Un unico testo europeo al posto delle tre Direttive sugli
appalti e sulle concessioni. Procedure di gara ridisegnate,
maggiore spazio alla negoziazione, nuovi criteri per valutare la
qualità delle offerte, BIM obbligatorio per i lavori di maggiore
importo e un sistema digitale europeo fondato sull’interoperabilità
e sulla verifica elettronica dei requisiti.
Sono alcuni dei contenuti della proposta di
Public Procurement Act presentata dalla
Commissione europea il 9 settembre 2026, COM(2026) 590 final, che
apre formalmente il percorso di revisione della disciplina europea
dei contratti pubblici.
Si tratta ancora, è bene precisarlo, di una proposta di
Regolamento: il testo dovrà adesso essere esaminato dal
Parlamento europeo e dal Consiglio nell’ambito della procedura
legislativa ordinaria e potrà quindi subire modifiche prima
dell’approvazione definitiva.
L’impianto delineato dalla Commissione permette però già di
individuare le direttrici lungo le quali dovrebbe muoversi la
futura disciplina europea.
Public Procurement Act: un Regolamento unico per appalti e
concessioni UE
La prima novità riguarda lo strumento normativo scelto. La
proposta prevede l’abrogazione delle Direttive 2014/23/UE sulle
concessioni, 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari e
2014/25/UE sui settori speciali, riunendo la disciplina in un unico
Public Procurement Act.
Il passaggio dalla Direttiva al Regolamento direttamente
applicabile modifica anche il meccanismo attraverso il
quale le norme europee entrano negli ordinamenti nazionali. Una
volta approvato e divenuto applicabile, il Regolamento sarebbe
infatti vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile negli Stati membri, senza necessità di una legge
nazionale di recepimento, come avviene nel caso delle
Direttive.
Il testo continua a disciplinare appalti pubblici e concessioni
di rilevanza europea e mantiene una struttura articolata che
comprende, oltre alle regole sulle procedure, disposizioni relative
a esclusioni e selezione degli operatori, aggiudicazione,
esecuzione, strumenti di acquisto, digitalizzazione, sostenibilità,
sicurezza e accesso degli operatori dei Paesi terzi.
Il tutto in un’ottica di semplificazione e
maggiore uniformità del mercato europeo degli appalti, riducendo la
frammentazione determinata dalle differenti modalità con cui le
Direttive sono state recepite nei singoli ordinamenti.
Nuove procedure di gara: procedura aperta, dinamica e
negoziazione
Altro intervento rilevante riguarda l’architettura delle
procedure di affidamento. La proposta concentra il sistema
soprattutto su due modelli: procedura aperta e
procedura dinamica, alle quali si affianca una
specifica procedura per l’innovazione.
Nella procedura aperta qualsiasi operatore interessato può
manifestare il proprio interesse e presentare direttamente una
prima offerta. La documentazione di gara deve indicare se siano
previsti criteri di selezione e se il soggetto pubblico intenda
negoziare. Se la negoziazione non è prevista, l’aggiudicazione può
avvenire sulla base delle prime offerte presentate; se invece è
prevista, gli operatori ammessi vengono invitati alla successiva
fase negoziale.
La procedura dinamica prevede invece l’adesione degli operatori
a un sistema che rimane aperto per tutta la sua durata. Per i
singoli contratti basati sulla procedura, gli operatori aderenti
possono essere successivamente invitati a manifestare interesse,
presentare un’offerta o partecipare a una negoziazione, secondo le
modalità definite dal committente pubblico.
In entrambi i modelli la negoziazione assume un
ruolo più ampio. La proposta consente di negoziare le
caratteristiche non essenziali del contratto, comprese alcune
caratteristiche tecniche, quantità, condizioni di consegna e
aspetti commerciali. Restano invece sottratti alla negoziazione le
cause di esclusione, i criteri di selezione e i criteri di
aggiudicazione.
Le negoziazioni possono svolgersi in uno o più turni e il numero
degli operatori può essere progressivamente ridotto sulla base dei
criteri di aggiudicazione.
A queste si aggiunge una specifica procedura per
l’innovazione, pensata per i casi in cui il committente
pubblico non intenda acquistare una soluzione già definita e
disponibile sul mercato, ma debba rispondere a un’esigenza
attraverso una soluzione ancora da sviluppare. La procedura parte
quindi dall’individuazione di una sfida o di un risultato
da raggiungere, lasciando agli operatori maggiore spazio
nella proposta delle possibili soluzioni.
Il percorso può articolarsi in più fasi, comprendendo la
selezione, sperimentazione, validazione e
valutazione delle soluzioni innovative proposte. Quelle
che superano positivamente questa fase possono accedere alla
successiva negoziazione per l’affidamento del contratto, che può
riguardare anche più soluzioni risultate idonee. L’obiettivo è
consentire alla domanda pubblica di accompagnare il processo
innovativo senza dover individuare fin dall’inizio, nelle
specifiche tecniche, una soluzione già disponibile sul mercato.
Criteri di aggiudicazione: qualità al 30% e al 50% negli appalti
labour-intensive
Sul fronte dell’aggiudicazione, la proposta individua nel
best price-quality ratio il metodo di riferimento
per determinare il best quality for money. L’elemento
maggiormente caratterizzante è l’introduzione di una soglia minima
per la componente qualitativa: i criteri di qualità dovranno
rappresentare almeno il 30% del punteggio
complessivo, percentuale che sale al 50% per i
contratti ad alta intensità di manodopera.
La qualità potrà essere valutata attraverso il merito tecnico,
le caratteristiche funzionali ed estetiche, l’accessibilità, gli
aspetti ambientali e climatici, le considerazioni sociali,
l’innovazione, la sicurezza e la resilienza delle forniture, la
qualità del personale impiegato, l’assistenza tecnica e, nei casi
previsti, anche elementi connessi alla preferenza
europea.
La proposta mantiene comunque una possibilità di deroga. Il
committente pubblico potrà non applicare il metodo del miglior
rapporto prezzo-qualità o le percentuali minime quando la qualità
della prestazione sia assicurata attraverso le specifiche tecniche,
le condizioni di esecuzione o una combinazione di questi strumenti
con criteri qualitativi. La motivazione della scelta dovrà essere
resa nota nella documentazione pubblica della gara.
Anche il subappalto entra nella disciplina
unitaria del nuovo Regolamento: la proposta vieta il subappalto
integrale del contratto e consente al committente pubblico di
riservare all’appaltatore principale l’esecuzione di attività
critiche, quando ciò sia giustificato dalla natura dell’affidamento
e proporzionato.
BIM sopra 25 milioni e appalti digitali: le nuove regole UE: verso
un ecosistema europeo interoperabile
Un capitolo importante della proposta riguarda la
digitalizzazione degli appalti.
Per i contratti di lavori pubblici di valore stimato pari o
superiore a 25 milioni di euro, l’art. 65 prevede
l’obbligo di richiedere l’utilizzo del Building Information
Modelling (BIM) nella fase di esecuzione. La proposta
definisce il BIM come un insieme di metodologie collaborative
digitali basate su formati aperti e interoperabili, finalizzate a
creare, gestire e condividere informazioni strutturate…
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