Una SCIA edilizia può essere privata dei suoi
effetti quasi cinque mesi dopo la presentazione, attraverso un
provvedimento di improcedibilità, inammissibilità e irricevibilità?
E, quando il Comune ritiene che le opere segnalate non siano
assentibili, può limitarsi a disconoscere tardivamente il titolo
oppure deve intervenire secondo le regole dell’autotutela
amministrativa, confrontandosi anche con l’affidamento
maturato dal privato?
La questione non riguarda soltanto i tempi del controllo
comunale, perché coinvolge anche la qualificazione edilizia degli
interventi e il rapporto tra la disciplina delle distanze, le opere
pertinenziali e il principio di prevenzione.
Su questi temi si è pronunciato il TAR Sicilia, Sezione
Palermo, con la
sentenza del 27 luglio 2026, n. 2207, annullando il
provvedimento con cui un Comune aveva dichiarato inefficace e
irricevibile una SCIA in variante quando erano
trascorsi quasi cinque mesi dal suo deposito.
La decisione affronta tre profili tra loro collegati: il termine
entro il quale il Comune può esercitare i poteri inibitori sulla
SCIA, la qualificazione edilizia dei pergolati, delle sistemazioni
pertinenziali e della piscina, nonché l’applicazione delle distanze
dal confine e del principio di prevenzione.
Inefficacia della SCIA edilizia: perché dopo 30 giorni il Comune
deve ricorrere all’autotutela
Nel caso esaminato, l’immobile interessato dai lavori era già
munito di una concessione edilizia in sanatoria, di una successiva
variante e di un permesso di costruire rilasciato ai sensi
dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
Con un ulteriore permesso di costruire del 2021 erano stati
autorizzati alcuni interventi di manutenzione straordinaria
sull’intero fabbricato e la realizzazione di una piscina
interrata, avente una cubatura inferiore al 20% rispetto
al corpo di fabbrica principale.
Durante l’esecuzione dei lavori era stata presentata una SCIA in
variante ai sensi dell’art. 10, comma 2, della L.R. Sicilia n.
16/2016, con la quale erano state rappresentate alcune modifiche
alla distribuzione interna del primo piano, variazioni delle
aperture esterne e dei prospetti, una diversa sistemazione degli
spazi esterni, la realizzazione di una pergola facilmente
rimovibile, un pergolato fotovoltaico
aperto su tutti i lati e il diverso posizionamento della
piscina.
La segnalazione era stata depositata nel novembre 2024,
completa della relativa documentazione e accompagnata da un nuovo
deposito del progetto presso il Genio civile, dopodiché le opere
erano state eseguite e completate.
Il Comune era intervenuto soltanto a fine marzo 2025, sostenendo
che i manufatti realizzati in prossimità della proprietà confinante
non rispettassero la distanza di tre metri prevista dall’art. 873
del codice civile. Sulla base di questo rilievo, l’Amministrazione
aveva dichiarato la segnalazione improcedibile, inammissibile,
irricevibile e priva di effetti giuridici, disponendone inoltre
l’annullamento e l’archiviazione d’ufficio.
Controlli sulla SCIA edilizia: il termine previsto dalla Legge
n. 241/1990
Il primo profilo esaminato dal TAR riguarda
il termine entro il quale il Comune può controllare la
SCIA e i poteri che restano esercitabili dopo la sua
scadenza.
Il riferimento è l’art. 19 della Legge n. 241/1990, che, quando
venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti
richiesti dalla normativa, consente all’Amministrazione di vietare
la prosecuzione dell’attività e di ordinare la rimozione degli
eventuali effetti dannosi.
Per le segnalazioni relative all’attività edilizia, il comma
6-bis dello stesso art. 19 fissa in trenta giorni
il termine entro il quale devono essere esercitati tali poteri.
Il decorso di questo termine non determina la formazione di un
silenzio assenso, dal momento che la SCIA non costituisce una
domanda rivolta all’Amministrazione per ottenere un provvedimento
favorevole, ma un atto del privato che consente l’avvio
dell’attività quando ricorrono i presupposti stabiliti dalla
legge.
La scadenza dei trenta giorni incide, tuttavia, sulla natura del
potere ancora esercitabile, perché il Comune non può continuare a
utilizzare gli ordinari strumenti inibitori come se il termine
previsto dal legislatore non fosse mai decorso.
L’art. 19, comma 4, della Legge n. 241/1990 consente infatti un
intervento successivo soltanto in presenza delle condizioni
previste dall’art. 21-nonies della stessa legge, relativo
all’annullamento d’ufficio. Non viene quindi meno
ogni possibilità di controllo, ma cambia il quadro entro il quale
l’Amministrazione è chiamata a operare.
Annullamento SCIA dopo 30 giorni: cosa deve fare
l’Amministrazione
Nel motivare la propria decisione, il TAR ha richiamato il
principio espresso dal CGARS secondo cui l’Amministrazione,
una volta scaduto il termine, non può disconoscere in qualsiasi
momento gli effetti della SCIA limitandosi a sostenere che
l’intervento non avrebbe potuto essere assentito mediante
segnalazione.
Una simile ricostruzione finirebbe per introdurre un
potere inibitorio permanente, non previsto dal
legislatore e incompatibile con i principi di tipicità,
proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
Decorso il termine ordinario, il Comune deve dunque muoversi
nell’ambito dell’autotutela, verificandone i presupposti e
comparando l’interesse pubblico con l’affidamento del
privato.
Nel caso esaminato, invece, l’Amministrazione non aveva seguito
questo percorso, poiché non aveva adottato un provvedimento fondato
sull’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, non aveva svolto
alcuna valutazione sull’affidamento maturato dal segnalante e non
aveva motivato sulla presenza delle condizioni necessarie per
intervenire tardivamente.
Aveva semplicemente dichiarato la SCIA inefficace e
irricevibile, utilizzando dopo quasi cinque mesi un potere che
avrebbe dovuto essere esercitato entro trenta giorni. È questa la
prima ragione per la quale il provvedimento è stato ritenuto
illegittimo.
Pergolati, fotovoltaico e spazi pertinenziali: quando si tratta di
edilizia libera
Esaminando le opere esterne, il TAR ha ricondotto all’edilizia
libera sia la diversa sistemazione degli spazi
pertinenziali sia i due pergolati, richiamando l’art. 6 del d.P.R.
n. 380/2001, la disciplina regionale siciliana e il
D.M. 2 marzo 2018.
A orientare questa conclusione sono state soprattutto le
caratteristiche delle opere descritte nella SCIA, poiché la prima
pergola era formata da elementi assemblati e facilmente rimovibili,
mentre la struttura destinata a sostenere i pannelli fotovoltaici
risultava aperta su tutti i lati.
La decisione deve comunque essere letta in relazione alla
specifica configurazione dei manufatti, perché la semplice
denominazione di “pergola” o “pergolato” non basta, da sola, a
stabilire il regime edilizio applicabile. Occorre piuttosto
considerare le dimensioni, la stabilità, le modalità di ancoraggio,
la presenza di eventuali chiusure e la capacità dell’opera di
creare uno spazio autonomamente utilizzabile.
Nel caso sottoposto al TAR, il Comune non aveva svolto questa
verifica, ma si era limitato a contestare la distanza dal confine,
senza spiegare per quali ragioni le opere non potessero essere
ricondotte tra quelle eseguibili senza titolo…
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