Contratti pubblici – Gara pubblica – Aggiudicazione – Annullamento in autotutela – Mancata comunicazione di avvio del procedimento – Illegittimità
L’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione stessa avrebbe dovuto dunque seguire tutte le regole procedurali connesse all’attivazione di un ulteriore procedimento, andando a incidere ex novo su valutazioni già compiutamente svolte dalla stazione unica appaltante.
Ne consegue che tra le regole da rispettare vi era senz’altro quella di cui all’art. 7 della L. n. 241 del 1990, secondo cui, tra l’altro, “ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi (…)”
Tale regola non ha solo un valore formale, ma anche sostanziale di salvaguardia della effettiva partecipazione dei diretti interessati al procedimento, in modo tale da consentire loro l’esercizio delle facoltà garantite dall’art. 10 della L. n. 241 del 1990.
D’altra parte, l’obbligo di comunicazione posto in capo all’amministrazione procedente, qualora non ricorrano effettive ragioni di impedimento, è da considerarsi ancora più stringente quando vengano avviati procedimenti di secondo grado, tali cioè da incidere, come accaduto nel caso di specie, su posizioni di vantaggio già acquisite dall’interessato[1].
Nota di sintesi
1.La vicenda.
1.Alfa impugna il provvedimento con cui la Stazione unica appaltante ha annullato in autotutela l’aggiudicazione della gara in precedenza disposta in suo favore.
In particolare, la SUA ha proceduto ad adottare il provvedimento impugnato a seguito di evidenziazione di incongruenze ritenute decisive nell’offerta dell’aggiudicataria da parte della Commissione giudicatrice, con rivalutazione della suddetta offerta che è nata dall’esame del ricorso incardinato dinanzi allo stesso Tribunale dal concorrente secondo classificato, e su impulso del RUP, il quale, in data 12 giugno 2026, ha reputato “necessario un procedimento in autotutela”, contestualmente ravvisando non necessaria l’instaurazione del relativo contraddittorio procedimentale, anche in ragione della ritenuta sussistenza di “ragioni di urgenza onde evitare possibili rischi e costi di soccombenza in giudizio, considerato che la Camera di consiglio per la delibazione del ricorso è già fissata per il giorno 17 del corrente mese”.
Nel merito, Alfa ha censurato il grave e manifesto travisamento della lex specialis di gara che avrebbe operato la SUA (primo e secondo motivo), il difetto di motivazione dell’atto impugnato (secondo motivo), l’erroneità del presupposto posto alla base di esso (terzo motivo), l’assenza di difformità sostanziali tra documenti che assolverebbero a funzioni differenti (quarto motivo), illogicità e irragionevolezza manifesta nel ritenere traslato il rischio economico di costruzione sul Comune beneficiario del servizio (quinto motivo), erroneità della valutazione del PEF non nella sua interezza, bensì in una sola delle sue voci (sesto motivo) e infine violazione degli artt. 7 e 21-nonies della L. n. 241 del 1990, in conseguenza della mancata comunicazione di avvio del procedimento di autotutela (settimo motivo).
2. La decisione del Tar e la relativa motivazione.
Il Tar accoglie il ricorso ritenendo pregiudiziale il settimo motivo, afferente alla violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 21-nonies della L. n. 241/1990 – è fondato.
Il procedimento volto all’aggiudicazione dell’affidamento per cui è causa era sostanzialmente terminato al momento del ricorso dell’odierna controinteressata, salva la ratifica formale da parte dell’amministrazione beneficiaria del servizio.
L’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione stessa avrebbe dovuto dunque seguire tutte le regole procedurali connesse all’attivazione di un ulteriore procedimento, andando a incidere ex novo su valutazioni già compiutamente svolte dalla stazione unica appaltante.
Ne consegue che tra le regole da rispettare vi era senz’altro quella di cui all’art. 7 della L. n. 241 del 1990, secondo cui, tra l’altro, “ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi (…)”
Tale regola non ha solo un valore formale, ma anche sostanziale di salvaguardia della effettiva partecipazione dei diretti interessati al procedimento, in modo tale da consentire loro l’esercizio delle facoltà garantite dall’art. 10 della L. n. 241 del 1990.
D’altra parte, l’obbligo di comunicazione posto in capo all’amministrazione procedente, qualora non ricorrano effettive ragioni di impedimento, è da considerarsi ancora più stringente quando vengano avviati procedimenti di secondo grado, tali cioè da incidere, come accaduto nel caso di specie, su posizioni di vantaggio già acquisite dall’interessato.
Occorre pertanto verificare se sussistevano, al momento dell’avvio del procedimento volto all’annullamento in autotutela dell’originaria aggiudicazione, particolari esigenze di celerità, posto che si tratta senz’altro di attività discrezionale (la SUA ha provveduto all’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione in favore di A2A ritenendo, tra l’altro, il PEF dalla stessa presentato non adeguato sotto il profilo della solidità e affidabilità economico-finanziaria) – valutazione frutto di un ragionamento articolato sul rispetto di condizioni strutturali dell’offerta -, e considerando che l’amministrazione non ha dimostrato in giudizio in modo adeguato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, ex art. 21-octies, comma 2 della L. n. 241 del 1990 (e ciò con particolare riferimento alla rimodulazione del PEF, stante la connessione tra indicizzazione del canone CRISP e l’abbattimento dei costi del canone energia CEE dell’ultimo anno di servizio).
Non solo.
Quanto alle esigenze di celerità – che in teoria possono costituire situazioni atte ad…
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