L’anticipazione del TFM agli amministratori è possibile anche durante il mandato, non operando i vincoli previsti dall’art. 2120 c.c. per il TFR. L’operazione richiede tuttavia un valido titolo societario, una delibera adeguatamente motivata e la verifica del TFM maturato. Sul piano fiscale, la tassazione separata presuppone un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto: la società applica la ritenuta d’acconto del 20%, mentre gli anticipi concorrono al limite di un milione di euro.

Nell’ambito della gestione delle indennità spettanti agli organi amministrativi, la corresponsione del Trattamento di Fine Mandato (TFM) rappresenta uno strumento primario di pianificazione retributiva e finanziaria (vedi Il Trattamento di Fine Mandato (TFM) agli amministratori: insidie fiscali e accorgimenti)
Se la fisiologia del rapporto prevede che l’emolumento differito venga liquidato al momento della naturale o anticipata cessazione dalla carica, non è raro che l’amministratore si trovi, nel corso del mandato, ad affrontare esigenze personali straordinarie o temporanee difficoltà di liquidità tali da indurlo a richiedere alla società il versamento anticipato di una quota del maturato.
Anticipazione del TFM: che cosa cambia rispetto al TFR
Mentre per i lavoratori dipendenti il TFR trova una regolamentazione puntuale e vincolante nell’art. 2120 c.c., che subordina la concessione dell’anticipo al compimento di otto anni di servizio e a motivazioni tipizzate (spese sanitarie o acquisto prima casa), il TFM dell’amministratore sconta una totale assenza di una disciplina civilistica speciale. Tale lacuna non deve essere letta come un divieto, bensì come una precisa scelta di affidare la regolamentazione dell’istituto alla libera autonomia negoziale tra la società e gli organi di gestione.
Quando la società può anticipare il TFM all’amministratore
La genesi e le modalità di erogazione del TFM affondano le proprie radici esclusivamente nello statuto sociale, nella delibera assembleare di nomina o nei patti individuali conclusi al momento dell’assunzione della carica.
⏱️ L’articolo in 10 secondi
💶 Anticipo possibile
Il TFM può essere anticipato durante il mandato se lo consentono il titolo originario e la decisione societaria.
⚖️ Niente regole del TFR
Non si applicano automaticamente gli otto anni di servizio e le causali previste dall’art. 2120 c.c.
📅 Data certa decisiva
La tassazione separata richiede un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
🧾 Ritenuta del 20%
La società applica sull’anticipazione una ritenuta d’acconto del 20%.
🏛️ Imposta definitiva
La tassazione separata è liquidata dall’Agenzia delle Entrate, considerando le ritenute già operate.
🚧 Limite di un milione
Gli anticipi concorrono alla soglia; la quota eccedente è tassata ordinariamente.
La competenza ad autorizzare l’anticipazione
Trattandosi di una forma di compenso differito la cui concessione rientra nelle prerogative dell’assemblea dei soci (ex art. 2389, comma 1, c.c., o del Consiglio di Amministrazione per i consiglieri investiti di particolari cariche ex art. 2389, comma 3, c.c.), l’organo competente, individuato secondo il tipo societario, lo statuto e la disciplina applicabile alla remunerazione degli amministratori, può autorizzare l’anticipazione nei limiti del TFM maturato e nel rispetto dell’interesse sociale. Si precisa che l’art. 2389 c.c. disciplina direttamente le S.p.A. Per le S.r.l. occorre verificare l’atto costitutivo, la decisione dei soci e le regole concretamente adottate per determinare il compenso degli amministratori.
Le cautele da osservare nella concessione dell’anticipo
In assenza dei rigidi paletti dell’art. 2120 c.c., la concessione dell’anticipo può fondarsi su motivazioni ad ampio spettro, compresa la necessità di far fronte a un comprovato stato di difficoltà finanziaria personale. Ciononostante, sotto il profilo della corretta amministrazione societaria, è fortemente opportuno osservare due cautele operative.
La prima consiste nella verifica della causa straordinaria; la richiesta dell’amministratore e la successiva delibera autorizzativa dovrebbero essere ancorate a spese di natura straordinaria o a esigenze personali meritevoli di tutela, evitando che l’anticipazione si trasformi in una sistematica erogazione ordinaria priva di giustificazione.
La seconda, mira alla salvaguardia del valore residuo: l’importo erogato a titolo di acconto dovrebbe riguardare soltanto una porzione del TFM complessivamente maturato fino a quel momento, così da preservare la natura intrinseca di compenso differito destinato a soddisfare la funzione previdenziale o indennitaria al momento della definitiva cessazione dalla carica.
Anticipazione del TFM e tassazione separata
Se il piano civilistico lascia ampio spazio alla trattativa aziendale, il versante tributario impone regole stringenti orientate a prevenire arbitraggi e manovre di tax planning elusivo.
La data certa anteriore all’inizio del mandato
L’accesso al regime agevolato della tassazione separata (ex art. 17, comma 1, lett. c), del TUIR) per l’indennità spettante agli amministratori resta subordinato alla sussistenza di un requisito formale e sostanziale imprescindibile: il diritto al TFM deve risultare da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto (atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, quale una delibera regolarmente formata e registrata o un documento trasmesso con modalità idonee a provarne data, contenuto e integrità). Si veda al riguardo, anche quanto pubblicato TFM dell’amministratore già in carica: le dimissioni e rinomina salvano la deduzione per competenza
La ritenuta d’acconto del 20%
Qualora ricorrano i presupposti dell’art. 17, comma 1, lett. c), TUIR, la tassazione separata si applica anche alle anticipazioni del TFM, salvo conguaglio. Al momento del pagamento la società, in qualità di sostituto d’imposta, applica sulla parte imponibile una ritenuta d’acconto del 20%, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 600/1973. L’imposta dovuta secondo i criteri dell’art. 21 TUIR viene successivamente determinata dall’Amministrazione finanziaria, tenendo conto dei redditi del biennio di riferimento e delle ritenute già operate.
La liquidazione definitiva dell’imposta
A parere di chi scrive, questa struttura di tassazione provvisoria “salvo conguaglio” risponde a una chiara e condivisibile finalità antielusiva: impedire che la società e l’amministratore concordino l’erogazione di acconti in corrispondenza di anni in cui il contribuente presenta redditi personali particolarmente bassi o nulli, congelando a posteriori un’aliquota media indebitamente favorevole.
TFM superiore a un milione di euro: il cumulo degli anticipi
Un ulteriore elemento di attenzione nella gestione dei TFM di importo rilevante risiede nel limite fissato dall’art. 24, comma 31, del D.L. 201/2011….
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Danilo Sciuto
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