Il chiamato all’eredità non risponde dei debiti tributari del defunto finché non acquista la qualità di erede. La rinuncia opera retroattivamente e può essere opposta anche contro gli atti della riscossione, mentre le iniziative civilistiche sulla successione non sospendono automaticamente i termini di decadenza dell’accertamento. Restano escluse dalla successione le sanzioni tributarie.

Eredità e debiti fiscali: il semplice chiamato all’eredità non risponde dei debiti tributari del defunto finché non acquista la qualità di erede mediante accettazione espressa o tacita. Le iniziative civilistiche dirette a sollecitare la scelta del chiamato non sospendono, in assenza di una specifica previsione, i termini di decadenza dell’accertamento tributario.

Debiti tributari del defunto: perché rileva la qualità di erede

I termini di decadenza degli accertamenti sono oggi estremamente variabili, a causa dell’intreccio di norme che ne prevedono un allungamento in presenza di alcune fattispecie (schema di atto, adesione al CPB, tanto per dirne alcune).

Nell’ambito dei termini decadenziali, ci soffermiamo oggi ad esaminare e commentare un caso particolare, ossia quello in cui il contribuente destinatario sia deceduto.

 

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Chiamato o erede?
Il chiamato non risponde dei debiti tributari finché non accetta l’eredità.

Rinuncia retroattiva
Chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità.

Decadenza
Le iniziative civili sulla successione non sospendono automaticamente i termini dell’accertamento.

Sanzioni escluse
Le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi, ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 472/1997.

Primo atto
È prudente impugnare tempestivamente il primo atto che attribuisce la qualità di erede.

Autotutela
L’istanza non sostituisce il ricorso e non sospende normalmente il termine per impugnare.

Il chiamato all’eredità non è ancora erede

eredità e debiti fiscaliIn caso di morte del contribuente, gli atti relativi alle obbligazioni tributarie a lui riferibili devono essere notificati nel rispetto della disciplina prevista per gli eredi. Occorre tuttavia distinguere gli eredi, che hanno accettato l’eredità espressamente o tacitamente, dai semplici chiamati, che non hanno ancora acquistato tale qualità e non rispondono, per ciò solo, dei debiti del defunto. L’articolo 65 del D.P.R. n. 600/1973 disciplina le obbligazioni e le notificazioni agli eredi, prevedendo specifiche modalità, tra cui, ricorrendone i presupposti, la notificazione collettiva e impersonale nell’ultimo domicilio del defunto.

Che cosa accade se i destinatari individuati dall’Amministrazione non hanno ancora accettato l’eredità e rivestono soltanto la qualità di chiamati? E quali effetti producono la rinuncia e la sua eventuale successiva revoca?

Ai sensi dell’articolo 521 c.c., chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato, fatti salvi gli effetti della rappresentazione. La rinuncia esclude quindi la responsabilità per i debiti tributari del defunto, purché sia valida e non sia stata preceduta da atti comportanti accettazione tacita.

Che cosa accade in caso di rinuncia

La chiamata ereditaria non determina l’automatico subentro nei debiti del defunto. La responsabilità tributaria presuppone l’accettazione dell’eredità, che può essere espressa oppure tacita. Spetta all’Amministrazione che pretende il pagamento dimostrare l’acquisto della qualità di erede.

In caso di rinuncia all’eredità, la giurisprudenza ha affermato come gli intimati possano far valere le loro ragioni nel ricorso contro l’atto esattivo anche in caso di mancata impugnazione dell’avviso di accertamento. Essi, infatti, possono ricorrere chiedendo di emanare una sentenza di annullamento dell’atto che, nel contempo, li dichiari non soggetti passivi di imposta.

Effetti della revocabilità della rinuncia

La possibilità di revocare la rinuncia ai sensi dell’articolo 525 c.c. non trasforma il rinunciante in un erede provvisorio o potenziale. Soltanto l’effettiva revoca accompagnata dall’accettazione, purché l’eredità non sia stata già acquistata da altri, può determinare l’assunzione della qualità di erede.

Conviene impugnare il primo atto ricevuto?

La semplice indicazione del destinatario come “erede” nell’atto tributario non prova l’intervenuta accettazione. In caso di contestazione, occorre verificare la presenza di una dichiarazione espressa o di comportamenti univocamente incompatibili con la volontà di restare estranei alla successione.

Al riguardo, il consiglio è quello di ricorrere tempestivamente contro il primo atto impositivo notificato autonomamente impugnabile: nonostante la possibilità di opporre la rinuncia anche contro un successivo atto della riscossione, è prudente impugnare tempestivamente il primo atto autonomamente impugnabile indirizzato al chiamato come erede, deducendo immediatamente il difetto di legittimazione passiva e producendo la documentazione attestante la rinuncia.

I rimedi civilistici a disposizione dei creditori

Ricordiamo che l’Erario, come un qualsiasi creditore, può avvalersi delle azioni civili ordinariamente concesse, e quindi può sia chiedere al giudice civile la fissazione di un termine entro cui vada accettata l’eredità, sia esercitare l’azione di cui all’art. 524 c.c., secondo cui “se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”.

L’ordinamento civilistico prevede strumenti differenti per superare l’incertezza sulla sorte dell’eredità. Ai sensi dell’articolo 481 c.c., chiunque vi abbia interesse può chiedere al giudice di fissare al chiamato un termine entro il quale dichiarare se accetta o rinuncia all’eredità. Decorso inutilmente il termine, il chiamato perde il diritto di accettare.

La decadenza delimita temporalmente il potere dell’Amministrazione di emettere o notificare l’atto previsto dalla legge e, di regola, non può essere interrotta. La prescrizione riguarda invece il diritto di riscuotere un credito già sorto e può essere interrotta mediante atti idonei validamente indirizzati al debitore.

Diversa è l’azione prevista dall’articolo 524 c.c., che tutela propriamente i creditori personali del rinunciante quando la rinuncia pregiudica la soddisfazione dei loro crediti. Tali creditori possono essere autorizzati ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante, esclusivamente al fine di soddisfarsi sui beni ereditari. L’applicazione di questo rimedio all’Amministrazione finanziaria richiede pertanto di verificare quale sia il credito vantato e se il Fisco sia effettivamente creditore personale del rinunciante, non essendo sufficiente la sola esistenza di debiti tributari del defunto.

Le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi

La responsabilità successoria può riguardare il tributo e i relativi interessi, ma non le sanzioni amministrative tributarie, poiché l’articolo 8 del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce espressamente che l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. La separazione delle somme deve essere effettuata anche quando l’atto originario o…


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 Danilo Sciuto

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