Affidamento diretto del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati – Sindacato giurisdizionale sull’affidamento diretto limitato alla manifesta illogicità e al travisamento – Consultazione del gestore uscente e interesse a ricorrere – Principi di prossimità e autosufficienza nella gestione dei rifiuti non assoluti – Contemperamento con i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato – Legittimità dell’affidamento a impianto collocato in altro ATO, in presenza di ATO deficitario e di breve distanza – Tariffe regolate e confronto tra preventivi – Rigetto.
1. Affidamento diretto di servizi sotto i 140.000 euro – Scelta discrezionale del contraente senza gara e senza predeterminazione dei criteri – Procedimentalizzazione che non trasforma l’affidamento in gara – Assenza di onere motivazionale rinforzato sulla scelta del modulo, entro le soglie – Sindacato giurisdizionale comunque ammesso, ab extrinseco, per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti
Nell’affidamento diretto di servizi e forniture sotto i 140.000 euro, la stazione appaltante sceglie discrezionalmente il contraente, senza gara e senza dover predeterminare i criteri di selezione; la richiesta di più preventivi non trasforma l’affidamento in una procedura di gara, e la scelta di procedere in via diretta, entro le soglie, non richiede una motivazione rinforzata. La natura fiduciaria dell’affidamento non esclude però il sindacato del giudice amministrativo, che resta possibile, dall’esterno, quando la scelta sia manifestamente illogica, irragionevole o arbitraria, o frutto di un palese travisamento dei fatti.
«In via preliminare, il Collegio intende precisare che – pur se l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, disciplinato dall’art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023, consente comunque alle stazioni appaltanti di operare discrezionalmente la scelta del contraente senza una procedura di gara e senza la necessità di predeterminare i criteri di selezione, la procedimentalizzazione dell’affidamento diretto non trasformando quest’ultimo in una procedura di gara (T.A.R. Puglia-Lecce, sez. II, n. 1243/2025, e che in tale ipotesi, le amministrazioni non sono gravate di un onere motivazionale rinforzato, in ordine alla decisione di procedere in tal senso, sempreché il valore dell’appalto rientri nei limiti stabiliti dalla normativa (cfr. T.A.R. Campania-Napoli, sez. V, n. 6731/2024) – tuttavia, la natura fiduciaria dell’affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, non preclude in radice l’esercizio del sindacato giurisdizionale di legittimità dell’operato dell’amministrazione allorquando la scelta operata dalla medesima si palesi manifestamente illogica o irragionevole, financo arbitraria, oppure frutto di un palese travisamento dei fatti (T.A.R. Sardegna, sez. I, n. 793/2025). […] l’affidamento diretto di un contratto di servizi “sotto soglia” – pur se connotato da ampia discrezionalità ed escluso comunque che lo stesso assuma, pur in presenza di una procedimentalizzazione della scelta del contraente, l’andamento di una gara – è pur sempre soggetta al sindacato giurisdizionale ab extrinseco sulla motivazione addotta dall’amministrazione, onde escludere manifeste illogicità, arbitrarietà e travisamenti dei fatti.»
2. Gestione dei rifiuti – Principi di prossimità e di autosufficienza – Non costituiscono un divieto assoluto di affidare il servizio a un operatore con impianto fuori dall’ambito territoriale ottimale – Contemperamento con i principi del risultato, dell’accesso al mercato e della fiducia – Una lettura rigida frazionerebbe il mercato e consoliderebbe rendite di posizione – Fermi i canoni di efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento
I principi di prossimità e di autosufficienza impongono di privilegiare gli impianti più vicini ai luoghi di produzione o di raccolta dei rifiuti, per ridurne gli spostamenti, ma non vanno intesi in senso assoluto né come divieto inderogabile di affidare il servizio a un operatore con impianto fuori dall’ambito territoriale di riferimento. Una lettura rigida azzererebbe la discrezionalità della stazione appaltante, le impedirebbe di ricercare il miglior rapporto tra qualità e prezzo in contrasto con il principio del risultato e, in contrasto con l’accesso al mercato, frazionerebbe artificiosamente il mercato consolidando rendite di posizione. Quei principi vanno quindi contemperati con i principi del risultato, dell’accesso al mercato e della fiducia, fermo il rispetto dei canoni di efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento.
«Detti principi, però, per quanto impongano di privilegiare, nelle decisioni di affidamento del servizio di conferimento, trattamento, smaltimento e/o recupero dei rifiuti, gli impianti più vicini ai luoghi di produzione o raccolta dei rifiuti per ridurre i movimenti degli stessi, purtuttavia non possono essere intesi in senso assoluto (cfr. il precedente di questa Sezione costituito dalla sent. n. 19840/2024, la quale pure giudicava legittimo l’affidamento del servizio ad un operatore che aveva offerto un prezzo – comprensivo dell’esborso aggiuntivo – inferiore pur se i propri impianti distassero oltre 100 km dal territorio comunale). In altri termini, la portata dei suesposti principi non può assumere la valenza di un divieto inderogabile di affidamento ad un operatore economico il cui impianto di smaltimento si collochi al di fuori dell’ambito territoriale di riferimento. Opinare diversamente significherebbe escludere qualsivoglia discrezionalità dell’amministrazione nella scelta dell’operatore economico […]. Oltretutto, imporre alle amministrazioni locali, in omaggio ad una lettura rigida dei principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti, di rivolgersi esclusivamente ad operatori interni all’ambito territoriale di riferimento contrasterebbe, allo stesso tempo, col principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 – precludendo alle stazioni appaltanti di ricercare, con le proprie scelte negoziali, la combinazione che assicuri il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo – e col principio dell’accesso al mercato sancito dall’art. 3 del citato d.lgs., determinando artificiosi frazionamenti del mercato di riferimento comportanti il consolidamento di autentiche “rendite di posizione”, esito questo che non può ragionevolmente ascriversi quale obiettivo dell’opera del legislatore del d.lgs. n. 152/2006. Piuttosto, allora, i principi di prossimità ed autosufficienza di cui al decreto legislativo da ultimo menzionato, devono contemperarsi con i principi del risultato e dell’accesso al mercato nell’ottica della scelta della migliore soluzione negoziale possibile per l’amministrazione, in coerenza, del resto, anche con il principio della fiducia […]. Naturalmente, ciò non esime l’azione amministrativa dal conformarsi ai consueti canoni di efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento […].»
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