzazioni materiali è stata pubblicata il 7 agosto 2026 e la consultazione termina il 28 febbraio 2027; il testo potrebbe anche subire modifiche anche significative prima dell’approvazione definitiva a seguito di eventuali segnalazioni.
Le nuove regole, dopo la loro definitiva approvazione, riguarderanno le società che redigono il bilancio abbreviato ex articolo 2435-bis c.c. e le microimprese ex articolo 2435-ter c.c..
A chi si applicherà il nuovo OIC immobilizzazioni materiali
Le nuove regole previste dalla bozza del nuovo OIC immobilizzazioni materiali, dopo la loro definitiva approvazione, riguarderanno le società che redigono il bilancio abbreviato ex articolo 2435-bis c.c. e le microimprese ex articolo 2435-ter c.c.. (Non si applicheranno invece agli enti di investimento e imprese di partecipazione finanziaria ex articolo 2435-ter, comma 5, c.c.).
Abbiamo recentemente già dato notizia della pubblicazione in bozza del nuovo principio contabile indirizzato alle piccole e micro imprese: si veda il contributo Nuovo principio OIC per piccole e micro-imprese: le semplificazioni della bozza 2026
L’aspetto più interessante della bozza di tale principio contabile è la previsione dell’introduzione di nuove semplificazioni – facoltative ma le scelte devono eventualmente essere applicate costantemente nel tempo – finalizzate a ridurre gli oneri amministrativi, sempre nel rispetto delle disposizioni del codice civile.
Tabella di sintesi nuovo OIC immobilizzazioni materiali
| Tema | Regola semplificata della bozza | Condizione o limite |
|---|---|---|
| Rilevazione iniziale | Passaggio della proprietà | Salvo riserva di proprietà |
| Terreno incorporato nel fabbricato | Scorporo del 20% o 30% | Non devono emergere differenze significative |
| Inizio ammortamento | Entrata in funzione | Non significativamente distante dalla disponibilità per l’uso |
| Primo esercizio | Metà dell’aliquota normale | Facoltà applicabile ai cespiti entrati in funzione nell’anno |
| Valore residuo | Presunto pari a zero | Salvo valore attendibile e significativo |
| Vita utile | Utilizzo delle aliquote fiscali | Solo in assenza di differenze significative |
| Metodo | Quote costanti | Salvo diverso utilizzo significativo del bene |
| Cespiti in vendita | Restano nell’attivo immobilizzato | Valutazione al minore e interruzione dell’ammortamento |
Immobilizzazioni materiali: rilevazione al passaggio della proprietà
Le voci di bilancio maggiormente interessate dalle semplificazioni sono sicuramente le immobilizzazioni materiali.
In primo luogo, la bozza del principio contabile stabilisce che le immobilizzazioni sono rilevate inizialmente alla data in cui viene trasferito il titolo di proprietà. La semplificazione si basa sull’assunto che tale momento normalmente coincide con il trasferimento dei rischi e benefici, come previsto ai fini della rilevazione iniziale delle immobilizzazioni materiali dal documento OIC 16.
L’eccezione per gli acquisti con riserva di proprietà
Nel caso di immobilizzazioni acquistate con riserva di proprietà (ex art. 1523 c.c.), il principio contabile attribuisce rilevanza al trasferimento dei rischi e benefici; anche in questo caso, dunque, resta ferma l’iscrizione del bene al momento della consegna.
Fabbricati e terreni: scorporo forfettario del 20% o del 30%
In tema di ammortamento, segnaliamo numerose semplificazioni, a cominciare da quanto attiene ai fabbricati che incorporano il valore dei terreni sui quali insistono, per i quali la bozza del principio contabile stabilisce che lo scorporo può essere effettuato applicando criteri forfetari mutuati dalla disciplina fiscale.
In particolare, il valore del terreno è determinato in misura pari al 20% del costo complessivo dell’immobile, elevata al 30% per i fabbricati industriali, salvo che non vi sia evidenza di una significativa differenza nella misura del terreno scorporato.
La possibilità di avvalersi della regola forfetaria fiscale deriva dalla considerazione che essa (regola fiscale) rappresenti una ragionevole approssimazione del valore del terreno. Si precisa che la forfettizzazione non è applicabile quando vi sia evidenza di una differenza significativa rispetto al valore del terreno.
Esempio sullo scorporo del terreno
Un fabbricato non industriale viene acquistato per 500.000 euro, senza separata indicazione del terreno. Applicando la semplificazione, il terreno è stimato in 100.000 euro, pari al 20%, mentre il fabbricato ammortizzabile è pari a 400.000 euro. Il criterio non può essere utilizzato se esistono elementi che dimostrano una significativa diversa incidenza del terreno.
Ammortamento dall’entrata in funzione del cespite
Quanto all’aspetto che attiene all’inizio dell’ammortamento, la bozza in commento stabilisce che l’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione entra in funzione, a condizione che tale momento non sia significativamente distante da quello in cui il bene è disponibile per l’uso (ricordiamo infatti che quest’ultimo è il momento da cui decorre l’ammortamento secondo l’OIC 16).
Lo stesso momento della entrata in funzione diviene, peraltro, il momento rilevante anche ai fini della riclassificazione delle immobilizzazioni in corso di costruzione nella specifica voce dell’attivo, che quindi sfuggono alla regola generale della disponibilità per l’uso.
Aliquota dimezzata nel primo esercizio
In riferimento al primo esercizio di ammortamento, la bozza stabilisce che si può utilizzare la metà dell’aliquota normale di ammortamento per i cespiti entrati in funzione nell’esercizio senza che sia necessario dimostrare preventivamente l’assenza di uno scostamento significativo (laddove, invece, l’OIC 16 ritiene accettabile tale regola se la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso).
Valore residuo e costi di smantellamento
Per il valore da ammortizzare, si presume poi che il valore residuo (cioè il valore realizzabile al termine della vita utile, che deve essere sottratto al costo dell’immobilizzazione per determinare il valore da ammortizzare) sia pari a zero, salvo che sia stimabile in modo attendibile e sia di valore significativo.
Eventuali spese di ripristino e bonifica si stimano pari al valore residuo, salvo che non vi sia evidenza che l’importo atteso sia diverso e di importo significativo, caso in cui si OIC 31 impone di iscrivere un accantonamento.
La società potrà quindi evitare di stimare analiticamente il valore residuo dell’immobilizzazione, nell’assunto che tale valore sia normalmente nullo o pari ai costi di smantellamento e ripristino.
Vita utile stimata con le aliquote fiscali
In riferimento alla misura dell’ammortamento, la bozza stabilisce…
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Danilo Sciuto
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