La maggiorazione del 10% prevista per l’utilizzo del
BIM
deve essere riconosciuta soltanto ai professionisti
incaricati della progettazione oppure spetta anche al direttore dei
lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione? La
collocazione della disposizione nell’Allegato I.13 al Codice dei
contratti pubblici, dedicato alla determinazione dei parametri per
la progettazione, può giustificare una limitazione dell’incremento?
E cosa accade quando i servizi tecnici della fase esecutiva vengono
affidati separatamente dalla progettazione?

Il dubbio nasce da una possibile lettura restrittiva dell’art.
2, comma 5, dell’Allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina
la maggiorazione dei corrispettivi per l’adozione dei
metodi e strumenti di gestione informativa
digitale
delle costruzioni e che, per la sua collocazione
sistematica, potrebbe sembrare riferito esclusivamente alle
prestazioni progettuali, nonostante il Codice consideri il BIM un
sistema di gestione delle informazioni destinato ad accompagnare
l’opera anche nelle successive fasi di realizzazione e
controllo.

Su questo rapporto tra disciplina dei compensi e gestione
informativa digitale è intervenuta l’ANAC con il
parere di funzione
consultiva n. 37 del 14 ottobre 2026
, precisando che
la maggiorazione del 10% non può essere circoscritta alle sole
attività di progettazione, ma deve essere riconosciuta anche per
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione
, quando ricorrono le condizioni previste dalla
normativa.

Maggiorazione BIM per direzione lavori e CSE: il dubbio sui
compensi

Il parere trae origine dalla richiesta di un’amministrazione
sanitaria impegnata nella realizzazione di un nuovo presidio
ospedaliero, per il quale era in corso una procedura di
appalto integrato con utilizzo dei metodi e
strumenti di gestione informativa digitale. Dovendo procedere
all’affidamento mediante procedura aperta dei servizi di direzione
lavori (DL) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
(CSE), l’amministrazione ha chiesto all’ANAC se nella
determinazione dei relativi corrispettivi dovesse applicare la
maggiorazione del 10% prevista dall’art. 2, comma 5, dell’Allegato
I.13.

Il dubbio era legato soprattutto alla formulazione
dell’Allegato, che disciplina la determinazione dei parametri per
la progettazione e avrebbe potuto suggerire un’applicazione
dell’incremento limitata alle sole attività progettuali, rendendo
necessario verificare se tale riferimento fosse sufficiente a
escludere le prestazioni professionali della fase esecutiva oppure
se, attraverso il coordinamento con le disposizioni sulla gestione
informativa digitale e con le indicazioni del Bando tipo ANAC n.
2/2026, la maggiorazione dovesse essere riconosciuta anche a queste
ultime.

Obbligo BIM negli appalti pubblici: soglie e applicazione nella
fase esecutiva

L’art.
43 del D.Lgs. n. 36/2023
, richiamato dall’ANAC nella
ricostruzione del quadro normativo della gestione informativa
digitale delle costruzioni, prevede dal 1° gennaio 2025
l’adozione obbligatoria del BIM per la
progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e
per gli interventi su costruzioni esistenti con costo presunto dei
lavori superiore a 2 milioni di euro.

Per gli interventi sugli edifici di cui all’art. 10, comma 1,
del D.Lgs. n. 42/2004, la disposizione richiama invece la soglia
prevista dall’art. 14, comma 1, lettera a), del Codice, mentre
restano esclusi dall’obbligo gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, salvo che riguardino opere
precedentemente realizzate mediante l’adozione dei medesimi metodi
e strumenti.

Il comma 2 dell’art. 43 consente inoltre alle stazioni
appaltanti e agli enti concedenti di ricorrere alla gestione
informativa digitale anche al di fuori dei casi obbligatori, nel
rispetto delle condizioni previste dall’Allegato
I.9
, che ne disciplina l’utilizzo nei procedimenti
tecnico-amministrativi relativi all’affidamento e all’esecuzione
dei contratti pubblici, estendendolo alla manutenzione, alla
gestione e alla dismissione dell’opera.

La disciplina del BIM, dunque, non si esaurisce nella
progettazione, come conferma l’art. 1, comma 11, dell’Allegato I.9,
secondo cui il coordinamento, la direzione e il controllo
tecnico-contabile dell’esecuzione
dei contratti possono
essere svolti mediante metodi e strumenti di gestione informativa
digitale, prevedendo anche la possibilità di nominare un
coordinatore dei flussi informativi all’interno dell’ufficio di
direzione lavori, qualora il direttore dei lavori non disponga
delle competenze necessarie.

A queste disposizioni si aggiungono l’art.
114
del Codice e l’Allegato
II.14
, che richiamano l’impiego della gestione informativa
digitale nelle attività di direzione lavori, confermando come gli
adempimenti digitali possano accompagnare anche la fase esecutiva
dell’appalto e interessare prestazioni professionali diverse dalla
progettazione, delle quali si deve tenere conto nella
determinazione dei relativi corrispettivi.

Allegato I.13: a quali servizi si applica la maggiorazione BIM del
10%

L’art.
41
, comma 15, del D.Lgs. n. 36/2023 rinvia all’Allegato
I.13
per la determinazione dei corrispettivi dei
servizi di ingegneria e architettura, comprendendo un insieme di
prestazioni più ampio rispetto alla progettazione di fattibilità
tecnico-economica ed esecutiva.

Tra le attività richiamate dalla disposizione figurano infatti
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la
direzione lavori, la direzione dell’esecuzione, il coordinamento
della sicurezza in fase esecutiva, il collaudo e gli incarichi di
supporto tecnico-amministrativo, che rientrano quindi nel sistema
di determinazione dei corrispettivi professionali
previsto dal Codice.

L’art. 2, comma 5, dell’Allegato I.13 stabilisce che, per gli
appalti nei quali è obbligatoria l’adozione dei metodi e strumenti
di gestione informativa digitale delle costruzioni, deve essere
applicato un incremento del 10% sul complessivo di calcolo degli
onorari, prima della determinazione delle spese e degli oneri
accessori, precisando espressamente che “Tale incremento deve
essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto
di affidamento”.

Sebbene l’Allegato I.13 sia intitolato alla determinazione dei
parametri per la progettazione, il riferimento a tutti i
servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento

non consente di circoscrivere la maggiorazione alle sole attività
progettuali, introducendo una limitazione che non troverebbe
corrispondenza neppure nell’art. 41, comma 15, del Codice, che
comprende anche le prestazioni professionali relative alla fase
esecutiva.

Le due disposizioni devono quindi essere lette congiuntamente,
considerando che il sistema di determinazione dei corrispettivi
comprende anche le prestazioni professionali della fase esecutiva e
che la maggiorazione deve essere riconosciuta ai servizi di
architettura e ingegneria individuati dall’Allegato I.13 e compresi
nell’affidamento, quando ricorrono le condizioni previste per
l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa
digitale.

Maggiorazione BIM obbligatoria e volontaria: le indicazioni del
Bando tipo ANAC

L’ANAC ha richiamato anche le indicazioni contenute nel Bando
tipo n. 2/2026
, relativo alle procedure aperte per
l’affidamento dei servizi di…


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