1. Articolo 89-bis, d.lgs. n. 159/2011: l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la P.A.- Legittima la cancellazione dall’Albo nazionale Gestori Ambientali
2. Interdittiva antimafia- Ratio a fondamento dell’articolo 89-bis dlgs. 159 del 2011-Tutela del buon andamento della P.A.- Tutela della concorrenza-Cancellazione dall’Albo dei gestori ambientali- Si giustifica anche allorquando non vi siano rapporti contrattuali con la P.A., operando l’impresa colpita nel solo settore privato.
1. E’ possibile richiamare la recente pronuncia di questo Tar, con la quale si è, su punto, osservato: “Dopo l’introduzione dell’ articolo 89-bis del d.lgs. 159/2011 l’interdittiva antimafia può essere adottata anche nei confronti di imprese che operano nel settore privato: secondo la giurisprudenza, l’articolo 89-bis, d.lgs. n. 159/2011, si interpreta nel senso che l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la P.A. Sotto questo profilo, quindi, la revoca delle autorizzazioni anche se abilitanti l’esercizio dell’attività imprenditoriale nei confronti dei privati, discende direttamente, secondo il meccanismo vincolante di cui all’ articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011, dall’adozione dell’informazione interdittiva antimafia ed è legata alla perduranza di quest’ultima” (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. I, 1/10/2025, n. 6520) (Rif.: Articoli 100 e Allegato II.11 del dlgs. 36 del 2023)[1].
2. La documentazione antimafia è costituita dalla “comunicazione antimafia” e dalla “informazione antimafia”. La prima consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011; la seconda, oltre a queste circostanze, può rappresentare anche la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un’impresa soggetta ai controlli in materia.
Il sistema rappresenta una forma di tutela avanzata avverso il fenomeno della penetrazione della mafia nell’economia legale. L’emissione dei provvedimenti comporta, tra l’altro, l’esclusione di un imprenditore dalla titolarità di rapporti contrattuali con le Pubbliche amministrazioni determinando a suo carico una particolare forma di incapacità giuridica (Cons. St., A.P., 6 aprile 2018, n. 3). L’interdittiva antimafia costituisce una misura volta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione e si pone a tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
L’informazione, a differenza della comunicazione, si fonda su una valutazione ampiamente discrezionale circa la sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa, che muove dall’analisi e dalla valorizzazione di specifici elementi fattuali i quali rappresentano obiettivi indici sintomatici di connessioni o collegamenti con associazioni criminali. L’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che tali elementi vengano desunti dal contenuto di atti giudiziari; da accertamenti di polizia o da vicende imprenditoriali particolarmente sintomatiche di un intento elusivo; l’art. 91, comma 6, del medesimo decreto prevede poi che il Prefetto possa desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa anche da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali, unitamente ad altri elementi dai quali emerga che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.
La ratio a fondamento della disposizione in commento si coglie non solo nella tutela del buon andamento della P.A., ma anche sul piano della garanzia del libero esplicarsi della concorrenza tra imprese operanti sul mercato, sicché la cancellazione dall’albo si giustifica anche allorquando non vi siano rapporti contrattuali con la P.A., operando l’impresa colpita nel solo settore privato. (Rif.: Articoli 100 e Allegato II.11 del dlgs. 36 del 2023)
Nota di sintesi
1.La vicenda.
La società Alfa impugna il provvedimento di cancellazione dall’Albo nazionale Gestori Ambientali relativamente all’iscrizione in categoria 4, classe C, per sopravvenuta carenza del requisito di cui all’art. 10, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 03/06/2014 n.120, nonché la comunicazione interdittiva adottata sulla scorta dell’Informativa Interdittiva Antimafia del Prefetto
Il motivo di ricorso:
il presupposto per la cancellazione delle imprese dall’Albo Gestori Ambientali sarebbe esclusivamente l’emissione di una comunicazione antimafia interdittiva, mentre l’informativa antimafia interdittiva avrebbe solo effetti inibitori rispetto ad appalti pubblici di valore sopra le soglie comunitarie, così come disciplinato dall’art.91 del Codice antimafia: di conseguenza, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti per la cancellazione della ricorrente dall’Albo
Le norme di riferimento (e, segnatamente l’art. 89 bis del Codice Antimafia), ove interpretate diversamente sarebbero in contrasto con il dettato costituzionale.
2. La decisione del Tar e la relativa motivazione.
Il Tar rigetta il ricorso.
Il Tar richiama la recente pronuncia dello stesso Tar per il quale: “Dopo l’introduzione dell’ articolo 89-bis del d.lgs. 159/2011 l’interdittiva antimafia può essere adottata anche nei confronti di imprese che operano nel settore privato: secondo la giurisprudenza, l’articolo 89-bis, d.lgs. n. 159/2011, si interpreta nel senso che l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la P.A. Sotto questo profilo, quindi, la revoca delle autorizzazioni anche se abilitanti l’esercizio dell’attività imprenditoriale nei confronti dei privati, discende direttamente, secondo il meccanismo vincolante di cui all’ articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011, dall’adozione dell’informazione interdittiva antimafia ed è legata alla perduranza di quest’ultima” (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. I, 1/10/2025, n. 6520).
Sull’incostituzionalità della norma di cui all’articolo 89 bis del dlgs. 159 del 2011:
Il Tar ritiene che sia infondata:
L’interdittiva antimafia costituisce una misura volta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione e si pone a tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
Ne deriva che “la cancellazione dall’albo si giustifica anche allorquando non vi siano rapporti contrattuali con la P.A., operando l’impresa colpita nel solo settore privato”.
3. Esito.
Il ricorso viene respinto con compensazione delle spese di giudizio “in considerazione della complessiva vicenda in commento”.
Pubblicato il 03/09/2026
N. 05073/2026…
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