Il contributo esamina il regime della compensazione delle spese nel processo tributario alla luce della riforma del D.Lgs. 156/2015. Muovendo dal principio di causalità, si ricostruisce l’irrilevanza dell’omesso pagamento del tributo nelle controversie concernenti la regolarità della riscossione. Sono analizzate le principali ipotesi in cui la giurisprudenza esclude la compensazione e i limiti costituzionali derivanti dagli artt. 24 e 111 Cost e 47 Carta UE.


1. Il regime delle spese nel processo tributario dopo la riforma del D.Lgs. 156/2015

L’art. 15 D.Lgs. 546/1992 colloca la regolazione delle spese del giudizio tributario nel solco del principio generale della soccombenza.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, il novellato art. 15 ha limitato la compensazione, totale o parziale, alle ipotesi di soccombenza reciproca ovvero di gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente nella motivazione.

La scelta normativa, coerente con la delega volta al rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, restringe pertanto il potere discrezionale del giudice.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la compensazione è consentita soltanto mediante l’esplicitazione di ragioni gravi ed eccezionali, non illogiche né erronee, la cui carenza integra violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Cass. civ., Sez. V, 9 agosto 2024, n. 22628).

La natura eccezionale della deroga risulta confermata da Cass. civ., Sez. VI, 18 febbraio 2019, n. 4696, secondo cui essa può essere disposta, oltre che in presenza di soccombenza reciproca, nei casi di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o sopravvenienze di analoga gravità.

Dello stesso tenore Cass. civ., Sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 3977; Cass. civ., Sez. lav., ord. 20 giugno 2024, n. 17083, secondo cui la compensazione può disporsi soltanto per assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o sopravvenienze di analoga gravità.

Nella medesima direzione, Cass. civ., Sez. V, ord. 23 ottobre 2023, n. 29352, esclude che la mera complessità o pluralità delle questioni trattate integri, di per sé, una ragione grave ed eccezionale.

Tali ragioni devono riguardare la condotta processuale della parte soccombente oppure l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio della soccombenza.

Ipotesi tipiche riconosciute dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale includono: il mutamento sopravvenuto di giurisprudenza, una norma di interpretazione autentica o ius superveniens retroattivo, una pronuncia di illegittimità costituzionale, ovvero la produzione in giudizio di documenti decisivi solo nel corso del processo — quest’ultima ora espressamente tipizzata dal D.Lgs. 220/2023 per i giudizi instaurati dal 4 aprile 2024.

2. Il principio di causalità come fondamento della soccombenza

La soccombenza costituisce un criterio di imputazione delle spese che rinvia al più generale principio di causalità: è tenuta al rimborso la parte che, con il proprio comportamento sostanziale o processuale, abbia reso necessaria l’instaurazione o la prosecuzione del giudizio. In questa prospettiva, la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria, ma rappresenta una conseguenza legale e oggettiva dell’esito della lite. «Nel caso di specie, infatti, è inidoneo ad integrare una adeguata motivazione dell’esercizio del potere del giudice di merito di compensare le spese il richiamo al complesso delle statuizioni adottate nella sentenza di primo grado, da cui emerge non già la reciproca soccombenza delle parti ma la soccombenza esclusiva di una di esse, considerato che, secondo il principio di causalità, la necessità, per il privato, di ricorrere al giudice è pur sempre derivata da una colpa organizzativa della Amministrazione» (Cass. civ., Sez. V, 12 gennaio 2017, n. 591).

Fuori dalle fattispecie tassative previste dall’art. 92 c.p.c., il giudice non dispone dunque di una generale discrezionalità compensativa (Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 4 luglio 2024, n. 18296).

Nel processo tributario, il principio di causalità impone di porre le spese a carico della parte il cui comportamento, sostanziale o processuale, abbia reso necessaria l’instaurazione o la prosecuzione del giudizio.

Nella sua attuale formulazione — autonomamente riscritta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e da ultimo novellata dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 — l’art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 riproduce la medesima clausola restrittiva, consentendo la compensazione esclusivamente in caso di soccombenza reciproca, di produzione tardiva di documenti decisivi, ovvero al ricorrere di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; al di fuori di tali fattispecie, il giudice tributario — al pari di qualsiasi altro giudice nell’ambito dell’art. 92 c.p.c. — non dispone di una generale discrezionalità compensativa.

Tale criterio opera direttamente anche nel processo tributario: le spese devono gravare sulla parte il cui comportamento sostanziale o processuale abbia reso necessario il giudizio.

La stessa impostazione riconduce a violazione di legge l’individuazione di ragioni compensative illogiche o erronee (Cass. civ., Sez. V, ord. 21 marzo 2024, n. 7704).

La liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa costituisce quindi l’epilogo ordinario del giudizio, secondo il canone victus victori.

3. L’irrilevanza dell’omesso pagamento del tributo rispetto al thema decidendum

Nelle controversie incentrate sulla regolarità della procedura di riscossione, l’inadempimento tributario non coincide con l’oggetto del giudizio.

Il thema decidendum riguarda la validità dell’atto impugnato, il rispetto della sequenza procedimentale, l’eventuale omessa notificazione degli atti presupposti e l’estinzione del credito per prescrizione o decadenza.

Cass. civ., Sez. V, 22 luglio 2025, n. 20684 ha espressamente affermato che «l’inadempienza del contribuente al pagamento della tassa automobilistica regionale per l’anno di riferimento esula dal thema decidendum della lite, che attiene, invece, alla regolarità del procedimento di riscossione mediante cartella di pagamento».

La pronuncia precisa che la soccombenza dell’agente della riscossione sussiste indipendentemente dall’omesso versamento del tributo, poiché quest’ultimo non incide sul principio di causalità rispetto al processo.

In termini convergenti, Cass. civ., Sez. V, 27 settembre 2025, n. 26282 ha reputato palesemente errata la compensazione fondata sull’omesso pagamento del tributo, osservando che tale circostanza costituisce semmai la ragione per esigere tempestivamente il credito, senza escludere l’operatività del principio di causalità una volta accertata l’inerzia dell’agente della riscossione.

Analogamente, Cass. civ., Sez. V, Ord. 29 dicembre 2025, n. 34693 ha cassato una sentenza regionale che aveva compensato le spese sul presupposto che «la parte comunque non ha fornito la prova del pagamento del tributo», ritenendo tale motivazione contraddittoria e non conforme ai principi di legge.

La Corte ha ribadito che le gravi ed eccezionali ragioni «devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa», non l’omissione del pagamento a monte del giudizio.

4. Le ipotesi in cui la giurisprudenza esclude la compensazione delle spese

4.1. Annullamento per…


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