Il leasing può diventare una variabile decisiva nella crisi d’impresa: la restituzione del bene non estingue necessariamente il debito, mentre la prosecuzione può assorbire liquidità indispensabile al risanamento. L’articolo esamina composizione negoziata, misure protettive, concordato e liquidazione giudiziale, con esempi e strumenti per confrontare prosecuzione, rinegoziazione e scioglimento del contratto.
Che cosa accade al leasing quando l’impresa entra in crisi?
La sorte del leasing dipende dallo strumento utilizzato e dallo stato del contratto. Nella composizione negoziata il rapporto prosegue, salvo accordi e misure protettive; nel concordato può essere autorizzato lo scioglimento; nella liquidazione giudiziale il curatore può subentrare o sciogliersi. La restituzione del bene non elimina necessariamente il debito residuo.
Il leasing da strumento di finanziamento a variabile strategica del risanamento
Quando un’impresa entra in una situazione di tensione finanziaria, il contratto di leasing assume una rilevanza che supera ampiamente la sua tradizionale funzione di finanziamento degli investimenti. La locazione finanziaria rappresenta infatti un rapporto contrattuale nel quale si intrecciano disponibilità dei beni strumentali, obbligazioni periodiche di pagamento, diritti del concedente e prospettive di continuità aziendale. In una situazione di equilibrio economico-finanziario, tali elementi vengono normalmente gestiti attraverso la programmazione degli esborsi e la verifica della sostenibilità dell’investimento. Quando emergono segnali di crisi, invece, il leasing può trasformarsi contemporaneamente in una fonte di pressione sulla liquidità, in un vincolo operativo e in una componente determinante della strategia di risanamento.
Si consideri una società manifatturiera che utilizza macchinari acquisiti mediante leasing finanziario. Il mancato pagamento di alcuni canoni può apparire, in una prima lettura, come una semplice manifestazione dell’insufficienza di liquidità. Tuttavia, se i macchinari rappresentano una componente essenziale del ciclo produttivo, la risoluzione del contratto e la conseguente perdita della loro disponibilità potrebbero compromettere la capacità di generare ricavi e flussi di cassa futuri. La decisione di sospendere i pagamenti non può quindi essere valutata soltanto in funzione del beneficio finanziario immediato, ma richiede di considerare il costo economico della possibile interruzione dell’attività e le conseguenze contrattuali dell’inadempimento.
Il problema assume particolare rilievo nelle piccole e medie imprese, nelle quali il ricorso alla locazione finanziaria costituisce frequentemente una modalità di acquisizione di impianti, automezzi, attrezzature e immobili strumentali senza un esborso iniziale pari all’intero valore del bene. In queste realtà, l’esposizione derivante dai contratti di leasing può incidere in misura significativa sui flussi di cassa operativi e sulla sostenibilità del debito complessivo. Non è raro che un’impresa presenti una situazione patrimoniale apparentemente equilibrata, ma incontri difficoltà nel sostenere la contemporanea scadenza di rate bancarie, canoni di leasing, debiti tributari e obbligazioni verso i fornitori.
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Contratto per contratto
Essenzialità del bene, valore di mercato e sostenibilità dei canoni devono essere valutati separatamente.
Restituire non azzera
Dopo la restituzione può rimanere un credito residuo a favore della società di leasing.
Misure protettive
Proteggono dai rimedi fondati sui crediti anteriori, ma non autorizzano a ignorare i canoni correnti.
Rinegoziare non basta
Una moratoria migliora la cassa nel breve periodo, ma può soltanto spostare il debito nel tempo.
Concordato
Il leasing può essere sciolto solo nei casi e con l’autorizzazione previsti dall’articolo 97 CCII.
Liquidazione giudiziale
Il curatore valuta se subentrare nel rapporto o restituire il bene al concedente.
Sostenibilità finanziaria e convenienza economica
Per il commercialista, la prima questione consiste pertanto nel distinguere la convenienza economica della prosecuzione del contratto dalla sua sostenibilità finanziaria. Un macchinario può essere ancora produttivo e contribuire positivamente al margine operativo, ma richiedere pagamenti periodici incompatibili con la liquidità disponibile. Viceversa, un bene può avere un valore di mercato elevato senza risultare effettivamente indispensabile alla prosecuzione dell’attività. La valutazione non deve quindi limitarsi al confronto tra valore residuo del contratto e valore del bene, ma deve ricostruire il contributo del cespite alla generazione dei flussi finanziari prospettici.
L’evoluzione normativa rende questa analisi ancora più importante. La legge 4 agosto 2017, n. 124, ha introdotto una disciplina organica della locazione finanziaria, definendone gli elementi essenziali e regolando le conseguenze del grave inadempimento dell’utilizzatore. Successivamente, il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha previsto disposizioni specifiche relative ai contratti pendenti e alla loro sorte nei diversi strumenti di regolazione della crisi. Ne deriva un sistema nel quale il trattamento del leasing varia sensibilmente in funzione del percorso intrapreso dall’impresa, dell’eventuale applicazione di misure protettive, della rilevanza del bene per la continuità e dello stato di esecuzione del rapporto contrattuale.
La ricognizione preliminare dei contratti
Il commercialista chiamato ad assistere un’impresa in difficoltà deve quindi affrontare una valutazione preliminare articolata. Occorre individuare tutti i contratti di leasing in essere, ricostruire le rispettive posizioni debitorie, verificare la presenza di canoni insoluti e accertare l’esistenza di eventuali comunicazioni di risoluzione. Parallelamente, è necessario determinare il valore economico dei beni, il loro grado di sostituibilità e l’incidenza dei pagamenti futuri sulla tesoreria aziendale. Soltanto dopo questa ricognizione diventa possibile stabilire se la soluzione preferibile consista nella prosecuzione ordinaria, nella rinegoziazione delle condizioni, nel riscatto anticipato ove contrattualmente consentito oppure nella cessazione del rapporto.
Caso pratico: l’impresa con tre leasing e una crisi di liquidità
Si ipotizzi che Alfa S.r.l., impresa operante nella lavorazione di componenti meccanici, presenti un fatturato annuo di 3,8 milioni di euro, un EBITDA di 310.000 euro e disponibilità liquide pari a 45.000 euro. La società ha tre contratti di leasing relativi a un impianto produttivo, a un immobile industriale e ad alcuni automezzi commerciali.
| Contratto | Canone mensile | Canoni residui | Esborso residuo per canoni | Rilevanza operativa |
| Impianto produttivo | € 8.500 | 30 | € 255.000 | Essenziale |
| Immobile industriale | € 6.200 | 60 | € 372.000 | Elevata |
| Automezzi commerciali | € 2.400 | 24 | € 57.600 | Parzialmente sostituibili |
| Totale | € 17.100 | — | € 684.600 | — |
Gli importi riportati rappresentano esclusivamente i canoni contrattuali residui, senza includere eventuali prezzi di riscatto, oneri accessori e componenti fiscali. Non coincidono necessariamente con il debito finanziario residuo in linea capitale.
Il costo annuo dei canoni è pari a 205.200 euro. Rapportato all’EBITDA di…
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Davide Liberato Lo Conte
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