A cura di Ornella Cutajar e Alessandro Massari
con la collaborazione di Carla Ragionieri
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Indice

Serie di proroghe tecniche (otto)
Consiglio di Stato (sez. IV) sentenza 23 settembre 2026, n. 7023

Proroga tecnica del servizio di igiene urbana – Autonomia di ciascun provvedimento di proroga rispetto ai precedenti non impugnati – Insussistenza di inammissibilità per acquiescenza alle proroghe pregresse – Natura autoritativa della proroga tecnica e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche per le controversie sulla decurtazione del canone – Rinvio al primo giudice ex art. 105 c.p.a.

1. Processo amministrativo – Impugnazione dell’ultima di una serie di proroghe tecniche non precedute dall’impugnazione delle proroghe pregresse – Insussistenza di inammissibilità per difetto di interesse

Il provvedimento di proroga tecnica di un contratto di appalto pubblico, pur collocandosi in continuità con le proroghe che lo hanno preceduto, costituisce un atto autonomo rispetto a queste, in quanto adottato sulla base di una propria e distinta istruttoria; ne consegue che l’avere l’appaltatore prestato acquiescenza ai precedenti provvedimenti di proroga, non impugnandoli, non può comportare l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto avverso l’ultima proroga della serie, attesa l’autonomia delle diverse proroghe e la possibilità, costituzionalmente tutelata, per l’operatore economico di contestare l’ultimo provvedimento pur avendo prestato acquiescenza ai precedenti; tale interesse a ricorrere risulta, inoltre, concretamente sussistente quando la proroga contestata sia intervenuta dopo che sia stato superato il limite temporale massimo di prosecuzione del servizio previsto dalla lex specialis.

«Tale atto, pur posto in continuità con le precedenti proroghe, è certamente un provvedimento autonomo rispetto ai precedenti ed è stato adottato sulla base di una istruttoria autonoma. Conseguentemente l’avere prestato acquiescenza ai precedenti provvedimenti di proroga non può comportare l’inammissibilità del ricorso proposto, attesa l’autonomia delle diverse proroghe e la possibilità, tra l’altro costituzionalmente tutelata, per la ricorrente, ora appellante, di contestare l’ultima proroga e prestare acquiescenza alla precedenti»

2. Processo amministrativo – Giurisdizione sulla proroga tecnica ex art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023 – Appartenenza alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche per le controversie connesse sulla determinazione del canone

La natura autoritativa della proroga tecnica del contratto di appalto pubblico, risolvendosi essa in un vero e proprio affidamento diretto che deve essere motivato e può intervenire solo a determinate condizioni, è sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia che inerisce all’esercizio di poteri autoritativi; ne consegue che, quando risulti superato il termine massimo entro il quale la prosecuzione del servizio era dovuta contrattualmente ai sensi dell’art. 120, comma 10, del Codice, e possa quindi discutersi soltanto della sussistenza dei presupposti per la proroga di cui al successivo comma 11 — atto dall’indubbia natura autoritativa — il provvedimento impugnato deve essere qualificato, alternativamente, come atto di proroga tecnica ovvero come determina volta alla costituzione di un nuovo rapporto contrattuale senza previa gara: in entrambi i casi trattandosi di esercizio di poteri autoritativi, con la conseguenza che deve escludersi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo anche in relazione alle connesse contestazioni sulla determinazione o decurtazione del canone dovuto per il periodo di proroga.

«la natura autoritativa della proroga tecnica, come riconosciuto dal TAR a pagina 6 della sentenza impugnata, è già sufficiente per radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversie che ineriscono l’esercizio dei poteri autoritativi […] Conseguentemente il provvedimento impugnato o deve essere qualificato come atto di proroga o come determina volta alla costituzione di un nuovo rapporto contrattuale senza previa gara. Nell’uno e nell’altro caso, si tratta di esercizio di poteri autoritativi»

3. Contratti pubblici – Successione temporale delle norme sulla proroga tecnica – Applicazione del principio tempus regit actum

In applicazione del principio tempus regit actum, alla proroga tecnica di un contratto di appalto pubblico adottata dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice si applica la disciplina di cui all’art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, e non più quella dell’art. 106, comma 11, del previgente d.lgs. n. 50/2016, quand’anche il contratto originario risalga alla vigenza di quest’ultimo.

«precisato che in ragione del principio tempus regit actum si applica il d. lgs. 36 del 2023 (Cons. St., sez. V, 17 ottobre 2025, n. 8082)»

Standardizzazione del servizio e criterio di aggiudicazione
TAR Sicilia – Palermo (sez. III) sentenza 17 settembre 2026, n. 2633

Appalti di servizi – Criterio di aggiudicazione – Servizio di accalappiamento, ricovero sanitario e custodia di cani randagi – Criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex…


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