Quando il precedente affidamento è stato aggiudicato a un
raggruppamento temporaneo di imprese, il principio di rotazione si
applica a tutte le imprese che ne facevano parte oppure soltanto
alla mandataria? La costituzione di un nuovo RTI, con una diversa
capogruppo e una delle precedenti mandanti, consente di procedere a
un nuovo affidamento? E se, dopo la pubblicazione di una
manifestazione di interesse, risponde soltanto l’operatore uscente,
la stazione appaltante può affidargli direttamente il
contratto?

Il problema nasce dall’esigenza di coordinare il divieto
di riaffidamento al contraente uscente
con la disciplina
dei raggruppamenti temporanei e con le modalità di scelta
dell’operatore economico negli affidamenti sottosoglia, soprattutto
quando il precedente contratto è stato eseguito da più imprese e
alcune di queste intendono partecipare anche alla successiva
procedura, eventualmente con ruoli differenti.

Sull’argomento è intervenuta la
Provincia autonoma di Trento con il parere n. 579 del 15 ottobre
2026
, che ha esaminato due possibili modalità di
affidamento alla luce delle linee guida provinciali e degli
orientamenti già espressi dal Consiglio di Stato.

Principio di rotazione e RTI: i quesiti sugli affidamenti
diretti

Il quesito riguarda due affidamenti consecutivi appartenenti
alla medesima categoria di prestazioni e alla stessa fascia
economica, compresa tra 5.000 e 40.000 euro, il primo dei quali era
stato aggiudicato a un RTI.

L’amministrazione ha prospettato due possibilità, la prima
consistente nella pubblicazione di un avviso di
manifestazione di interesse
finalizzato a un affidamento
diretto, chiedendo se fosse possibile individuare nuovamente
l’operatore uscente qualora risultasse l’unico ad aver manifestato
interesse; la seconda basata sull’affidamento diretto a una nuova
mandataria, destinata a costituire un RTI con un’impresa che aveva
già partecipato al precedente raggruppamento in qualità di
mandante.

Il quesito richiama anche le sentenze del Consiglio di Stato n.
532/2023 e n. 7778/2024, nelle quali è stata affrontata la
possibilità per il precedente affidatario di partecipare a una
nuova procedura insieme ad altri operatori economici.

La risposta provinciale distingue due aspetti: l’individuazione
dell’impresa alla quale riferire il divieto di rotazione e le
condizioni che consentono alla stazione appaltante di non
applicarlo.

Art. 49 del Codice Appalti: quando si applica il divieto di
rotazione

L’art. 49
del D.Lgs. n. 36/2023
disciplina il
principio di rotazione negli affidamenti
sottosoglia
, prevedendo, al comma 2, il divieto di
affidamento o aggiudicazione al contraente uscente quando due
affidamenti consecutivi riguardano commesse appartenenti allo
stesso settore merceologico, alla stessa categoria di opere oppure
allo stesso settore di servizi.

La disposizione intende evitare che la successione di contratti
omogenei favorisca stabilmente il medesimo operatore economico,
limitando le possibilità di accesso al mercato degli altri soggetti
interessati. Il comma 3 consente inoltre alle stazioni appaltanti
di suddividere gli affidamenti in fasce
economiche
, all’interno delle quali applicare il divieto,
mentre i commi successivi disciplinano le condizioni per potervi
derogare.

Il Codice non contiene però una previsione specifica per il caso
in cui il precedente aggiudicatario sia un raggruppamento
temporaneo, né stabilisce espressamente se il divieto debba essere
riferito alla mandataria, alle singole mandanti oppure al
raggruppamento nel suo insieme.

La difficoltà interpretativa deriva dalla natura del RTI, che
consente a più operatori di partecipare congiuntamente a una
procedura pur conservando la propria autonomia giuridica, e dalla
necessità di stabilire quale rilevanza attribuire alla loro
precedente partecipazione contrattuale.

Rotazione negli RTI: il divieto si applica alla mandataria o alle
mandanti?

Nella risposta al quesito, la Provincia di Trento ha richiamato
le linee guida approvate con deliberazione della Giunta
provinciale n. 43 del 23 gennaio 2026
, adottate in
attuazione dell’art. 19-ter della L.P. n. 2/2016.

Il paragrafo 2.3 disciplina espressamente il caso in cui il
precedente affidatario sia un’associazione o un raggruppamento
temporaneo di imprese, stabilendo che solamente l’impresa
mandataria
non può essere invitata alla procedura per il
nuovo affidamento, secondo le condizioni previste dalle stesse
linee guida.

La posizione della capogruppo viene quindi distinta da quella
delle mandanti, evitando che la precedente partecipazione al
raggruppamento determini automaticamente l’applicazione del divieto
a tutte le imprese coinvolte. Ne deriva che la presenza di una
precedente mandante nel nuovo RTI non costituisce,
secondo la disciplina provinciale, una ragione sufficiente per
impedirne il coinvolgimento nel successivo affidamento.

Diversa è la posizione della precedente mandataria, alla quale
le linee guida riferiscono espressamente il divieto di
reinvito
. Il parere richiama questa previsione anche
rispetto all’ipotesi in cui la precedente capogruppo intenda
partecipare a un nuovo raggruppamento come mandante, senza tuttavia
approfondire il rapporto tra la disciplina provinciale e gli
orientamenti giurisprudenziali indicati nel quesito.

La distinzione tra mandataria e mandanti deriva, peraltro, dalle
linee guida della Provincia autonoma di Trento, applicabili alle
amministrazioni rientranti nel relativo ambito di competenza, e non
da una previsione espressamente contenuta nell’art. 49 del Codice
nazionale.

Contraente uscente in un nuovo RTI: quando è ammessa la
partecipazione?

Il rapporto tra rotazione e partecipazione in raggruppamento è
stato affrontato dalla giurisprudenza amministrativa, che ha
esaminato le conseguenze della presenza del precedente affidatario
all’interno di un RTI costituito con altri operatori economici.

Con la sentenza
n. 532/2023
, il Consiglio di Stato ha valutato la
partecipazione a una procedura negoziata di un raggruppamento
composto anche da un’impresa precedentemente affidataria del
servizio, riconoscendo la rilevanza della diversa composizione del
concorrente rispetto al precedente contraente.

L’orientamento è stato ripreso dalla sentenza
n. 7778/2024
, con la quale il Consiglio di Stato ha
escluso che il principio di rotazione impedisca automaticamente al
precedente affidatario di chiedere la partecipazione a una
procedura negoziata costituendo un RTI con un altro operatore.

Il ragionamento dei giudici ha valorizzato la funzione dei
raggruppamenti temporanei, attraverso i quali le imprese possono
concorrere congiuntamente, ampliando le possibilità di
partecipazione alle procedure di affidamento. La presenza del
precedente affidatario in una nuova formazione
associativa
non può quindi essere considerata, di per sé,
sufficiente a giustificare l’applicazione della rotazione, quando
la partecipazione avvenga insieme a un diverso operatore
economico.

Su queste basi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la
stazione appaltante avrebbe dovuto esaminare la richiesta di
partecipazione in RTI e consentire l’accesso alla procedura, in
assenza di ulteriori motivi ostativi, anziché applicare
automaticamente il divieto per la presenza del precedente
affidatario.

Le pronunce riguardano, tuttavia, la partecipazione a
procedure negoziate, mentre…


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