Fino a che punto un intervento di demolizione e ricostruzione
può trasformare l’edificio preesistente continuando a essere
qualificato come ristrutturazione edilizia? Gli
incrementi volumetrici previsti dal Piano Casa consentono di
superare i limiti di densità fissati dal D.M. 2 aprile 1968? E come
devono essere considerati, nel calcolo della volumetria, un androne
coperto e alcuni spazi indicati progettualmente come terrazzi ma
chiusi su tre lati?

Sono diverse, ma strettamente intrecciate fra loro, le questioni
affrontate dal Consiglio di Stato nella sentenza
del 15 luglio 2026, n. 5744
, con la quale Palazzo
Spada ha confermato l’annullamento di un permesso di costruire
relativo a un intervento di demolizione, ricostruzione e
ampliamento del 35%, ridefinendo però alcune delle ragioni che il
TAR aveva posto alla base della decisione di primo grado.

Piano Casa e demolizione e ricostruzione: perché il permesso è
stato annullato

Il contenzioso riguarda un intervento assentito come
ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con
ampliamento volumetrico, per il quale si erano succeduti tre
permessi di costruire.

L’edificio preesistente era costituito da un unico corpo
di fabbrica
, composto da piano terra, primo piano e
secondo livello adibito a suppenno o sottotetto. Le unità abitative
erano tre: due al piano terra e una al primo piano. L’ingresso
dell’edificio si trovava direttamente sul filo stradale.

La demolizione ha lasciato posto a un organismo edilizio
profondamente diverso, formato da due distinti corpi di
fabbrica
, collegati da un sistema scala-ascensore. È stato
inoltre realizzato un piano interrato progettato per ospitare dei
box, mentre davanti al fabbricato prospiciente la strada è stata
ricavata una corte di circa 85,5 mq che ha determinato un
arretramento del nuovo edificio di 8,65 metri rispetto al
precedente filo stradale. Uno dei due nuovi corpi è stato
realizzato anche su una porzione di area precedentemente
libera.

Sono differenze che spiegano uno dei temi centrali del giudizio:
stabilire se una trasformazione di tale consistenza potesse ancora
essere ricondotta alla ristrutturazione edilizia
oppure dovesse essere qualificata come nuova costruzione.

Dopo una prima ordinanza cautelare del TAR, il progetto era
stato modificato per tenere conto delle contestazioni relative, tra
l’altro, alla densità edilizia e al rispetto degli artt. 7, 8 e 9
del D.M. 2 aprile 1968.

Il terzo permesso, espressamente sostitutivo dei precedenti, era
stato comunque annullato dal tribunale amministrativo, che aveva
ravvisato violazioni relative alla volumetria, all’altezza e alle
distanze.

In appello il Consiglio ha quindi disposto una nuova
verificazione e, sulla base dei nuovi accertamenti, ha confermato
l’annullamento del titolo, escludendo però il superamento dei
limiti di altezza e distanza e confermando, invece, la violazione
della densità edilizia, insieme alla necessità di
computare androne e loggiati nella volumetria complessiva.

Ristrutturazione edilizia, Piano Casa e D.M. 2 aprile 1968: le
norme da coordinare

La decisione si muove lungo più livelli normativi che devono
essere letti congiuntamente. Il primo riferimento è l’art. 3, comma
1, lett. d), del
d.P.R. n. 380/2001
, che disciplina la ristrutturazione
edilizia e ricomprende, nella formulazione applicabile alla
fattispecie, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione
con modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, ferme le condizioni più
restrittive previste per gli immobili e gli ambiti sottoposti a
particolare tutela.

A questa disciplina si affianca l’art. 2-bis del d.P.R.
n. 380/2001
, che regola le deroghe in materia di distanze
e, al comma 1-ter, detta specifiche disposizioni per gli interventi
di demolizione e ricostruzione, nonché il D.M. 2
aprile 1968, n. 1444
, i cui artt. 7, 8 e 9 fissano
rispettivamente i limiti relativi a densità edilizia, altezza degli
edifici e distanze tra fabbricati.

Nel caso esaminato assume inoltre rilievo la L.R.
Campania n. 19/2009
, contenente la disciplina regionale
del Piano Casa, dalla quale deriva la possibilità di beneficiare
dell’incremento volumetrico del 35% e la specifica regolamentazione
degli interventi nelle zone A. L’applicazione della normativa
incentivante regionale, tuttavia, non elimina la necessità di
verificare il rispetto dei parametri urbanistici inderogabili
stabiliti dalla disciplina statale.

Sul calcolo delle superfici e dei volumi entra infine in gioco
il regolamento edilizio comunale, mentre il richiamo alle
definizioni uniformi del Regolamento Edilizio
Tipo
, previsto dall’art. 4, comma 1-sexies, del d.P.R. n.
380/2001, pone il diverso problema della loro efficacia nei Comuni
che non abbiano provveduto al recepimento.

Densità edilizia: l’incremento volumetrico non supera i limiti del
D.M. 2 aprile 1968

Il Consiglio ha evidenziato che la disciplina del Piano
Casa non può derogare ai limiti di densità, altezza e distanze
previsti dal D.M. 2 aprile 1968
, richiamando in proposito
anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 217/2020.

Nel caso in esame, la superficie fondiaria era pari a 511 mq e
l’indice di densità edilizia a 5 mc/mq, con una volumetria massima
realizzabile di 2.555 mc. La verificazione ha però
accertato un volume di 3.181 mc già al netto
dell’androne
; considerando quest’ultimo si arrivava a
3.305,50 mc, mentre con i loggiati il volume complessivo
raggiungeva 3.823,50 mc. Il limite risultava quindi superato anche
senza considerare tutte le componenti volumetriche controverse.

L’incremento previsto dalla legislazione regionale non consente
di oltrepassare i parametri statali inderogabili: la possibilità di
ampliare l’edificio e il rispetto della densità edilizia restano
verifiche autonome.

Androne, volume tecnico e RET: quali spazi devono essere computati
nella volumetria

L’androne posto al piano terra di uno dei due corpi di fabbrica
era utilizzato per collegare la corte con il vano scala e ascensore
e con le unità immobiliari. Secondo l’appellante, si sarebbe
trattato di uno spazio assimilabile a una galleria pedonale o
comunque a una superficie accessoria da escludere dal volume.

Tesi che non ha convinto i giudici d’appello, secondo cui questo
spazio, chiuso su due lati e destinato prevalentemente al servizio
dei residenti, non rientrava nelle fattispecie che il regolamento
edilizio comunale sottraeva al computo volumetrico, né poteva
beneficiare dell’esclusione prevista per i porticati privati entro
il 30% della superficie lorda del piano di maggiore estensione.

Essendo l’organismo edilizio formato da due corpi
strutturalmente separati
, non era possibile sommare le
superfici dei due edifici per costruire una grandezza virtuale
utile a rispettare la percentuale del 30%: il riferimento deve
essere il piano di maggiore estensione di una delle due
palazzine.

Né poteva essere qualificato neppure come volume
tecnico
, categoria riservata a spazi di dimensioni
contenute, privi di autonomia funzionale e strettamente necessari a
ospitare impianti tecnologici che non possano essere collocati
altrove.

Il Collegio ha anche escluso la diretta applicabilità delle
definizioni uniformi del Regolamento Edilizio Tipo
quando il Comune non abbia provveduto al…


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