Nei cantieri in cui operano più imprese o lavoratori autonomi,
la gestione della sicurezza si collega strettamente
all’individuazione dei rischi derivanti dall’interazione tra le
diverse organizzazioni, tenendo presente che la presenza di
soggetti appartenenti a imprese differenti non rende
automaticamente interferenziale qualsiasi situazione di pericolo,
soprattutto quando l’infortunio è collegato alle modalità di
esecuzione di una lavorazione già considerata nei documenti di
sicurezza.

Da questa distinzione dipende anche la distribuzione
delle responsabilità
tra coordinatore per la sicurezza,
datore di lavoro e committente, ai quali il Testo Unico Sicurezza
Lavoro (D.Lgs.
n. 81/2008
) attribuisce compiti differenti, la cui violazione
deve essere valutata considerando la natura del rischio, le
condizioni operative del cantiere e gli obblighi effettivamente
riconducibili a ciascuna figura.

Un punto delicato sul quale è intervenuta la Corte di
Cassazione
, Sezione IV penale, con la sentenza n.
37229 del 22 ottobre 2026
, pronunciandosi su un infortunio
mortale avvenuto durante l’utilizzo di un escavatore e affrontando
anche la posizione del responsabile unico del procedimento e i
presupposti della responsabilità amministrativa dell’impresa ai
sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Rischio interferenziale in cantiere: l’infortunio e le
responsabilità contestate

L’incidente si è verificato in un cantiere destinato alla
manutenzione idraulica di un corso d’acqua, dove un dipendente
dell’impresa affidataria, durante alcune operazioni di rimozione
della vegetazione, è rimasto schiacciato durante la manovra di un
escavatore, condotto dal titolare di una ditta individuale e
noleggiato dall’impresa affidataria.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
aveva già considerato il rischio connesso alle manovre
dell’escavatore, prevedendo la presenza di un addetto a
terra
incaricato di assistere il conducente, misura che,
secondo la ricostruzione dei giudici di merito, avrebbe
verosimilmente impedito l’infortunio, ma che non era stata
applicata durante la lavorazione.

Il procedimento ha coinvolto il coordinatore per la sicurezza,
incaricato sia della progettazione sia dell’esecuzione, il
responsabile unico del procedimento e la società affidataria,
mentre la responsabilità penale del legale rappresentante
dell’impresa era stata definitivamente accertata in un separato
giudizio.

Al coordinatore venivano contestati l’inadeguatezza e il mancato
aggiornamento del PSC rispetto ai presunti rischi interferenziali,
insieme all’omissione delle necessarie attività di coordinamento e
controllo, mentre al RUP erano attribuite carenze nella
sorveglianza sull’adeguatezza del piano e sull’evoluzione delle
condizioni operative del cantiere.

I giudici di merito hanno assolto entrambe le figure, ritenendo
che l’infortunio fosse riconducibile al rischio specifico
dell’utilizzo dell’escavatore
, mentre la Corte d’Appello
ha assolto anche la società dall’illecito previsto dall’art.
25-septies, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, non essendo stata
dimostrata una colpa di organizzazione causalmente collegata al
reato.

Contro queste decisioni ha presentato ricorso il Procuratore
generale, contestando soprattutto la qualificazione del rischio e
la valutazione delle omissioni attribuite ai soggetti
coinvolti.

Rischio interferenziale e rischio specifico: come distinguerli nei
cantieri

La Cassazione ha ricostruito la nozione di rischio
interferenziale partendo dal D.Lgs. n. 81/2008, che richiama tale
concetto, in particolare all’art. 26, comma 3, senza definirlo
espressamente, e dalla determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici, nella quale l’interferenza
viene ricondotta al contatto rischioso tra personale
appartenente a imprese differenti
operanti nello stesso
contesto lavorativo.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte,
l’interferenza deve essere valutata in senso funzionale,
considerando la coesistenza di organizzazioni
distinte
e le situazioni pericolose che possono derivare
dalla loro interazione, senza attribuire valore esclusivo alla
contemporaneità materiale delle lavorazioni, dal momento che anche
imprese che si alternano nell’esecuzione delle attività possono
generare rischi ulteriori rispetto a quelli propri delle singole
operazioni.

Il rischio specifico riguarda invece le competenze tecniche, le
procedure esecutive e l’impiego di macchine o
attrezzature
caratteristiche di una determinata attività,
la cui gestione è affidata ai soggetti che organizzano e dirigono
direttamente le lavorazioni.

Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano accertato che il
lavoratore autonomo stava eseguendo la medesima attività affidata
all’impresa appaltatrice, sostituendosi di fatto a quest’ultima,
senza che risultasse dimostrata un’autonoma organizzazione capace
di generare rischi aggiuntivi per effetto dell’interazione tra
imprese.

La Cassazione ha condiviso l’impostazione giuridica seguita dai
giudici di merito, rilevando che la presenza di lavoratori
appartenenti a organizzazioni differenti non dimostra, da sola,
l’esistenza di un rischio interferenziale e che le valutazioni
sulle modalità di svolgimento della lavorazione non erano state
efficacemente contestate nel ricorso.

Responsabilità del CSE: obblighi di coordinamento e vigilanza sulle
lavorazioni

La qualificazione del rischio è stata al centro della
valutazione della responsabilità del coordinatore per la sicurezza,
rispetto alla quale la Cassazione, richiamando gli artt. 91, 92 e
100 del D.Lgs. n. 81/2008 e l’Allegato XV, ha individuato i confini
tra gli obblighi di coordinamento dei rischi
legati all’organizzazione generale del cantiere e quelli relativi
alle modalità esecutive delle singole lavorazioni, affidati alla
gestione del datore di lavoro.

Al coordinatore competono anche la valutazione dei rischi
connessi alla conformazione e alle caratteristiche dei luoghi di
lavoro e la considerazione dei pericoli generali derivanti dalle
caratteristiche dell’opera, dagli strumenti utilizzati e
dall’organizzazione delle lavorazioni, mentre le scelte operative e
le modalità di esecuzione proprie delle singole attività rimangono
nella sfera gestionale del datore di lavoro e devono trovare
adeguata disciplina nella documentazione aziendale di sicurezza,
con particolare riferimento al piano operativo di sicurezza
(POS)
.

Questa ripartizione non esonera il coordinatore per l’esecuzione
dagli obblighi previsti dall’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, che gli
attribuisce il compito di verificare, mediante opportune azioni di
coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni
pertinenti contenute nel PSC e delle relative procedure di lavoro,
oltre alla verifica dell’idoneità dei POS e
all’adeguamento del piano in relazione all’evoluzione delle
lavorazioni.

Tali obblighi non comportano, però, una vigilanza
continuativa sulle singole operazioni
, affidata alle
figure aziendali che esercitano direttamente i poteri organizzativi
e di controllo sull’attività dei lavoratori.

Nel procedimento esaminato, il PSC aveva già previsto la
presenza di un operatore a terra incaricato di assistere il
conducente dell’escavatore e i giudici di merito hanno ricondotto
l’infortunio alla mancata applicazione di questa misura nell’ambito
della specifica lavorazione,…


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 

Source link

#Adessonews

Chi Siamo

#Adessonews composta da consulenti specializzati in consulenza di finanza agevolata, con l’obiettivo di supportare imprese e privati nell’accesso a strumenti finanziari e opportunità di agevolazione.

Le nostre consulenze e attività professionali sono erogate esclusivamente da consulenti abilitati, garantendo competenza, trasparenza e professionalità in ogni fase del percorso.

Servizi Offerti

Finanziamenti e Mutui Le pratiche di finanziamento e mutuo vengono gestite unicamente da mediatori creditizi abilitati. 👉 Per queste attività non è previsto alcun costo anticipato.

Finanza Agevolata La consulenza iniziale è gratuita. Successivamente, in base alla complessità e alla tipologia dell’operazione, verrà elaborato e condiviso un preventivo personalizzato, chiaro e trasparente.

La Nostra Filosofia

#Adessonews si distingue per un approccio fondato su:

Professionalità: solo consulenti e mediatori qualificati.

Trasparenza: nessun costo nascosto o spese anticipate.

Personalizzazione: soluzioni su misura per le esigenze specifiche di ogni cliente.