1. Disciplina di gara- Criteri interpretativi- Favor partecipationis
2. Disciplina di gara- Criteri interpretativi- Favor partecipationis 

1. a) secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’interpretazione della lex specialis delle gare pubbliche deve avvenire sulla base dei criteri previsti per l’interpretazione dei contratti negli artt. 1362 e seguenti del codice civile (in questi termini, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 febbraio 2026, n. 1286); b) l’art. 1362 c.c., che pone il criterio letterale ed è ritenuto assumere carattere preminente per l’interpretazione degli atti di gara, precisa che occorre “non limitarsi al senso letterale delle parole”; c) fra i criteri ermeneutici applicabili figurano anche quelli contemplati agli artt. 1366 c.c. (che pone il criterio dell’interpretazione di buona fede) e 1367 c.c. il quale, ponendo in funzione conservativa l’esigenza di interpretare il testo negoziale in modo tale che produca un qualche effetto, introduce all’evidenza nella materia dell’ermeneutica il principio di ragionevolezza.
A conferma di quanto precede, giova poi rammentare che «l’interpretazione della lex specialis deve essere condotta secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in modo da escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive o formalistiche che abbiamo un effetto sostanzialmente anticoncorrenziale» (così Consiglio di Stato, sez. III, 12 ottobre 2021, n. 6836). Tale orientamento è coerente con il principio del favor partecipationis, in base al quale «va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti» (così Consiglio di Stato, sez. III, 12 maggio 2026, n. 3730). (Rif.: Articolo 83 del dlgs. 36 del 2023)
 
2. a) nell’ipotesi di dubbi interpretativi della disciplina di gara, deve trovare applicazione il principio del favor partecipationis, che impone di privilegiare l’interpretazione che favorisca la massima partecipazione alle gare pubbliche a tutela del principio di concorrenza (in questi termini, Consiglio di Stato, sez. IV, 31 maggio 2023, n. 5393); b) la capacità della strumentazione di riconoscere un determinato colore del tappo (nel caso concreto, il grigio) si atteggia a mero requisito di esecuzione della prestazione, che attiene alla diversa fase della stipula del contratto d’appalto e non condiziona l’ammissione alla gara (in questi termini, Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2022, n. 722). (Rif.: Articolo 83 del dlgs. 36 del 2023)
Nota di sintesi
 
1.La vicenda.
Alfa impugna la deliberazione avente ad oggetto «Procedura Aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici completi per l’effettuazione di esami di laboratori, con attrezzatura in locazione e fornitura di reagenti e materiali di consumo, suddivisa in 7 Lotti, valevole per la durata di anni 5, aggiudicazione Lotto n. 1. CIG B786C9704B», con la quale è stato aggiudicato il Lotto n. 1 a Beta.
Tra i vari motivi di ricorso, Alfa lamenta la mancata esclusione di Beta perché la soluzione tecnico – progettuale da esso proposta avrebbe violato la lex specialis avendo collocato parte della strumentazione offerta – l’apparato di trasporto dei campioni – in spazi eccedenti quelli assegnati.
Con ulteriore motivo Alfa premette che: a) il capitolato tecnico richiedeva, quale requisito minimo del sistema automatico per la gestione della fase preanalitica, che la strumentazione offerta deve consentire «l’identificazione positiva del campione tramite lettura del codice a barre e rilevazione del colore del tappo della provetta»; b) la fotocamera in dotazione al sistema offerto dal R.T.I. Beta non riconosce (e quindi non identifica) provette con tappi di colore scuro, trasparente, grigio o bianco.
Svolta tale premessa, la ricorrente evidenzia che l’U.L.S.S. utilizza anche provette dotate di tappo grigio, con la conseguenza che il sistema offerto dal R.T.I. Beta  – non riconoscendo il predetto colore – non soddisferebbe il requisito minimo richiesto dal capitolato, circostanza che avrebbe imposto l’esclusione del raggruppamento.
 
2. La decisione del Tar e la relativa motivazione.
Il Tar ritiene il ricorso infondato.
Le prescrizioni impartite dall’U.L.S.S. nel capitolato speciale comportano che il concorrente utilizzi – per il posizionamento delle apparecchiature – esclusivamente i due ambienti all’uopo individuati, senza occuparne ulteriori. Tuttavia, il divieto di utilizzo degli ambienti non selezionati deve ovviamente essere inteso in modo ragionevole. Occorre infatti considerare che: a) secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’interpretazione della lex specialis delle gare pubbliche deve avvenire sulla base dei criteri previsti per l’interpretazione dei contratti negli artt. 1362 e seguenti del codice civile (in questi termini, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 febbraio 2026, n. 1286); b) l’art. 1362 c.c., che pone il criterio letterale ed è ritenuto assumere carattere preminente per l’interpretazione degli atti di gara, precisa che occorre “non limitarsi al senso letterale delle parole”; c) fra i criteri ermeneutici applicabili figurano anche quelli contemplati agli artt. 1366 c.c. (che pone il criterio dell’interpretazione di buona fede) e 1367 c.c. il quale, ponendo in funzione conservativa l’esigenza di interpretare il testo negoziale in modo tale che produca un qualche effetto, introduce all’evidenza nella materia dell’ermeneutica il principio di ragionevolezza.
Un collegamento aereo posizionato sul soffitto, che mette in comunicazione fra loro le strumentazioni correttamente collocate nei due locali a ciò preposti, non determina alcun ingombro fisico e non contravviene alle regole imposte dalla disciplina di gara,
A conferma di quanto precede, giova poi rammentare che «l’interpretazione della lex specialis deve essere condotta secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in modo da escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive o formalistiche che abbiamo un effetto sostanzialmente anticoncorrenziale» (così Consiglio di Stato, sez. III, 12 ottobre 2021, n. 6836). Tale orientamento è coerente con il principio del favor partecipationis, in base al quale «va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti» (così Consiglio di Stato, sez. III, 12 maggio 2026, n. 3730).
Riguardo l’ulteriore motivo di ricorso, il Tar osserva in primo luogo che il capitolato tecnico, nel descrivere i requisiti minimi richiesti, non precisa quali siano nel concreto i colori che lo strumento offerto deve rilevare ed identificare, ma richiede una generica idoneità ad effettuare la «rilevazione del colore del tappo della provetta». Pertanto, non potendo ragionevolmente ritenersi che il requisito minimo richiesto consista nel riconoscere qualsiasi tipo di colore esistente, la descritta idoneità della strumentazione del R.T.I. Beta di riconoscere i colori dei tappi delle provette (oltre che leggere i codici a barre) integra il possesso del requisito minimo e presiede la legittimità dell’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento.
In ogni caso, in difetto di ulteriori specificazioni nella lex specialis, occorre considerare che: a) nell’ipotesi di dubbi interpretativi della disciplina di gara, deve trovare applicazione il principio del favor partecipationis, che impone di…


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