1. Contratti pubblici – Gare telematiche-Principio di autoresponsabilità
2. Contratti pubblici- Gare telematiche-Principio di autoresponsabilità
3. Contratti pubblici- Gara telematica- Soccorso istruttorio- Limiti
4. Contratti pubblici- Gara telematica- Chiarimenti- Limiti-Fattispecie-Divieto di soccorso istruttorio
1. Nel caso in cui la gara si svolga in via telematica, la presentazione dell’offerta avviene rispettando gli adempimenti (informatici) prescritti a tal fine, che non costituiscono quindi circostanze avulse dalla gara ma rappresentano gli strumenti che consentono l’accesso alla stessa.
In mancanza del completamento della presentazione dell’offerta quest’ultima non può essere valutata, né assume rilievo la verifica di non modifica della stessa in quanto, non essendo stata presentata, manca il termine di raffronto.
La prospettiva nella quale si inseriscono le suddette considerazioni è quella del principio di autoresponsabilità. (Rif.: Articolo 5 del dlgs. 36 del 2023)
2. La clausola dell’autoresponsabilità permea i rapporti fra le parti del rapporto di diritto pubblico, sì da evitare di esporre la continuità dell’azione amministrative a ritardi e interruzioni che possono essere evitati utilizzando i canoni di diligenza propri dell’attività svolta, che, nel caso di specie, si connotano per interessare un operatore di settore che è tenuto ad attrezzarsi al fine di esaminare e applicare gli accorgimenti tecnici che accompagnano la presentazione delle offerte.
In base al canone dell’autoresponsabilità dei concorrenti, “ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione” (Cons. St., sez. V, 2 aprile 2025 n. 2789).
Detto canone trova una specifica declinazione nelle gare che si svolgono con modalità telematiche.
Si innesca infatti una “dinamica fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica, che dev’essere conosciuta, data per presupposta”.
Si presuppone che l’operatore economico abbia l’esperienza e l’abilità necessaria per partecipare alla gara, sicché è onere del medesimo la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali. Perfino “il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e “dominare” quando si accinge all’effettuazione di un’operazione così importante per la propria attività di operatore economico, non potendo il medesimo pretendere che l’amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni” (Cons. St., sez. V, 8 novembre 2024 n. 8947). (Rif.: Articolo 5 del dlgs. 36 del 2023)
3. Il soccorso istruttorio è attivabile rispetto all’offerta economica nei termini indicati nel comma terzo e quarto dell’art. 101 del d. lgs. n. 36 del 2023.
In base al comma 3 “La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato”, senza che venga modificato il relativo contenuto.
In base al comma 4, “Fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato”.
Nel caso di specie non risulta integrata la fattispecie di cui al comma 4 non essendoci stata un’iniziativa dell’operatore economico posta in essere entro il termine ivi indicato (sul quale Cons. St., sez. V, 2 aprile 2026 n. 2721). (Rif.: Articolo 101, commi 3 e 4 del dlgs. 36 del 2023)
4. La Corte di Giustizia ha precisato che, in linea di principio, un’offerta non può essere modificata dopo il suo deposito, né su iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice né dell’offerente (Cgue, sez. IV, 29 marzo 2012, C-599/10 e sez. VI, 10 ottobre 2013, C-336/12) e che la richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione che la disciplina di gara richiedeva a pena di esclusione, posto che l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad osservare rigorosamente i criteri da essa stessa fissati (Cgue, sez. X, 6 novembre 2014, C-42/13, sez. IX, 10 novembre 2016, C-199/15 e sez. VIII, 28 febbraio 2018, C-523/16 e C-536/16).
Pertanto, nel caso di specie non può farsi ricorso al soccorso istruttorio.
Non trova quindi ragione il richiamo a quella giurisprudenza che muove dal malfunzionamento del sistema di presentazione delle offerte al fine di giustificare l’uso del soccorso istruttorio.
Del resto la stessa pronuncia della Sezione del 10 gennaio 2025 giustifica il ricorso al soccorso istruttorio in caso di “ostacoli oggettivi, non imputabili in via esclusiva al privato” e “oggettivamente non superabili”, pur in presenza di carenza di “dimestichezza nell’utilizzo della metodologia digitale” (Cons. St., sez. V, n. 334). (Rif.: Articolo 83, comma 1 e 101, commi 3 e 4 del dlgs. 36 del 2023)
Nota di sintesi
1. La vicenda.
Alfa ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione a favore della coassicurazione e gli atti di gara. Il Tar ha accolto la domanda ritenendo fondati i primi due mezzi contenuti nel ricorso introduttivo e annullando gli atti impugnati, assorbendo le ulteriori doglianze. Beta ha appellato la sentenza, deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto fondato il “primo motivo di ricorso, con il quale, in sintesi, la ricorrente deduce l’inammissibilità dell’attivazione del soccorso istruttorio, per sopperire alla mancanza di parte dell’offerta, costituita dall’offerta economica e, conseguentemente, l’illegittimità dell’aggiudicazione della gara” alla controinteressata.
2. La decisione del Consiglio di Stato e la relativa motivazione.
Il Consiglio di Stato verifica che non emerge che l’offerta economica sia stata caricata dalla coassicurazione in tempo utile e secondo le regole di gara.
Presupposto per essere ammessi alla gara è la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui la gara si svolga in via telematica, la presentazione dell’offerta avviene rispettando gli adempimenti (informatici) prescritti a tal fine, che non costituiscono quindi circostanze avulse dalla gara ma rappresentano gli strumenti che consentono l’accesso alla stessa.
In mancanza del completamento della presentazione dell’offerta quest’ultima non può essere valutata, né assume rilievo la verifica di non modifica della stessa in quanto, non essendo stata presentata, manca il termine di raffronto.
La prospettiva nella quale si inseriscono le suddette considerazioni è quella del principio di autoresponsabilità.
La clausola dell’autoresponsabilità permea i rapporti fra le parti del rapporto di diritto pubblico, sì da evitare di esporre la continuità dell’azione amministrative a ritardi e interruzioni che possono essere evitati utilizzando i canoni di diligenza propri dell’attività svolta, che, nel…
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