Con l’ordinanza n. 25014/2026, la Cassazione accoglie il ricorso di Poste Italiane, cassando con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva condannato la società al pagamento di oltre 20.000 euro a due risparmiatori. La Corte ricostruisce puntualmente la sequenza dei decreti-legge che hanno prorogato i termini di esigibilità dei buoni postali durante l’emergenza Covid-19, e ribadisce che la mancata consegna del foglio informativo analitico non genera, di per sé, un diritto al risarcimento per la sopravvenuta prescrizione del credito al rimborso.

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Formulario commentato del risarcimento del danno


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Buoni fruttiferi postali prescritti: il caso arrivato in Cassazione

Due risparmiatori avevano agito in giudizio davanti al Tribunale nei confronti di Poste Italiane s.p.a., esponendo di aver sottoscritto, tra il 22 giugno 1999 e il 17 ottobre 2001, taluni buoni fruttiferi postali appartenenti alle serie CB, CE, AA1, AA2 e AA3, lamentando che la società non avesse mai consegnato loro, per nessuno dei titoli, il prescritto foglio informativo analitico. Poste Italiane aveva negato il rimborso eccependo l’intervenuta prescrizione decennale del diritto.

Gli attori avevano quindi proposto una domanda articolata su molteplici livelli: 

  • in via principale, l’accertamento della mancata prescrizione dei buoni con condanna al rimborso di capitale e interessi; 
  • in subordine, l’accertamento della responsabilità contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale di Poste per violazione degli obblighi informativi, con condanna al risarcimento del danno pari al capitale investito, oltre interessi quale lucro cessante;
  • in via ulteriormente subordinata, la risoluzione del contratto per inadempimento, con restituzione del capitale e risarcimento del danno da interessi; infine, in via di ulteriore gradazione, l’accertamento dell’arricchimento senza causa della convenuta. 

Il Tribunale aveva respinto integralmente le domande. La Corte d’appello, con sentenza resa nel 2024, ha invece integralmente riformato la decisione di primo grado, condannando Poste Italiane a pagare 9.037,99 euro a uno dei due risparmiatori e 11.437,50 euro a entrambi congiuntamente, oltre interessi. Contro questa pronuncia Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Proroghe Covid: per i buoni il termine si ferma al 31 luglio 2021

Col primo motivo, Poste Italiane ha censurato la violazione dell’art. 34, comma 3, del d.l. n. 34/2020 e dell’art. 16 del d.l. n. 221/2021, sostenendo che quest’ultimo decreto, pur avendo protratto lo stato di emergenza pandemica sino al 31 marzo 2022, ne avesse circoscritto l’ambito applicativo ai soli termini elencati nel proprio allegato, che non menzionava affatto i buoni fruttiferi postali. 

Per la ricorrente, l’ultima proroga effettivamente applicabile ai buoni era quella disposta dall’art. 11 del d.l. n. 52/2021, che fissava il termine di esigibilità al 31 luglio 2021, con conseguente deadline della prescrizione entro i successivi due mesi: poiché nel caso di specie il primo atto interruttivo risaliva al 25 novembre 2021, la prescrizione si sarebbe già compiuta. 

La Cassazione ha accolto il motivo, dopo aver ricostruito analiticamente l’intera catena normativa. L’art. 34, comma 3, del d.l. n. 34/2020 (conv. l. n. 77/2020) aveva stabilito che i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cadesse nel periodo di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020 fossero esigibili entro due mesi dalla cessazione di tale periodo. 

Tale disciplina è stata prorogata plurime volte tramite la tecnica del rinvio ad allegati che elencavano specificamente le disposizioni prorogate: dapprima fino al 15 ottobre 2020 (d.l. n. 104/2020), in seguito al 31 dicembre 2020 (d.l. n. 125/2020, tramite modifica del d.l. n. 83/2020, il cui allegato 1 includeva espressamente l’art. 34), poi fino al 30 aprile 2021 (d.l. n. 183/2020, il cui allegato 1 includeva ancora l’art. 34) e, infine, fino al 31 luglio 2021 (art. 11…


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 Avv. Laura Biarella

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