Si può installare un impianto fotovoltaico in una cava dismessa
anche quando l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico? In
un’area idonea basta un divieto generale scritto nel vincolo per
giustificare il parere negativo? Chi ha investito nel progetto lo
perde o ottiene una nuova valutazione?
A questi interrogativi risponde il TAR Lombardia con la sentenza
n. 4861 del 29 ottobre 2026, che chiarisce come un impianto
fotovoltaico in una cava dismessa, area che la legge considera
idonea, non possa essere bocciato dalla Soprintendenza richiamando
soltanto il divieto astratto contenuto nel vincolo paesaggistico,
senza misurare l’impatto visivo dell’opera sul contesto. Chi vuole
trasformare una cava abbandonata in un impianto solare può quindi
pretendere che Soprintendenza e Comune guardino il progetto per
quello che è, con le sue dimensioni, la sua posizione e le sue
mitigazioni. Se il no arriva senza quell’esame, l’investimento non
è perduto, perché un diniego che non si misura con l’opera è
viziato e va rifatto.
Per le cave dismesse il vincolo, da solo, non è più una
risposta. Da quando la legge le ha incluse tra le aree idonee (art.
20, comma 8, lettera c), del D.Lgs. n.
199/2021), il giudizio di compatibilità va costruito sull’opera
e non sull’etichetta a cui la si vuole ricondurre. Né serve
definire un impianto «estensivo» per collocarlo fuori dal perimetro
dell’ammissibile, se nessuna norma dice che cosa significhi; e
neppure regge una motivazione sintetica, se l’amministrazione non
si confronta con la documentazione che il progetto le mette
davanti.
Fotovoltaico in una cava dismessa vincolata: la vicenda
Tutto è cominciato quando una società proprietaria di una cava
dismessa, in un ambito agrario e golenale e da anni in disuso, ha
chiesto nel dicembre 2024 l’approvazione di un progetto di recupero
dell’area con un impianto fotovoltaico, presentando contestualmente
la domanda di autorizzazione paesaggistica. L’ambito era stato
dichiarato di notevole interesse pubblico nel 2009 con una delibera
regionale, la cui disciplina d’uso stabilisce che la realizzazione
di impianti fotovoltaici a carattere estensivo non è ammessa.
Il progetto collocava i pannelli all’interno della cava, a una
quota più bassa rispetto al contesto e nascosti dalla vegetazione
di bordo, prevedeva prato, arbusti e piantumazioni per recuperare
l’area ed era corredato di rendering e di una tavola dei coni
ottici. Nell’aprile 2025 la commissione paesaggistica comunale,
dopo aver richiesto alcune prescrizioni per migliorare mitigazioni
e compensazioni ambientali, ha espresso parere favorevole.
Nella conferenza di servizi indetta dal Comune la Soprintendenza
si è invece pronunciata in senso negativo, richiamando il divieto
contenuto nel vincolo, e nell’agosto 2025 il Comune ha respinto
l’istanza, ritenendo quel parere da solo sufficiente e aggiungendo
che l’impianto, per tipologia ed estensione, avrebbe alterato i
caratteri del paesaggio agricolo e golenale, con effetti sulle
visuali panoramiche e sull’armonia del contesto.
La società ha impugnato il parere con il ricorso e il diniego
con i motivi aggiunti, e occorrendo la stessa prescrizione del
vincolo, invocando la disciplina delle aree idonee e l’interesse
pubblico prevalente delle rinnovabili e denunciando un difetto di
istruttoria e di motivazione. In giudizio il Comune ha sostenuto
che l’istanza riguardasse un piano di recupero della cava e non una
semplice domanda per un impianto da fonti rinnovabili, mentre è
stata eccepita l’improcedibilità del ricorso, perché nel frattempo
la società aveva presentato una procedura abilitativa semplificata
per un ulteriore impianto fotovoltaico sulla stessa cava, definito
dalla difesa comunale sostanzialmente sovrapponibile.
Aree idonee e vincolo paesaggistico: le norme da conoscere
Per comprendere la decisione occorre partire dall’art. 20, comma
8, lettera c), del D.Lgs. n. 199/2021, che tra le aree idonee
include le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o
in condizioni di degrado ambientale, oltre alle porzioni non più
suscettibili di sfruttamento. La disposizione è stata abrogata
dall’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n.
190/2024 (Testo unico FER), nella versione modificata dal
Decreto-Legge n. 175/2025, convertito dalla Legge n. 4/2026,
con effetto dal 30 dicembre 2024, ma il comma 2 dello stesso
articolo mantiene in vita, per le procedure in corso, le norme
elencate nell’allegato D, tra cui l’art. 20. Per legge sono «in
corso» le procedure per le quali, a quella data, risultava compiuta
la verifica di completezza della documentazione; il TAR applica la
vecchia norma a un procedimento avviato con l’istanza dell’11
dicembre 2024, dando atto che le amministrazioni non ne hanno
contestato l’applicazione.
Accanto alla legge regionale sulla coltivazione delle cave, in
base alla quale l’istanza era stata presentata, sul versante della
tutela l’intervento richiede l’autorizzazione paesaggistica
dell’art. 146 del
D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),
perché l’area è vincolata ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere
c) e d), che riguardano i complessi di cose immobili che compongono
un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale e le
bellezze panoramiche, categorie distinte da quelle delle lettere a)
e b), che riguardano le cose immobili di cospicua bellezza naturale
e le ville, i giardini e i parchi.
Vincolo paesaggistico e impianti estensivi: cosa dicono i
giudici
Il punto fermo da cui partono i giudici è che, quando in un
procedimento confluiscono interessi diversi, lo governano tutte le
discipline poste a loro tutela, da coordinare nel provvedimento
finale. La disciplina delle cave e quella del paesaggio non
escludono dunque la normativa sulle rinnovabili, che anzi regola in
primo luogo l’assentibilità di un impianto fotovoltaico.
Su questo sfondo il TAR afferma che un vincolo risalente al 2009
non poteva fondare di per sé il diniego, perché nel frattempo la
legge ha incluso le cave dismesse tra le aree idonee. Il favore per
le rinnovabili, ricordano i giudici, concentra l’impedimento
assoluto all’installazione in zona vincolata nelle sole aree non
idonee, mentre negli altri casi la compatibilità con il vincolo va
esaminata considerando queste tecnologie elementi ormai normali del
paesaggio, come già affermato dal TAR Lombardia (sentenza n.
296/2021) e dal TAR Campania (sentenza n.
1314/2025). Pesa anche la natura del vincolo, apposto ai sensi
delle lettere c) e d) dell’art. 136, perché solo per i beni delle
lettere a) e b) l’apprezzamento di compatibilità è destinato a
essere sempre particolarmente intenso, secondo il TAR Lazio
(sentenza n. 9155/2025).
Quanto agli impianti «estensivi» che il vincolo esclude, i
giudici osservano che non configurano una categoria speciale,
perché manca una norma che li descriva e ne disciplini un regime
derogatorio rispetto a quello ordinario. Ciò che va valutato, come
sostenuto dal TAR Lazio (sentenza n.
10040/2025), è il potenziale impatto visivo
dell’infrastruttura, cioè le sue dimensioni, anche in altezza, e la
sua effettiva localizzazione, ed è questo esame a essere
mancato.
Le amministrazioni non hanno valutato ciò che la società ha
documentato, dai…
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