Nelle gare pubbliche, la mancata allegazione di una
certificazione richiesta per ottenere un punteggio
premiale
può compromettere la posizione in graduatoria di
un operatore economico, anche quando il possesso del requisito sia
stato espressamente dichiarato nell’offerta. Il problema si pone
per esempio quando il disciplinare prevede la presentazione sia
della dichiarazione sostitutiva sia del relativo certificato,
prevedendo l’attribuzione automatica di zero punti
in caso di omissione documentale.

In situazioni del genere, fino a che punto le prescrizioni della
legge di gara possono impedire il ricorso al soccorso
procedimentale
, soprattutto quando la produzione
successiva di una certificazione già posseduta e dichiarata
servirebbe esclusivamente a documentare una condizione
preesistente, senza modificare l’offerta tecnica?

A rispondere sul merito è il TAR Lazio, Roma, Sez.
V-ter,
con la sentenza
del 19 ottobre 2026, n. 16478
, che ha esaminato la
legittimità di alcune clausole relative all’attribuzione di
punteggi per il possesso di certificazioni ambientali e sociali,
soffermandosi sul rapporto tra dichiarazioni sostitutive,
integrazione documentale e soccorso procedimentale ai sensi
dell’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023.

Certificazioni premiali: il caso esaminato dal TAR Lazio

La controversia è nata nell’ambito di una procedura indetta per
la conclusione di accordi quadro, ai sensi
dell’art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, destinati all’affidamento di
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili
pubblici.

Uno degli operatori partecipanti si era classificato al
ventunesimo posto, senza ottenere i nove punti previsti per tre
sub-criteri premiali collegati alle certificazioni ISO
14001
, relativa al sistema di gestione ambientale,
UNI/PdR 125:2022, riguardante la parità di genere,
e SA 8000, riferita alla responsabilità
sociale.

Per ciascuna certificazione erano previsti tre punti, che la
commissione non aveva riconosciuto perché i documenti non
risultavano allegati alla sezione dell’offerta tecnica destinata ai
criteri premiali, nonostante il concorrente ne avesse dichiarato il
possesso.

Secondo la ricorrente, il riconoscimento dei nove punti le
avrebbe consentito di raggiungere la quarta posizione in
graduatoria, rientrando tra gli otto operatori destinatari
dell’aggiudicazione, mentre anche l’attribuzione dei soli sei punti
relativi alle certificazioni UNI/PdR 125:2022 e SA 8000 sarebbe
stata sufficiente per collocarla tra i primi otto classificati.

L’operatore ha quindi impugnato l’aggiudicazione e gli atti di
gara, contestando la mancata attivazione del soccorso e la
legittimità delle disposizioni del disciplinare che subordinavano
il riconoscimento dei punteggi alla materiale allegazione delle
certificazioni.

Il disciplinare di gara e l’attribuzione automatica di zero
punti

Al centro della controversia vi era la previsione del
disciplinare che richiedeva la compilazione del modello relativo ai
criteri premiali e la produzione delle certificazioni in corso di
validità, stabilendo l’attribuzione di zero punti qualora la
documentazione non fosse stata allegata secondo le modalità
prescritte.

La legge di gara imponeva quindi un doppio
adempimento
: il concorrente doveva dichiarare il possesso
delle certificazioni attraverso un modello predisposto dalla
stazione appaltante e produrre contestualmente i documenti
necessari a comprovarne l’esistenza.

Il modello aveva natura di dichiarazione
sostitutiva
ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e individuava
specificamente le certificazioni oggetto di punteggio, mentre la
loro allegazione serviva a dimostrare una circostanza già
dichiarata dall’operatore.

Secondo la stazione appaltante, le certificazioni costituivano
parte integrante dell’offerta tecnica e la loro mancata produzione
non poteva essere sanata attraverso il soccorso istruttorio,
ragione per cui la commissione aveva applicato il disciplinare
attribuendo zero punti per i sub-criteri interessati.

La questione riguardava però la legittimità della stessa
clausola, che impediva di distinguere il concorrente effettivamente
privo della certificazione da quello che, pur avendone dichiarato
il possesso, aveva omesso soltanto di allegarne copia, escludendo
in entrambi i casi qualsiasi possibilità di integrazione
documentale.

Soccorso procedimentale e offerta tecnica: i limiti dell’art.
101

La questione va esaminata alla luce dell’art. 101 del D.Lgs.
n. 36/2023
, che distingue le carenze della
documentazione amministrativa da quelle che interessano l’offerta
tecnica ed economica, rispetto alle quali il Codice pone limiti più
rigorosi.

Il comma 1 consente alla stazione appaltante di richiedere
l’integrazione e la regolarizzazione della documentazione
amministrativa, escludendo espressamente quella che compone
l’offerta tecnica ed economica, mentre il comma 3
permette di acquisire chiarimenti sui contenuti delle offerte e sui
relativi allegati, purché tali chiarimenti non ne modifichino il
contenuto.

Su questa distinzione si è sviluppato l’orientamento
giurisprudenziale che ammette, entro determinati limiti, il ricorso
al soccorso procedimentale anche per la produzione di
certificazioni premiali non allegate, quando il loro possesso sia
stato già dichiarato nell’offerta e la documentazione successiva
abbia una funzione esclusivamente probatoria.

Il limite rimane quello dell’immodificabilità
dell’offerta
, perché il soccorso non può consentire al
concorrente di introdurre un nuovo requisito premiale o migliorare
la propria proposta dopo la scadenza del termine di
presentazione.

Diversa è la situazione nella quale l’operatore abbia già
dichiarato il possesso di una determinata certificazione e la sua
successiva produzione serva soltanto a dimostrare una condizione
preesistente, senza incidere sugli elementi sottoposti alla
valutazione della commissione o alterare il confronto
competitivo.

Punteggio premiale e soccorso procedimentale: perché la clausola è
illegittima

Condividendo l’impostazione già seguita dal TAR Sicilia, Sez. I,
con la sentenza n. 1368/2026, relativa a una controversia analoga
che aveva interessato i medesimi criteri premiali, il giudice ha
accolto il ricorso.

Nel richiamare quel precedente, il Tribunale ha fatto
riferimento anche ad alcune sentenze del Consiglio di Stato, Sez.
V, 29 gennaio
2026, n. 795
, e Sez. III, 27 febbraio
2025, n. 1707
, nelle quali è stata valorizzata una
lettura proconcorrenziale del soccorso
procedimentale, coerente con l’esigenza di selezionare l’offerta
migliore senza attribuire conseguenze sproporzionate a omissioni
meramente documentali.

Secondo questo orientamento, quando una certificazione è
richiesta esclusivamente per ottenere un punteggio aggiuntivo e il
suo possesso risulta già dichiarato nell’offerta tecnica, deve
essere consentita la regolarizzazione della carenza
documentale
, purché l’integrazione non comporti modifiche
sostanziali dell’offerta né distorsioni del confronto tra
concorrenti.

La clausola esaminata dal TAR impediva invece qualsiasi
valutazione di questo tipo, imponendo alla commissione di
attribuire automaticamente zero punti anche in presenza di una
dichiarazione sostitutiva che individuava espressamente la
certificazione posseduta.

Il Tribunale ha quindi riconosciuto l’illegittimità
in parte qua
delle disposizioni contestate,
ritenendo che…


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