Con Ordinanza 25168/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini dell’inclusione delle royalties nel valore in dogana delle merci, occorre che sia verificata in concreto l’esistenza di una condizione di vendita, per effetto della quale l’importatore è tenuto al pagamento al fine di poter concludere la compravendita. A latere si ribadisce che non è, a tal fine, sufficiente che venga esercitato un semplice presidio di qualità sui prodotti importati dalla licenziataria, da verificare caso per caso, dato che ciò persegue esclusivamente la finalità di tutelare la reputazione sociale della titolare del segno distintivo, non comportando alcuna influenza e orientamento, di fatto o di diritto, sullo svolgimento dell’attività del produttore.
Con l’Ordinanza n. 25168/2026, la Cassazione ha ribadito che l’inclusione delle royalties nel valore in dogana delle merci importate richiede l’accertamento in concreto di una condizione di vendita: l’importatore deve essere tenuto al pagamento dei diritti di licenza per poter concludere la compravendita. La Corte conferma inoltre che, a tal fine, non basta un semplice presidio di qualità esercitato dal licenziante sui prodotti importati dalla licenziataria per far emergere una condizione di vendita avente refluenza sul valore in dogana. Clausole di questo tipo, la cui portata va verificata caso per caso, servono esclusivamente a tutelare la reputazione del titolare del segno distintivo e non comportano alcuna influenza od orientamento, di fatto o di diritto, sull’attività del produttore. Il principio non può, però, operare quando il giudice di merito abbia dato per acquisita l’assenza di controllo del licenziante nel rapporto trilaterale senza esaminare le clausole contrattuali alla luce degli indicatori elaborati in sede unionale: di qui la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito per un controllo “sul fatto”.
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1) La questione giuridica
La questione origina dall’impugnazione, da parte della società importatrice, di un avviso di accertamento ed un atto di irrogazione di sanzioni emessi dalla Dogana, con i quali si contestava alla società la mancata inclusione, nel valore della merce oggetto della dichiarazione doganale, delle royalties dovute alla licenziante del marchio.
Secondo la società, tale valore non doveva essere compreso ai sensi dell’art. 71 del Reg. UE 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione – c.d. CDU), in quanto i prodotti erano stati fabbricati da soggetti terzi ed autonomi rispetto alla licenziante che non esercitava sugli stessi alcun controllo.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto l’originario ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato il conseguente appello della Dogana, ritenendo che non sussistessero le condizioni previste dalla disciplina unionale per l’inclusione del valore delle royalties in quello della merce importata.
Avverso tale sentenza ADM proponeva ricorso per cassazione, eccependo in particolare la violazione/falsa applicazione degli artt. 32, del Reg. CEE 2913/1992 (cd. codice doganale comunitario o CDC), e 157, 160, 143, del Reg. CEE 2454/1993 (cd. DAC), corrispondenti agli attuali artt. 70 del CDU e 127 e 136 del Reg. UE 2447/2015 (c.d. Regolamento di esecuzione del CDU – c.d. RE), contestando che la CTR avesse negato la sussistenza dei presupposti della rettifica del valore in dogana con l’inclusione delle royalties sui prodotti importati nel caso di specie.
La CGT di secondo grado, in particolare, rigettava le doglianze di parte pubblica osservando che l’IVA non era in ogni caso dovuta, avendo la contribuente dimostrato di aver provveduto al relativo pagamento attraverso l’inversione contabile (reverse charge). Quanto poi alla determinazione del valore in dogana della merce, rilevava che mancavano i presupposti per l’inclusione nella stessa del valore dei diritti di licenza ed in particolare l’obbligo di provvedere al relativo pagamento quale condizione della vendita, sussistente quando il licenziante è in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sul fornitore. Nel caso di specie, ad avviso del giudice d’appello, erano ravvisabili due autonomi rapporti, il primo tra licenziante e licenziatario ed il secondo tra quest’ultimo ed il produttore della merce; dal contratto di licenza, tuttavia, non emergeva alcun rapporto tra licenziante e produttori, ma solo la possibilità per la prima di verificare la qualità della merce.
Avverso tale sentenza la Dogana proponeva ricorso per cassazione richiamando altresì la giurisprudenza della Cassazione in materia, per la quale, in sostanza, in tema di diritti doganali, ai fini della determinazione del valore in dogana di prodotti che siano stati fabbricati in base a modelli e con marchi oggetto di contratto di licenza e che siano importati dalla licenziataria, il corrispettivo dei diritti di licenza va aggiunto al valore di transazione, qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei corrispettivi dei diritti di licenza (v. ad es. Cass. nn. 8473/2018; 25438/2018; 25437/2018; 24996/2018).
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2) L’incidenza delle royalties e dei corrispettivi sul valore dichiarato
In sede di ricorso per cassazione la società importatrice ha eccepito, in particolare, la violazione delle norme unionali in tema di incidenza dei diritti di licenza (o royalties) ed i corrispettivi per la distribuzione e rivendita delle merci importate sul valore in dogana delle merci, contenute negli artt. 32, par. 1, lett. c) del Reg. CEE 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario, c.d. – CDC), negli artt. 157 e 159, 160, 143 del Reg. CEE 2454/1993 (recante Disposizioni di Attuazione al Codice, c.d. DAC), nel documento della DG TAXUD 800/2002, nonché nel Commento n. 11 del Comitato del Codice Doganale – Sezione del valore in Dogana (ormai espunto, come si vedrà, dalla Commissione UE, in quanto elenco meramente casistico).
Ad avviso della Dogana ricorrente, la Corte regionale non aveva correttamente qualificato il contratto dal quale emergevano…
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