Il contributo esamina il problema della possibilità di utilizzare mediante scorrimento gli esiti delle procedure di mobilità volontaria disciplinate dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L’analisi muove dalla distinzione strutturale tra le graduatorie dei concorsi pubblici e gli esiti comparativi delle procedure di mobilità, valorizzata dalla giurisprudenza amministrativa.

Particolare attenzione è dedicata alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 19 dicembre 2022, n. 11065, che ha escluso la reviviscenza e il riutilizzo nel tempo delle cosiddette graduatorie di mobilità.

Il più recente parere del Dipartimento della funzione pubblica conferma che lo scorrimento può operare soltanto per completare la procedura originaria, qualora il trasferimento del candidato prescelto non si perfezioni.

Ne deriva l’impossibilità di utilizzare la medesima graduatoria per coprire posti ulteriori e sopravvenuti, rispetto ai quali deve essere avviata una nuova procedura di mobilità o utilizzato un diverso strumento di reclutamento.


Introduzione

Lo scorrimento delle graduatorie costituisce uno degli istituti maggiormente rilevanti nella disciplina del reclutamento alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, nell’ambito dei concorsi pubblici, esso consente di soddisfare nuovi fabbisogni attraverso l’utilizzazione di graduatorie ancora efficaci, evitando la duplicazione delle procedure selettive e assicurando economicità, celerità e continuità dell’azione amministrativa.

La progressiva valorizzazione dello scorrimento concorsuale ha determinato, tuttavia, il rischio di una sua applicazione indiscriminata a ogni procedimento comparativo nel quale venga formato un elenco ordinato di candidati.

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Tale rischio emerge con particolare evidenza nelle procedure di mobilità volontaria previste dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Anche queste procedure possono concludersi con una valutazione comparativa e con la formazione di un ordine tra i partecipanti, frequentemente denominato, nella prassi amministrativa, “graduatoria di mobilità”.

La coincidenza terminologica non implica, però, una coincidenza giuridica tra la graduatoria concorsuale e l’esito della procedura di mobilità, in quanto il concorso è diretto alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione, mentre la mobilità determina la prosecuzione del rapporto già esistente presso un diverso datore di lavoro pubblico.

La diversa funzione dei due istituti incide inevitabilmente sulla natura, sull’efficacia temporale e sulla possibilità di riutilizzazione dei rispettivi esiti.

Il problema consiste, pertanto, nello stabilire se l’amministrazione possa scorrere una graduatoria di mobilità per coprire posti ulteriori rispetto a quello originariamente indicato nell’avviso.

La risposta offerta dalla giurisprudenza amministrativa[1] e dal Dipartimento della funzione pubblica[2] è negativa, salvo il limitato caso in cui lo scorrimento sia necessario per completare la procedura originaria non ancora perfezionata. Difatti, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che le previsioni normative che strutturano il procedimento di mobilità non consentono la formazione di graduatorie sul modello di quelle concorsuali, per cui esse non possono essere considerate efficaci negli anni seguenti al pari di queste ultime, essendo destinate ad esaurirsi al momento delle specifiche assunzioni cui sono finalizzate.

La consumazione degli effetti della procedura di mobilità e l’inammissibilità dello scorrimento per posti ulteriori

La questione dello scorrimento delle graduatorie di mobilità deve essere affrontata muovendo dalla natura giuridica dell’istituto disciplinato dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. La mobilità volontaria non costituisce una modalità ordinaria di accesso dall’esterno al pubblico impiego, ma rappresenta un meccanismo di circolazione del personale già dipendente da una pubblica amministrazione.

Sul piano civilistico, l’operazione si realizza mediante la prosecuzione del rapporto di lavoro presso una diversa amministrazione e viene tradizionalmente ricondotta alla cessione del contratto. Il dipendente non viene assunto per la prima volta nel settore pubblico, ma modifica l’amministrazione di appartenenza, conservando la continuità sostanziale del rapporto di lavoro. La mobilità, dunque, non crea una nuova posizione lavorativa in capo a un soggetto estraneo all’amministrazione pubblica, ma consente la redistribuzione di personale già inserito nel sistema pubblico.

Il concorso pubblico presenta una funzione differente. Esso è lo strumento ordinario attraverso il quale l’amministrazione seleziona dall’esterno i soggetti da immettere nei propri ruoli, in attuazione dell’articolo 97, quarto comma, della Costituzione. La graduatoria concorsuale non rappresenta soltanto il risultato storico della comparazione effettuata, ma costituisce un atto dotato di un’autonoma efficacia giuridica, destinato, nei limiti temporali stabiliti dalla legge, a consentire l’assunzione dei vincitori e, ricorrendone le condizioni, degli idonei.

È proprio questa autonomia funzionale della graduatoria concorsuale a rendere possibile lo scorrimento. L’amministrazione, dinanzi a un fabbisogno successivo, può utilizzare il risultato di una selezione già svolta, purché la graduatoria sia ancora efficace e il posto da coprire risulti sostanzialmente omogeneo rispetto a quello originariamente messo a concorso. In questo contesto, lo scorrimento rappresenta una modalità di reclutamento che consente di contemperare il principio meritocratico con le esigenze di economicità e speditezza amministrativa.

Una funzione analoga non può essere automaticamente riconosciuta agli esiti delle procedure di mobilità. Il parere reso dal Dipartimento della funzione pubblica al Comune di Assago sottolinea che la procedura prevista dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è finalizzata all’individuazione del candidato maggiormente rispondente alle esigenze organizzative correlate allo specifico posto indicato nell’avviso. La valutazione comparativa viene effettuata considerando le caratteristiche professionali richieste, l’organizzazione dell’ente e le necessità esistenti nel momento in cui la procedura viene indetta.

Ne consegue che l’eventuale graduatoria formata al termine della selezione non possiede la medesima autonomia propria delle graduatorie concorsuali. Essa costituisce, più precisamente, l’esito ordinato di una procedura funzionalmente collegata a un fabbisogno determinato, e non un titolo destinato a essere conservato e successivamente utilizzato per esigenze organizzative differenti o sopravvenute.

La terminologia impiegata dalle amministrazioni può generare equivoci. L’utilizzo dell’espressione “graduatoria di mobilità” induce a ritenere che l’elenco degli aspiranti al trasferimento sia assoggettato allo stesso…


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