A decorrere dal 1.1.2027, o se precedente, dalla data stabilita da apposita legge regionale, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data l’attività di accertamento e di riscossione degli enti regionali è disciplinata dall’art. 8 del d.lgs. 7.8.2026, n. 147. 

L’innovazione normativa

decorrenza

dal 1.1. 2027 (o, se precedente, dalla data stabilita con legge regionale)

periodi d’imposta interessati

anche rapporti pendenti a tale data

oggetto

atti di accertamento dei tributi regionali e atti di irrogazione delle sanzioni

contenuto dell’atto di accertamento

intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso (a) (b).

Nel caso di tempestiva proposizione del ricorso, a titolo provvisorio, vanno versati gli importi dei tributi e degli interessi mentre le sanzioni vanno riscosse soltanto dopo la sentenza della Corte di giustizia tributaria secondo quanto è previsto dall’art. 68 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e dal 1.1.2027, dall’art. 126 del d.lgs. 14.11.2024, n. 175.

Nel caso di inadempimento viene attivata la procedura di riscossione coattiva.

L’atto di accertamento e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali emesso dalla regione e  dai soggetti affidatari del servizio di accertamento e di riscossione di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, hanno efficacia esecutiva in quanto contengono anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di proposizione del ricorso, per cui i tempi della riscossione sono accelerati non essendo più necessario procedere alla notifica, dapprima, dell’atto impositivo e successivamente della cartella di  pagamento e dell’ingiunzione.  

La regione non deve più notificare cartelle di pagamento e ingiunzioni finali poiché l’avviso di accertamento è immediatamente esecutivo  se la riscossione è fatta direttamente o dagli affidatari del servizio di accertamento e di riscossione.

Sussiste una notevole differenza in materia di tributi erariali per i quali l’impugnazione comporta il pagamento in via provvisoria di 1/3 delle imposte e degli interessi mentre le sanzioni sono dovute solo in esito negativo della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546 (e, dal 1.1.2027, art. 126 del d.lgs. 14.11.2024, n. 175).

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1) L’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad effettuare il pagamento degli importi in essi indicati entro il termine di presentazione del ricorso, nonché, espressamente, l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. 

Il contenuto dell’atto di accertamento

  1. art. 1, comma 162, della l. 27.12.2006, n. 296:
  2. indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa; se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, ovvero deve esserne riprodotto il contenuto essenziale;
  3. indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere il riesame anche nel merito dell’atto in autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo cui è possibile presentare il ricorso e il termine di 60 giorni entro cui effettuare il pagamento;
  4. la sottoscrizione del funzionario designato.
  5.  art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. 7.8.2026, n. 147:
  6. intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione  del ricorso all’obbligo di pagamento degli importi in esso indicati, ovvero nel caso di tempestiva proposizione del ricorso si applica l’art. 19 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472, (e dal 1.1.2027 l’art. 126 del d.lgs. 14.11.2024, m. 175), sull’esecuzione delle sanzioni;
  7. indicazione, espressa, che l’atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare, in caso di inadempimento, le procedure esecutive e cautelari;
  8. indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata;
  9. art. 7, comma 2, della l. 27.7.2000, n. 212:
  10. il nominativo del responsabile del procedimento;
  11. l’organo o l’autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
  12. le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale cui è possibile presentare il ricorso.

 Il contenuto degli atti, compresa l’intimazione ad adempiere al pagamento deve essere riprodotta anche in  eventuali successivi atti da notificare al contribuente che abbiano per oggetto la rideterminazione degli importi dovuti, se adottati dall’ente di cui all’accertamento con adesione (d. lgs. 19.7.1997, n. 218) nonché nel caso di definitività dell’atto impugnato. In tale ipotesi il pagamento deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica, ma non si applica la sanzione per omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute  nel termine ultimo fissato per l’adempimento.

 

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2) La natura esecutiva dell’avviso di accertamento

La procedura incide sostanzialmente sui diritti del contribuente poiché la cartella di pagamento (e l’ingiunzione), sostanzialmente, è incorporata nell’avviso di accertamento, il quale, pertanto, è anche un titolo esecutivo con la conseguenza che:

  1. l’impugnazione dell’atto impositivo è correlata anche alla fase di riscossione, senza che per questa sia possibile sollevare eccezioni sui vizi propri omettendo di entrare nel merito della pretesa;
  2. l’atto di accertamento–riscossione deve essere notificato, a pena di decadenza,  entro il termine previsto dall’art. 1, comma 161, della l. 27.12.2006, n. 296, cioè entro il 31.12 del quinto anno .

L’impugnazione dell’atto va eseguita soltanto nei confronti della regione. Tuttavia, il soggetto affidatario dell’accertamento e della riscossione, se interviene nella procedura, diventa soggetto destinatario dell’impugnazione non solo per gli atti compiuti nella fase di esecuzione forzata, cioè l’iscrizione dell’ipoteca, il fermo amministrativo, ecc. ma anche dell’accertamento di cui è affidatario.

L’atto di accertamento che non dovesse contenere l’intimazione ad eseguire il pagamento perde la qualifica di presupposto della riscossione per cui va attivata la procedura della riscossione: l’atto non è nullo ma è efficace soltanto come atto impositivo.

La competenza per l’impugnazione è attribuita non al giudice ordinario ma al giudice tributario.

Il soggetto legittimato alla riscossione forzata

Sulla base del titolo esecutivo, decorso il…


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