A decorrere dal 1.1.2027, o se precedente, dalla data stabilita da apposita legge regionale, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data l’attività di accertamento e di riscossione degli enti regionali è disciplinata dall’art. 8 del d.lgs. 7.8.2026, n. 147.
L’innovazione normativa
|
decorrenza |
dal 1.1. 2027 (o, se precedente, dalla data stabilita con legge regionale) |
|
periodi d’imposta interessati |
anche rapporti pendenti a tale data |
|
oggetto |
atti di accertamento dei tributi regionali e atti di irrogazione delle sanzioni |
|
contenuto dell’atto di accertamento |
intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso (a) (b). |
Nel caso di tempestiva proposizione del ricorso, a titolo provvisorio, vanno versati gli importi dei tributi e degli interessi mentre le sanzioni vanno riscosse soltanto dopo la sentenza della Corte di giustizia tributaria secondo quanto è previsto dall’art. 68 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e dal 1.1.2027, dall’art. 126 del d.lgs. 14.11.2024, n. 175.
Nel caso di inadempimento viene attivata la procedura di riscossione coattiva.
L’atto di accertamento e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali emesso dalla regione e dai soggetti affidatari del servizio di accertamento e di riscossione di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, hanno efficacia esecutiva in quanto contengono anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di proposizione del ricorso, per cui i tempi della riscossione sono accelerati non essendo più necessario procedere alla notifica, dapprima, dell’atto impositivo e successivamente della cartella di pagamento e dell’ingiunzione.
La regione non deve più notificare cartelle di pagamento e ingiunzioni finali poiché l’avviso di accertamento è immediatamente esecutivo se la riscossione è fatta direttamente o dagli affidatari del servizio di accertamento e di riscossione.
Sussiste una notevole differenza in materia di tributi erariali per i quali l’impugnazione comporta il pagamento in via provvisoria di 1/3 delle imposte e degli interessi mentre le sanzioni sono dovute solo in esito negativo della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546 (e, dal 1.1.2027, art. 126 del d.lgs. 14.11.2024, n. 175).
1) L’avviso di accertamento
L’avviso di accertamento, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad effettuare il pagamento degli importi in essi indicati entro il termine di presentazione del ricorso, nonché, espressamente, l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.
Il contenuto dell’atto di accertamento
|
Il contenuto degli atti, compresa l’intimazione ad adempiere al pagamento deve essere riprodotta anche in eventuali successivi atti da notificare al contribuente che abbiano per oggetto la rideterminazione degli importi dovuti, se adottati dall’ente di cui all’accertamento con adesione (d. lgs. 19.7.1997, n. 218) nonché nel caso di definitività dell’atto impugnato. In tale ipotesi il pagamento deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica, ma non si applica la sanzione per omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute nel termine ultimo fissato per l’adempimento.
Ti potrebbero interessare i nostri tools excel:
e i nostri utili eBook:
2) La natura esecutiva dell’avviso di accertamento
La procedura incide sostanzialmente sui diritti del contribuente poiché la cartella di pagamento (e l’ingiunzione), sostanzialmente, è incorporata nell’avviso di accertamento, il quale, pertanto, è anche un titolo esecutivo con la conseguenza che:
- l’impugnazione dell’atto impositivo è correlata anche alla fase di riscossione, senza che per questa sia possibile sollevare eccezioni sui vizi propri omettendo di entrare nel merito della pretesa;
- l’atto di accertamento–riscossione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall’art. 1, comma 161, della l. 27.12.2006, n. 296, cioè entro il 31.12 del quinto anno .
L’impugnazione dell’atto va eseguita soltanto nei confronti della regione. Tuttavia, il soggetto affidatario dell’accertamento e della riscossione, se interviene nella procedura, diventa soggetto destinatario dell’impugnazione non solo per gli atti compiuti nella fase di esecuzione forzata, cioè l’iscrizione dell’ipoteca, il fermo amministrativo, ecc. ma anche dell’accertamento di cui è affidatario.
L’atto di accertamento che non dovesse contenere l’intimazione ad eseguire il pagamento perde la qualifica di presupposto della riscossione per cui va attivata la procedura della riscossione: l’atto non è nullo ma è efficace soltanto come atto impositivo.
La competenza per l’impugnazione è attribuita non al giudice ordinario ma al giudice tributario.
Il soggetto legittimato alla riscossione forzata
Sulla base del titolo esecutivo, decorso il…
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
FISCOeTASSE.com
Source link


